A CHI SPETTA IL BONUS?
SPETTA A
Tutti i lavoratori dipendenti con un reddito complessivo non superiore a 28.000 euro e con imposta a debito
- indipendentemente dalla tipologia contrattuale
- che siano assunti nel corso del 2024 o che siano già in forza da data precedente
NOTA: sono esclusi tutti i titolari di reddito assimilato a quello di lavoro dipendente es.: amministratori titolari di compenso co.co.co tirocinanti
QUANDO SPETTA?
UNA TANTUM PER L’ANNO 2024
unitamente alla tredicesima mensilità
oppure
in fase di presentazione della dichiarazione dei redditi 2025, qualora il lavoratore:
- sia titolare di un rapporto di lavoro domestico
- non abbia avanzato richiesta al datore di lavoro, pur ricorrendo i presupposti
- non sia titolare di rapporto di lavoro dipendente nel mese di dicembre 2024
NOTA: non sono ancora previste specifiche per i lavoratori a cui non viene corrisposto il cedolino della 13ma mensilità. Esempio: operai agricoli, operai edili, lavoratori a chiamata
A QUANTO AMMONTA?
VIENE RICONOSCIUTO UN BONUS PARI A 100 euro
- da riproporzionare in base al numero di giorni utili per il calcolo delle detrazioni per lavoro dipendente maturate nell’anno, che si sommano in caso di più rapporti di lavoro in corso d’anno, ma che non possono raddoppiarsi in caso di più rapporti di lavoro svolti in contemporanea
- erogato una tantum con la tredicesima mensilità
NOTA: se il lavoratore non ha lavorato tutto l’anno, o ha avuto rapporti di lavoro diversi da quello di lavoro dipendente, l’importo andrà riproporzionato ai soli periodi di lavoro dipendente.
A QUALI CONDIZIONI?
LA MISURA SPETTA
- in presenza di almeno un figlio, anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo o affidato fiscalmente a carico, ai sensi dell’art. 12, comma 2, D.P.R. 917/86
- in caso di nucleo monofamiliare, in presenza di almeno un figlio, anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo o affidato fiscalmente a carico, ai sensi dell’art. 12, comma 2, D.P.R. 917/86
- Solo in caso di richiesta diretta da parte del lavoratore
- Comunicando le condizioni di reddito ed il codice fiscale dei familiari a carico al datore di lavoro
- Anche qualora il lavoratore sia assente per congedo o altre assenze tutelate, da cui derivi un reddito fiscalmente imponibile e che genera imposta
NOTA: Non è necessario che il coniuge sia a carico, ma verrà erogato un solo bonus per nucleo familiare. Sono quindi, ricompresi anche i conviventi di fatto, inizialmente esclusi.
COSA FARE SE…
SONO PRESENTI RAPPORTI DI LAVORO PART-TIME
- In caso di part time, ove presenti più rapporti di lavoro svolti in contemporanea, sarà onere del lavoratore scegliere a quale datore di richiedere il bonus, l’importo massimo di 100 euro NON viene riproporzionato ma spetta in misura piena
AFFIDAMENTO O ADOZIONE
- L’esonero spetta anche in caso di affidamento o adozione, alle condizioni generali
UNIONE CIVILE – CONVIVENTI DI FATTO
- La parte di un’unione civile è equiparata alla figura del coniuge
- Il bonus spetta ad uno solo dei due conviventi
QUESTO BONUS SI CUMULA CON LE ALTRE MISURE CONCESSE PER L’ANNO 2024?
- SI. A patto che il lavoratore abbia un’imposta a debito
Lo Studio resta a disposizione per maggiori informazioni.