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Circolare n. 24/2024 – Voucher aziendali Formazione Continua – Regione Lombardia

Nell’ambito del Programma FSE+ 2021-2027, Regione Lombardia si pone l’obiettivo di favorire lo sviluppo professionale dei lavoratori in azienda rispetto alle esigenze formative specifiche di tutte le figure professionali e tutte le tipologie di impresa che caratterizzano il tessuto produttivo lombardo tramite voucher per usufruire di corsi di formazione selezionabili dal Catalogo regionale della formazione continua.

Si riportano di seguito le informazioni principali.

Sommario

Soggetti beneficiari

Contributo finanziario

Interventi agevolabili

Spese ammissibili

Presentazione della domanda

Soggetti beneficiari

Possono presentare domanda di contributo per l’erogazione di voucher formativi aziendali le imprese, aventi unità produttiva/sede operativa ubicata sul territorio di Regione Lombardia, rientranti nelle seguenti categorie:

  • Imprese iscritte alla Camera di Commercio di competenza, incluse le società cooperative;
  • Imprese familiari, di cui all’art. 230-bis del Codice civile;
  • Enti del Terzo Settore, iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in attuazione degli artt. 45 e segg. del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117), che svolgono attività economica;
  • Associazioni riconosciute e fondazioni che svolgono attività economica, aventi personalità giuridica e pertanto iscritte al Registro Regionale delle persone giuridiche;
  • Liberi professionisti che, nel caso esercitino in forma associata, sono tenuti a presentare domanda individuale e non sotto forma di associazione; 
  • Lavoratori autonomi;
  • Titolari di ditte individuali.

L’avviso è destinato a:

  • Lavoratori dipendenti in servizio, anche beneficiari di trattamenti di integrazione salariale, di datori di lavoro aventi una sede operativa/unità produttiva localizzata sul territorio di Regione Lombardia, con contratto di lavoro di diritto privato a tempo indeterminato o a tempo determinato (in entrambi i casi sia a tempo pieno, sia a tempo parziale);
  • Soci-lavoratori di cooperative (sia che partecipino o non partecipino agli utili);
  • Nel solo caso di impresa familiare, i collaboratori o coadiuvanti dell’imprenditore che prestano in modo continuativo la propria attività di lavoro nell’impresa (coniuge, parenti entro il terzo grado, affini entro il secondo);
  • Coadiuvanti delle imprese commerciali e i soci lavoratori di attività commerciale e di imprese in forme societarie, compresi gli artigiani come soggetti destinatari;
  • Titolari e soci di micro, piccole, medie e grandi imprese con sede legale in Lombardia e iscritte alla Camera di Commercio di competenza;
  • Lavoratori autonomi e liberi professionisti con domicilio fiscale localizzato in Lombardia che esercitano l’attività sia in forma autonoma sia in forma associata;
  • Titolari di ditte individuali.

 Sono esclusi da questa misura: 

  •  Lavoratori con contratto di lavoro intermittente, ai sensi del D.Lgs. 81/2015;
  •  Lavoratori con contratto di somministrazione, ai sensi del D.Lgs. 81/2015;
  •  Soggetti con contratto di tirocinio, ai sensi della L. 99/2013;
  •  Lavoratori con contratto di apprendistato, ai sensi del D.Lgs. 81/2015, il cui periodo formativo è ancora in corso al momento della presentazione della domanda di voucher;
  • Soggetti titolari di cariche societarie che non rientrano tra i titolari, soci e/o lavoratori dipendenti del beneficiario (come ad esempio gli amministratori delegati, i componenti del Consiglio di Amministrazione, eccetera);
  • Soggetti destinatari per i quali è già stata riconosciuta una agevolazione negli ultimi 12 mesi decorrenti dalla data di concessione dell’agevolazione nell’ambito della misura “Formare per assumere” di cui alla DGR XI/4922 del 21 giugno 2021;
  • Soggetti destinatari per i quali è già stata riconosciuta una agevolazione nell’ambito della misura “Formare per assumere”6 del PR FSE+ 2021-2027.

Contributo finanziario

Il costo massimo rimborsabile all’impresa per la fruizione dei percorsi si differenzia in funzione del livello di competenze da acquisire:

  • Percorsi di formazione con livelli di competenze EQF tra 6 e 8: fino a € 2.000,00 per lavoratore;
  • Percorsi di formazione con livelli di competenze EQF tra 4 e 5: fino a € 1.500,00 per lavoratore;
  • Percorsi di formazione con livelli di competenze EQF 3: fino a € 800,00 per lavoratore.

Ai massimali del voucher si applicano le percentuali di finanziamento pubblico sulla base della dimensione del soggetto richiedente, come di seguito illustrato:

Categoria di soggetto richiedenteFinanziamento pubblico
Lavoratori autonomi, Liberi professionisti, Ditte individuali100%
Micro impresa90%
Piccola impresa70%
Media impresa60%
Grande impresa50%

Agli Enti iscritti al RUNTS (che svolgono attività economica) e alle le Associazioni e fondazioni iscritte al Registro regionale delle persone giuridiche private (che svolgono attività economica) si applica la % indicata nella tabella in corrispondenza della propria dimensione aziendale dichiarata in sede di presentazione della domanda.

