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Divieto compensazione crediti in presenza di ruoli scaduti oltre 100.000 euro

Il comma 94, dell’articolo 1, L. 213/2023 (Legge di bilancio 2024), ha introdotto il seguente disposto normativo: “per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione per importi complessivamente superiori a euro 100.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione, è esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione (di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241). La previsione di cui al periodo precedente cessa di applicarsi a seguito della completa rimozione delle violazioni contestate”.

I ruoli o gli accertamenti esecutivi sopra citati devono riguardare “imposte erariali e relativi accessori” tra cui vi rientrano i carichi inerenti ad imposte sui redditi, ritenute alla fonte, imposte sostitutive, addizionali comunali e regionali, Irap, Iva, registro, successioni, donazioni, ipotecarie e catastali.

Sono, invece, esclusi i ruoli riguardanti i tributi locali, i contributi previdenziali ed assistenziali.

NB. Tale norma non è da confondere con il divieto di compensazione (prevista dall’articolo 31 del DL 78/2010) riguardante i contribuenti che hanno iscrizioni a ruolo superiori a 1.500 euro. In questo caso, infatti, il divieto alla compensazione non è assoluto poiché non riguarda la parte eccedente.

Esempio:

Un contribuente ha un importo iscritto a ruolo scaduto pari a 2.000 euro e un credito Irpef potenzialmente compensabile di 10.000 euro.
La parte eccedente del credito rispetto al ruolo, cioè 8.000 euro (= 10.000 – 2.000), risulta liberamente utilizzabile in compensazione orizzontale, decorsi almeno 10 giorni dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, previa apposizione del visto di conformità ove necessario.

Il nuovo limite introdotto dalla Legge di Bilancio 2024, i cui effetti si applicano dal 01.07.2024, introduce, invece, un limite assoluto. Pertanto, il divieto di compensazione orizzontale dei crediti fiscali nel modello F24, troverà applicazione anche per la parte dei crediti eccedente gli importi iscritti al ruolo.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, come precisato nella circolare n. 16/E dell’Agenzia Entrate, al verificarsi delle condizioni sopra previste, al contribuente è inibita la compensazione:

  • dei crediti relativi alle imposte erariali (es. imposte sui redditi, iva, imposta di registro, ecc);
  • del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo;
  • del credito d’imposta a favore di imprese che effettuano investimenti per l’acquisto di beni strumentali nuovi (Industria 4.0);
  • dei crediti relativi a bonus edilizi;
  • degli altri crediti di natura agevolativa.

I contribuenti che maturano i crediti nei confronti di INPS e INAIL, invece, potranno utilizzare in compensazione gli stessi.

Esempio:

Un contribuente ha un importo iscritto a ruolo pari a 120.000 euro e dispone di 170.000 euro di crediti compensabili; per come si esprime la norma non è sostenibile l’ipotesi che si possa compensare il differenziale, ovvero 50.000 euro. A tale proposito, infatti, la norma in oggetto subordina lo sblocco delle compensazioni in presenza di iscrizioni al ruolo per imposte erariali oltre il limite di euro 100.000 alla completa rimozione delle violazioni, ovvero al pagamento parziale delle somme iscritte a ruolo e accessori finalizzato alla riduzione del debito complessivo sotto la soglia dei 100.000 euro.

Gli importi iscritti a ruolo, o relativi a carichi affidati all’agente della riscossione, concorrono al raggiungimento della soglia di 100.000 euro a condizione che, per gli stessi:

  • sia scaduto il termine di pagamento del debito;
  • non siano in essere provvedimenti di sospensione di qualsiasi genere;
  • non siano in corso piani di rateazione.

NB. Il divieto opera solo in presenza di ruoli scaduti o accertamenti affidati in riscossione. Quindi non riguarda gli avvisi bonari, gli avvisi di recupero dei crediti d’imposta, gli avvisi di liquidazione e di accertamento non esecutivi, per i quali non sia ancora stata notificata la cartella di pagamento.

Esempio:

Un contribuente ha a suo carico due ruoli di importo pari, rispettivamente, a 110.000 euro e a 50.000 euro (complessivamente superiori alla soglia di 100.000 euro), ma il primo di questi è oggetto di un piano di rateazione per il quale non è intervenuta alcuna decadenza, tale ruolo non rileva ai fini del computo dei carichi che determinano l’eventuale superamento della predetta soglia, con la conseguenza che non scatta nei suoi confronti l’inibizione alla compensazione.