Riportiamo la sintesi delle prossime scadenze fiscali di novembre.
ADEMPIMENTI |
– presentazione dei modelli Intrastat del mese di ottobre 2024;
2 dicembre (il 30 novembre è un sabato)
– invio telematico dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relative:
a. ai mesi di luglio/agosto/settembre 2024 (soggetti mensili);
b. al III trimestre 2024 (soggetti trimestrali).
VERSAMENTI |
– dei contributi fissi IVS sul reddito minimale relativi al III trimestre 2024 da parte dei soggetti iscritti alla gestione Inps – Artigiani e Commercianti;
– liquidazione iva relativa al mese di ottobre 2024 (contribuenti mensili) e del III trimestre 2024 (contribuenti trimestrali);
– ritenute su redditi da lavoro dipendente e assimilati, lavoro autonomo, provvigioni relative al mese di ottobre 2024;
– addizionale regionale/comunale su redditi da lavoro dipendente relative al mese di ottobre 2024;
– contributi inps lavoratori dipendenti relativi al mese di ottobre 2024;
20 novembre
– da parte della casa mandante dei contributi Enasarco relativi al III trimestre 2024;
30 novembre
– della sesta rata relativa alla definizione agevolata (Rottamazione-quater).
NB. In considerazione dei 5 giorni di tolleranza concessi dalla legge, e dei differimenti previsti nel caso di termini coincidenti con giorni festivi, saranno considerati tempestivi i pagamenti effettuati entro lunedì 9 dicembre 2024;
2 dicembre (il 30 novembre è un sabato)
– della II o unica rata d’acconto per l’anno 2024 di Irpef, Ires, Irap, imposta sostitutiva minimi/forfettari, cedolare secca, Ivie e Ivafe.
NB. Si ricorda che la Legge di Bilancio 2022 ha previsto l’abolizione dell’Irap per i lavoratori autonomi, le ditte individuali e i professionisti a partire dal 2022;
– della II rata d’acconto per l’anno 2024 dei contributi previdenziali dovuti dai professionisti iscritti all’inps gestione separata;
– della II rata d’acconto del contributo IVS sul reddito eccedente il minimale per l’anno 2024 per gli artigiani e commercianti;
– dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche per il III trimestre 2024 (qualora l’ammontare dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture del I trimestre non supera in totale 5.000 euro, la stessa potrà essere versata insieme all’imposta dovuta per il II trimestre, entro il 30 settembre. Se l’ammontare dell’imposta complessivamente dovuta sulle fatture emesse nei primi due trimestri non supera l’importo di 5.000 euro, il pagamento potrà avvenire insieme con l’imposta dovuta per il III trimestre, entro il 30 novembre).