La normativa riguardante gli omaggi non ha subito variazioni rispetto agli anni precedenti. Essendo tuttavia la stessa molto articolata a seconda che:
- gli omaggi costituiscano o meno beni oggetto dell’attività;
- i destinatari siano dipendenti ovvero soggetti diversi (es. clienti/fornitori);
- i soggetti che effettuano gli omaggi siano imprese o lavoratori autonomi;
si propone un quadro della normativa schematicamente riassunto mediante tabelle nelle quali viene riportato, per ciascuna fattispecie, il trattamento ai fini IVA e imposte dirette.
Sommario
Beni NON oggetto dell’attività
Tassazione in capo al dipendente
Buffet/ pranzo/ cena di Natale
Esclusivamente per i dipendenti
Beni NON oggetto dell’attività
Impresa
La tabella riportata di seguito sintetizza il trattamento ai fini IVA, Irpef, Ires e Irap degli omaggi, non oggetto dell’attività, acquistati dalle imprese.
NB. In merito al valore di € 50, si precisa che nel caso di un omaggio composto da più beni(ad esempio un cesto natalizio) il valore di € 50 deve essere riferito al valore complessivo dell’omaggio e non a quello dei singoli componenti.
Lavoratore autonomo
La tabella riportata di seguito sintetizza il trattamento ai fini IVA e Irpef degli omaggi, non oggetto dell’attività, acquistati dai lavoratori autonomi.
NB. In merito al valore di € 50, si precisa che nel caso di un omaggio composto da più beni(ad esempio un cesto natalizio) il valore di € 50 deve essere riferito al valore complessivo dell’omaggio e non a quello dei singoli componenti.
Beni oggetto dell’attività
La tabella riportata di seguito sintetizza il trattamento ai fini IVA, Irpef, Ires e Irap degli omaggi, oggetto dell’attività, acquistati dalle imprese.
(*) salvo la scelta di non detrarre l’IVA sull’acquisto per non assoggettare ad IVA la cessione gratuita.
N.B. Se l’IVA viene detratta in fase di acquisto del bene è necessario versare l’iva a debito in sede di cessione (es. tramite autofattura).
Buoni acquisto
Negli ultimi anni si riscontra la pratica di omaggiare buoni acquisto utilizzabili in un determinato punto vendita o gruppo di negozi convenzionati (es. buoni spesa).
Trattamento iva
Il trattamento delle cessioni aventi ad oggetto un “buono acquisto o regalo” è mutato a partire dal 1° gennaio 2019. Le principali novità sono due:
- la prima riguarda la definizione di buono acquisto;
- la seconda riguarda la distinzione tra buoni monouso e buoni multiuso e la relativa differenziazione ai fini IVA.
Si considera buono di acquisto uno strumento che contiene l’obbligo di essere accettato come corrispettivo (totale o parziale) a fronte di una cessione di beni o di una prestazione di servizi in cui i beni o servizi o i cedenti o prestatori sono indicati sul buono stesso o nella relativa documentazione.
I buoni di acquisto si differenziano in buoni monouso e buoni multiuso:
- buono monouso: al momento della sua emissione è nota la disciplina applicabile ai fini IVA alla cessione o prestazione a cui lo stesso dà diritto (ad esempio, buono per acquisto di uno specifico prodotto presso un determinato punto vendita);
- buono multiuso: al momento della sua emissione non è nota la disciplina applicabile ai fini IVA della cessione o prestazione a cui lo stesso dà diritto (ad esempio, buono per acquisto di beni in un supermercato).
La differenza tra le due tipologie di buoni si riflette sull’individuazione del momento di effettuazione dell’operazione:
- il buono monouso consente di applicare già al momento dell’emissione il trattamento IVA della cessione o prestazione a cui il buono dà diritto, con conseguente assoggettamento ad IVA;
- il buono multiuso, non essendo noti i suddetti elementi, è necessario attendere il momento di utilizzo del buono. Conseguentemente, l’emissione del buono non è assoggettata ad IVA. L’imposta sarà quindi applicata nel momento di utilizzo del buono da parte del cliente o dipendente per l’acquisto del bene o servizio.
Trattamento Irpef/ Ires
Si ritiene che il trattamento del costo sostenuto dall’impresa o datore di lavoro per l’acquisto dei buoni da omaggiare a clienti o dipendenti debba essere individuato sulla base di quanto sopra illustrato con riferimento ai costi sostenuti per i beni non oggetto dell’attività.
Tassazione in capo al dipendente
Al fine di verificare la tassazione in capo al dipendente delle erogazioni liberali concesse (omaggi, buoni, ecc.) è necessario distinguere a seconda che le stesse siano in denaro ovvero in natura.
Nel 2024 viene stabilito un tetto diversificato per i fringe benefit a seconda della categoria di dipendenti di appartenenza:
- 2.000 euro annui per i lavoratori con figli fiscalmente a carico;
- 1.000 euro annui per i lavoratori senza figli fiscalmente a carico.
Va ricordato che per il legislatore sono a carico i figli con un reddito annuo non superiore a 2.840,51 euro al lordo degli oneri deducibili (tetto elevato a 4.000 euro per i figli fino a 24 anni).
Sono inoltre state ricomprese tra le liberalità le somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro per le spese relative alle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, le spese perl’affitto della propria abitazione e gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa, oltre agli altri fringe benefit più comunemente riconosciuti ai dipendenti come per esempio auto ad uso promiscuo, polizze assicurative extra professionali, generi in natura prodotti dall’azienda, ecc.(i limiti di esenzione variano in funzione della presenza o meno di figli fiscalmente a carico, come sopra descritto.
NB. Il superamento del limite di € 2.000 o 1.000 comporta l’assoggettamento a tassazione dell’intero importo corrispondente alle erogazioni liberali riconosciute al dipendente.
- Il “buono acquisto” si considera percepito dal dipendente alla data in cui “entra nella disponibilità del lavoratore a prescindere dal fatto che il servizio venga fruito in un momento successivo”.
Viene riportata di seguito una tabella di riepilogo.
Erogazioni liberali | Trattamento fiscale 2024 |
In denaro | Concorrono sempre (a prescindere dall’ammontare) alla formazione del reddito del dipendente e quindi sono assoggettate a tassazione (ad eccezione delle somme erogate per le spese relative ad utenze domestiche) |
In natura (beni o servizi) | Se di importo: non superiore a € 1.000 (o € 2.000 se lavoratore dipendente con figli a carico) non concorrono alla formazione del reddito;superiore a € 1.000 (o € 2.000 se lavoratore dipendente con figli a carico) concorrono per l’intero ammontare alla formazione del reddito del dipendente (non solo per la quota eccedente il limite). |
Buffet/ pranzo/ cena di Natale
Le spese per feste, ricevimenti o altri eventi aziendali organizzati in occasione di ricorrenze aziendali o festività religiose o nazionali sono considerate spese di rappresentanza a meno che all’evento siano presenti esclusivamente i dipendenti.
Esclusivamente per i dipendenti
La spesa sostenuta per il buffet, pranzo, cena di Natale organizzati dal datore di lavoro esclusivamente per i propri dipendenti non può essere considerata “di rappresentanza”. La spesa sostenuta è considerata una prestazione di servizi gratuita; si ritiene che la stessa costituisca una liberalità a favore dei dipendenti e quindi il relativo trattamento sia il seguente:
Anche per soggetti terzi
La spesa sostenuta per il buffet, pranzo, cena di Natale organizzati dal datore di lavoro anche con soggetti terzi rispetto all’impresa (clienti, istituzioni, ecc.), rientra tra le spese di rappresentanza, con la seguente conseguenza: