Recentemente il MiMiT ha definito le modalità attuative del credito d’imposta “Transizione 5.0” previsto dal c.d. “Decreto PNRR 4” a favore delle imprese che nel 2024 e 2025 effettuano nuovi investimenti in beni strumentali materiali ed immateriali nell’ambito di progetti innovativi da cui derivi una riduzione dei consumi energetici non inferiore al 3% – 5%.
Si riportano di seguito le informazioni principali.
Sommario
Progetti di innovazione agevolabili
Beni materiali e immateriali (tabelle A e b)
Beni finalizzati all’autoproduzione di energia
Spese per l’attività di formazione
Avvio e completamento dell’investimento
Conteggio riduzione consumi energetici
Utilizzo del credito d’imposta
Soggetti beneficiari
Il credito d’imposta Transizione 5.0 spetta alle imprese, a prescindere dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime contabile e fiscali.
Il beneficio può essere usufruito anche dalle imprese che adottano il regime forfettario.
NB. Il credito non spetta alle imprese:
- in liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale;
- destinatarie di sanzioni interdittive;
- che non rispettano le normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e inadempienti rispetto agli obblighi di versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dei lavoratori.
Progetti di innovazione agevolabili
L’agevolazione è riconosciuta per i progetti di innovazione aventi ad oggetto investimenti in beni materiali e immateriali strumentali nuovi di cui alle (note) Tabelle A e B, Legge n. 232/2016 (Finanziaria 2017):
- destinati a strutture produttive ubicate in Italia;
- avviati dall’1.1.2024 e completati entro il 31.12.2025;
- interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura;
- a condizione che tramite gli stessi sia conseguita complessivamente:
– una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva non inferiore al 3%, ovvero, alternativamente
– una riduzione dei consumi energetici dei processi oggetto dell’investimento non inferiore al 5%.
Costituiscono “processi interessati” i procedimenti tecnici, le fasi di lavorazione o le attività correlate e integrate nella catena del valore, che utilizzano delle risorse (input del processo) finalizzate alla produzione di un prodotto, servizio, una parte essenziale dello stesso.
Beni materiali e immateriali (tabelle A e b)
Sono agevolabili gli investimenti in:
- beni materiali nuovi, strumentali all’esercizio d’impresa, di cui alla Tabella A, interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o rete di fornitura;
- beni immateriali nuovi, strumentali all’esercizio d’impresa, di cui alla Tabella B, inclusi i software relativi alla gestione di impresa se acquistati nell’ambito del medesimo progetto di innovazione che comprende investimenti in sistemi / piattaforme / applicazioni per l’intelligenza degli impianti che garantiscono il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici e dell’energia autoprodotta e autoconsumata, o introducono meccanismi di efficienza energetica, attraverso la raccolta e l’elaborazione dei dati anche provenienti dalla sensoristica IoT di campo (Energy Dashboarding).
NB. I beni oggetto di investimento di cui alle predette Tabelle A e B sono i medesimi per i quali spetta il credito d’imposta beni strumentali “Industria 4.0” ex Legge n. 178/2020 (Finanziaria 2021).
Le caratteristiche tecniche dei beni tali da includerli nelle citate Tabelle A e B e l’interconnessione degli stessi al sistema aziendale va comprovata, come previsto dall’art. 16, DM 24.7.2024 da un’apposita perizia asseverata rilasciata da un ingegnere o perito industriale iscritto nel rispettivo Albo professionale o da un Ente di certificazione accreditato.
Per i beni di costo unitario non superiore a € 300.000, l’obbligo di perizia può essere adempiuto tramite una dichiarazione resa dal legale rappresentante
Altri progetti agevolabili
Tra i progetti di innovazione agevolabili che consentono una riduzione dei consumi energetici sono compresi:
- gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all’esercizio dell’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, ad eccezione delle biomasse, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta (tali beni entrano in esercizio entro 1 anno dalla data di completamento del progetto di innovazione);
- le spese per la formazione del personale finalizzate all’acquisizione o consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi.