Il contributo è riconosciuto ai sensi del Reg. (UE) n. 1407/2013 nei limiti previsti per gli aiuti di importanza minore (de minimis), con particolare attenzione agli articoli da 1 a 6.

Interventi agevolabili

L’agevolazione è concessa sotto forma di voucher formativi aziendali destinati ai lavoratori in possesso dei requisiti sopra indicati.

Ciascun lavoratore/ libero professionista può fruire di uno o più percorsi formativi, fino al raggiungimento del valore complessivo di 2.000 euro per annualità solare. Ogni impresa ha a disposizione un imposto massimo di 50.000 euro spendibili su base annuale.

I corsi sono selezionabile da Cataloghi Regionali consultabili al seguente link: https://www.formazione.servizirl.it/homepage/offerteFC.html

Si precisa che le imprese non possono rivolgersi per la fruizione del voucher ad operatori accreditati con i quali esiste un vincolo di cui all’art. 2359 “Società controllate e società collegate” o 2341 bis “Patti parasociali” del Codice Civile o agli articoli 120-123 del Testo Unico per la Finanza per le società quotate in borsa che regolano la questione dei patti parasociali, nonché della loro pubblicità.

Inoltre, non possono erogare servizi, nonché usufruire dell’agevolazione, le società, gli enti e singoli professionisti che, a qualsiasi titolo, prestano servizi di consulenza e assistenza tecnica a favore delle Autorità coinvolte nell’attuazione, controllo, certificazione e sorveglianza del PR FSE+ 2021-2027.

Spese ammissibili

Sono ammissibili al contributo unicamente le spese sostenute per la fruizione dei corsi di formazione sopra citati.

Il contributo è erogato alle imprese a seguito della conclusione del corso prescelto e limitatamente ai destinatari che hanno completato almeno il 75% della durata prevista del corso e a seguito del rilascio delle attestazioni previste.

Non saranno finanziabili i corsi contraddistinti da:

  • Formazione obbligatoria generale e specifica in ambito sicurezza, ai sensi del D.Lgs 81/2008;
  • Formazione e aggiornamento per tutti gli iscritti a un Ordine, Collegio o Albo professionale per poter mantenere la propria iscrizione all’Ordine stesso (ai sensi dell’art. 7 del DPR 137/2012);
  • Formazione e aggiornamento per le “professioni/figure regolamentate e/o abilitanti”;
  • Formazione obbligatoria per i contratti di apprendistato, prevista dal D.Lgs. 81/2015.

I percorsi formativi potranno essere erogati anche in formazione a distanza (FAD) fino a un massimo del 100% delle ore di corso previste.

Il ricorso alla FAD è consentito solo:

  • in modalità sincrona;
  • per la formazione d’aula;
  • se è indicata nell’ambito dell’offerta formativa sin dalla sua presentazione. 

Si specifica che per i percorsi che prevedono una didattica esclusiva in FAD il limite massimo dei partecipanti è pari a 20, mentre per i percorsi misti (aula e FAD) è di 30 partecipanti.

La FAD dovrà essere erogata attraverso l’utilizzo di piattaforme telematiche che possano garantire il rilevamento delle presenze da parte dei discenti con il rilascio di specifici output in grado di tracciare in maniera univoca la presenza dei discenti e dei docenti.

Al termine di ogni percorso formativo, a prescindere dalla durata e inclusi quelli erogati in FAD, il soggetto erogatore è tenuto a garantire a tutti i destinatari il rilascio di Attestati (fac simili definiti da Regione).

Non possono essere fornitori di beni e di servizi imprese o soggetti che siano in rapporto di collegamento, controllo e/o con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con i beneficiari. Si precisa inoltre che l’impresa richiedente non può utilizzare fornitori che a loro volta presentano domanda al Bando indicando tra i loro fornitori l’impresa richiedente stessa.

In tutti gli altri casi, è invece consentito che un soggetto richiedente il contributo possa figurare anche come fornitore per un’altra impresa richiedente.

Presentazione della domanda

  1. Preliminarmente le imprese devono rivolgersi al soggetto erogatore prescelto che provvede all’iscrizione dei dipendenti al corso tramite il sistema informativo SIUF.

N.B. Il corso potrà essere avviato solo dopo l’invio della domanda di finanziamento.

  • Presentazione della domanda di finanziamento: entro e non oltre le ore 17:00 del 28 novembre 2024 (salvo esaurimento anticipato dei fondi).
  • Rendicontazione delle spese: l’agevolazione è riconosciuta a seguito della presentazione della rendicontazione delle spese effettivamente sostenute. La rendicontazione deve essere presentata entro e non oltre 80 giorni solari dalla data di conclusione del corso di formazione.

Lo Studio è a disposizione per la predisposizione e trasmissione della pratica. Per maggiori informazioni si prega di prendere contatto con lo Studio.