Beni finalizzati all’autoproduzione di energia
In base all’art. 7, DM 24.7.2024 con riferimento agli investimenti finalizzati all’autoproduzione di energia localizzati sulle stesse particelle catastali su cui insiste la struttura produttiva / localizzati su particelle catastali differenti, a condizione che siano connessi alla rete elettrica per il tramite di punti di prelievo (POD) esistenti e riconducibili alla stessa struttura produttiva, ovvero in presenza di impianti di produzione da fonti rinnovabili ubicati presso edifici o in siti diversi da quelli presso il quale l’autoconsumatore opera (fermo restando che tali edifici / siti devono essere nella disponibilità del soggetto stesso) localizzati nella stessa zona di mercato sui cui insiste la struttura produttiva, sono agevolabili le spese relative a:
- i gruppi di generazione dell’energia elettrica;
- i trasformatori posti a monte dei punti di connessione della rete elettrica, nonché i misuratori dell’energia elettrica funzionali alla produzione di energia elettrica;
- gli impianti per la produzione di energia termica utilizzata esclusivamente come calore di processo e non cedibile a terzi, con elettrificazione dei consumi termici, alimentata tramite energia elettrica rinnovabile autoprodotta e autoconsumata ovvero certificata come rinnovabile attraverso un contratto di fornitura di energia rinnovabile ai sensi della Delibera ARERA ARG/elt 104/11;
- i servizi ausiliari di impianto;
- gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta.
Spese per l’attività di formazione
Sono agevolabili anche le spese per attività di formazione del personale erogate da soggetti esterni all’impresa con percorsi di durata non inferiore a 12 ore (anche “a distanza”) che prevedono il sostenimento di un esame finale con attestazione del risultato conseguito.
Soggetti abilitati all’erogazione delle attività:
Sono abilitati all’erogazione delle attività di formazione i seguenti soggetti:
- soggetti accreditati per lo svolgimento di attività di formazione finanziata presso la Regione o Provincia autonoma in cui l’impresa ha la sede legale o sede operativa;
- Università, pubbliche o private, ed Enti pubblici di ricerca;
- soggetti accreditati presso i Fondi interprofessionali secondo il Regolamento UE n. 68/2001;
- soggetti in possesso della certificazione di qualità in base alle vigenti disposizioni Uni En ISO 9001 settore EA 37;
- centri di competenza ad alta specializzazione di cui all’art. 1, comma 115, Legge n. 232/2016;
- European Digital Innovation Hubs e Seal of Excellence selezionati a valle della gara ristretta europea di cui alla Decisione UE C/2021/7911 e definiti dall’art. 16, Regolamento UE n. 694/2021 che istituisce il Programma Europa Digitale per il periodo 2021-2027;
- Istituti tecnologici superiori (ITS Academy).
Spese agevolabili:
Sono agevolabili, nel limite del 10% degli investimenti effettuati nei beni agevolabili e in ogni caso nel limite massimo di € 300.000:
- le spese relative ai formatori;
- i costi di esercizio relativi a formatori o personale dipendente o titolari di impresa e ai soci lavoratori partecipanti alla formazione, direttamente connessi al progetto di formazione, quali spese di viaggio, materiali o forniture con attinenza diretta al progetto, ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione, ad esclusione delle spese di alloggio diverse da quelle minime necessarie per personale con disabilità;
- i costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione;
- le spese del personale dipendente, nonché dei titolari di impresa e soci lavoratori, partecipanti alla formazione e le spese generali indirette per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione.
Investimenti esclusi
Sono esclusi dal beneficio gli investimenti in:
- veicoli di cui all’art. 164, comma 1, TUIR;
- beni materiali strumentali per i quali il DM 31.12.88 prevede un coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%;
- fabbricati e costruzioni;
- alcuni beni ricompresi nei gruppi V, XVII e XVIII;
- progetti di innovazione destinati ad attività connessi all’uso di combustibili fossili, ad attività nell’ambito di scambio di quote di emissione dell’UE che generano emissioni di gas a effetto serra, ad attività connesse a discariche di rifiuti, ad attività nel cui processo produttivo sia generata un’elevata dose di sostanze inquinanti classificabili come rifiuti speciali pericolosi.
Avvio e completamento dell’investimento
Sono agevolabili i progetti di innovazione aventi ad oggetto i predetti beni avviati dall’1.1.2024 e completati entro il 31.12.2025. In base all’art. 4, DM 24.7.2024:
- la data di avvio del progetto di innovazione corrisponde a quella del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare i beni oggetto di investimento, ovvero qualsiasi altro tipo di impegno che renda irreversibile l’investimento stesso, a seconda di quale condizione si verifichi prima;
- il progetto di innovazione si intende completato alla data di effettuazione dell’ultimo investimento che lo compone, e in particolare nel caso in cui l’ultimo investimento ha ad oggetto:
– beni materiali e immateriali di cui alle citate Tabelle A e B, alla data di effettuazione degli investimenti individuata ai sensi dell’art. 109, TUIR, a prescindere dai Principi contabili applicati;
– beni materiali finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, alla data di fine lavori degli stessi beni;
– attività di formazione finalizzate all’acquisizione o consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi, alla data di sostenimento dell’esame finale.
Conteggio riduzione consumi energetici
Come stabilito dall’art. 9, DM 24.7.2024, la riduzione dei consumi energetici è calcolata:
- confrontando la stima dei consumi energetici annuali conseguibili mediante gli investimenti complessivi in beni materiali e immateriali nuovi con i consumi energetici registrati nell’esercizio precedente a quello di avvio del progetto di innovazione, in relazione alla struttura produttiva o al processo interessato dall’investimento;
- con riferimento al medesimo bene o servizio reso, assicurando una normalizzazione rispetto ai volumi produttivi e alle condizioni esterne che influiscono sulle prestazioni energetiche, operata attraverso l’individuazione di indicatori di prestazione energetica caratteristici della struttura produttiva ovvero del processo interessato dall’investimento;
- rispetto ai consumi energetici della struttura produttiva nel caso in cui il progetto di innovazione abbia ad oggetto investimenti in più di un processo produttivo.
Si evidenzia che:
- se non si disponga di dati energetici registrati per la misurazione diretta, i consumi energetici relativi all’esercizio precedente a quello di avvio del progetto di innovazione sono determinati tramite una stima operata attraverso l’analisi dei carichi energetici basata su dati tracciabili;
- per le imprese attive o che hanno variato sostanzialmente i prodotti e servizi resi da almeno 6 mesi dall’avvio del progetto di innovazione e non dispongono di dati per la misurazione diretta ovvero per la stima dei consumi energetici relativi all’esercizio precedente a quello di avvio del progetto di innovazione, la riduzione dei consumi è calcolata rispetto ai consumi medi registrati nel periodo di attività, riproporzionati su base annuale.
Imprese di nuova costituzione
Per le imprese di nuova costituzione i consumi energetici relativi all’esercizio precedente a quello di avvio del progetto di investimento sono determinati tramite:
- la determinazione dello scenario controfattuale individuando, rispetto a ciascun investimento almeno 3 beni alternativi disponibili sul mercato, riferito agli Stati UE / SEE, nei 5 precedenti alla data di avvio del progetto di innovazione;
- la determinazione della media dei consumi energetici medi annui dei beni alternativi individuati per ciascun investimento in base a quanto previsto al punto precedente;
- la determinazione del consumo della struttura produttiva / processo interessato dall’investimento quale somma dei consumi di cui al punto precedente
Credito d’imposta spettante
Il credito d’imposta spetta nelle seguenti misure, differenziate per scaglione di investimento e a seconda della percentuale di riduzione dei consumi energetici conseguiti dal progetto di innovazione.
Importo investimento | Credito Transizione 5.0 | ||
Riduz. consumi energetici: dal 3% al 6% (struttura produttiva) ovvero dal 5% al 10% (processi) | Riduz. consumi energetici: superiore al 6% fino al 10% (struttura produttiva) ovvero superiore al 10% fino al 15% (processi) | Riduz. consumi energetici: superiore al 10% (struttura produttiva) ovvero superiore al 15% (processi) | |
Fino a 2.500.000 € | 35% | 40% | 45% |
Da 2.500.000 a 10.000.000€ | 15% | 20% | 25% |
Da 10.000.000 a 50.000.000€ | 5% | 10% | 15% |
Il beneficio è aumentato di:
- un importo complessivamente non superiore a € 10.000 per le spese sostenute dalle PMI per adempiere agli obblighi di certificazione attestanti la riduzione dei consumi energetici;
- un importo non superiore a € 5.000 per le spese sostenute dai soggetti beneficiari dell’agevolazione in esame non obbligati per legge alla revisione legale dei conti per adempiere all’obbligo di certificazione attestante l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile.
Adempimenti richiesti
La fruizione del credito d’imposta in esame è subordinata alla presentazione in via telematica di 3 distinte comunicazioni (“preventiva”, “di conferma” relativa all’effettuazione degli ordini e “di completamento”) utilizzando gli specifici modelli disponibili sulla predetta piattaforma.
Entro 5 giorni dall’invio della comunicazione preventiva il GSE, verificata la completezza della documentazione, nonché il rispetto del limite massimo di costi ammissibili, comunica all’impresa l’importo del credito d’imposta prenotato.
A seguito dell’avvenuta prenotazione ed entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione dell’importo del credito d’imposta prenotato, l’impresa invia una comunicazione di conferma relativa all’effettuazione degli ordini, contenente gli estremi delle fatture, relativa all’effettuazione degli ordini accettati dal venditore con pagamento a titolo di acconto, in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, sia degli investimenti relativi ai beni materiali e immateriali sia dei beni materiali finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovali destinata all’autoconsumo.
A seguito del completamento del progetto di innovazione, e in ogni caso entro il 28.2.2026, va trasmessa la comunicazione “di completamento” contenente le informazioni necessarie ad individuare il progetto di innovazione completato.
La comunicazione di completamento è corredata dalla certificazione ex post attestante l’effettiva realizzazione degli investimenti, conformemente a quanto previsto dalla certificazione ex ante.
Entro 10 giorni dalla presentazione della comunicazione di completamento, il GSE comunica all’impresa l’importo del credito d’imposta utilizzabile in compensazione, che non può in ogni caso eccedere l’importo del credito d’imposta prenotato.
NB. Le comunicazioni in esame sono presentate esclusivamente in via telematica utilizzando la piattaforma disponibile nella sezione “Transizione 5.0” del sito Internet del GSE all’indirizzo https://www.gse.it/servizi-per-te/attuazione-misure-pnrr/transizione-5-0.
Si evidenzia che l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa devono risultare da un’apposita certificazione contabile rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti, dotato di idonee coperture assicurative. Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un Revisore legale dei conti o Società di revisione legale dei conti.
Utilizzo del credito d’imposta
Il credito d’imposta in esame è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24, tramite i servizi telematici dell’Agenzia (Entratel o Fisconline):
- decorsi 10 giorni dalla comunicazione del GSE dell’ammontare spettante;
- entro il 31.12.2025.
Il credito non utilizzato entro il 31.12.2025 è riportabile in avanti e utilizzabile in 5 quote annuali di pari importo.
Ai fini della compensazione:
- non sono applicabili i limiti di € 2.000.000 annui ex art. 34, Legge n. 388/2000 e € 250.000 annui per l’indicazione nel quadro RU del mod. REDDITI ex art. 1, comma 53, Legge n. 244/2007;
- non opera la previsione di cui all’art. 31, DL n. 78/2010 che vieta la compensazione fino a concorrenza dell’importo dei debiti, di ammontare superiore a € 1.500, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, per i quali il termine di pagamento è scaduto.
NB. Il credito d’imposta:
- non può essere ceduto o trasferito “neanche all’interno del consolidato fiscale”;
- non è tassato ai fini IRPEF / IRES / IRAP;
- non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi / componenti negativi ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR;
- è cumulabile con altre agevolazioni aventi ad oggetto gli stessi costi, a condizione che il cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito ai fini IRPEF / IRES e della base imponibile IRAP, non comporti il superamento del costo sostenuto;
- non è cumulabile:
– con il credito d’imposta per investimenti nella ZES Unica Mezzogiorno;
– con il credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali “Industria 4.0”.
Decadenza dall’agevolazione
L’impresa decade totalmente o parzialmente dal diritto all’utilizzo del credito d’imposta ovvero l’importo del credito d’imposta prenotato è ridotto in tutto o in parte al verificarsi di una o più delle seguenti circostanze:
- in data antecedente al 31.12 del quinto anno successivo a quello di completamento del progetto di innovazione, i beni agevolati sono ceduti a terzi / destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa / destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all’agevolazione anche se appartenenti allo stesso soggetto, nonché in caso di mancato esercizio del riscatto per i beni acquisiti in leasing. Al verificarsi della causa di decadenza in esame non sono applicate sanzioni e interessi se entro il termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi l’impresa provvede al riversamento del maggior credito d’imposta utilizzato. È possibile continuare ad usufruire dell’agevolazione anche in caso di cessione del bene agevolato purché si provveda alla relativa sostituzione con un bene avente i medesimi requisiti;
- fino al 31.12 del quinto anno successivo a quello di completamento del progetto di innovazione, non è mantenuto il livello di riduzione dei consumi energetici conseguito dal progetto di innovazione;
- mancata entrata in esercizio dei beni materiali finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili, entro 1 anno dalla data di completamento del progetto di innovazione;
- assenza di uno / più requisiti di ammissibilità, fino alla data di invio da parte del GSE della comunicazione relativa all’importo del credito d’imposta utilizzabile in compensazione ovvero documentazione irregolare per fatti comunque imputabili all’impresa beneficiaria e non sanabili;
- false dichiarazioni rese e sottoscritte nella procedura del Decreto in esame;
- mancato rispetto delle disposizioni sul cumulo e sul divieto di doppio finanziamento, nonché delle previsioni relative al rispetto del principio DNSH;
- mancata conservazione della documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili e del relativo credito d’imposta;
- impossibilità di effettuare i controlli per cause imputabili ai soggetti beneficiari;
- altre violazioni / inadempimenti da cui consegua l’inesistenza ovvero la non spettanza, anche parziale, del credito d’imposta.