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Circolare n. 11/2024 – Assegno Unico e Universale

Si ricorda che è stato introdotto, a decorrere dal 1° marzo 2022, l’Assegno Unico Universale (AUU) che costituisce un beneficio economico attribuito, su base mensile, ai nuclei familiari sulla base della condizione economica del nucleo e indipendentemente dalla condizione lavorativa dei genitori (dipendenti, lavoratori autonomi, imprenditori, ecc).

A partire da marzo 2024 l’INPS liquiderà d’ufficio la prestazione a chi ha già beneficiato dell’assegno; resterà comunque necessario disporre di un modello ISEE 2024 in corso di validità, diversamente sarà erogato l’importo minimo di 57 euro. Di seguito si riepilogano le indicazioni generali per l’adempimento.

Sommario

In cosa consiste

Tempi e modalità di presentazione delle domande

Contenuto della domanda

Importo spettante

Cosa fare concretamente

Per tutti i genitori con figli a carico

In cosa consiste

L’Assegno Unico e Universale (AUU) per i figli:

  • è una prestazione erogata mensilmente dall’Inps a tutti i nuclei familiari con figli di età inferiore a 21(*) anni che ne faranno richiesta; l’erogazione avviene tramite bonifico bancario sul conto corrente dei genitori;
  • spetta a tutti i nuclei familiari indipendentemente dalla condizione lavorativa dei genitori (non occupati, disoccupati, percettori di reddito di cittadinanza, lavoratori dipendenti, lavoratori autonomi e pensionati) e senza limiti di reddito;
  • ha un importo commisurato all’ISEE; tuttavia nel caso in cui non si volesse presentare un ISEE è comunque possibile fare domanda e ottenere l’importo minimo per ciascun figlio.

(*) L’assegno spetta per i figli maggiorenni fino al compimento dei 21 anni di età se seguono un corso di formazione scolastica, professionale o di laurea o se hanno un reddito da lavoro inferiore agli 8.000 euro o se sono registrati come disoccupati presso i servizi pubblici per l’impiego. Per i figli a carico con disabilità l’AUU spetta senza limiti di età, specifiche maggiorazioni sono legate alla gravità della disabilità come sotto esemplificato in tabella.

Per i nuovi nati l’assegno unico e universale spetta dal settimo mese di gravidanza.

L’assegno è riconosciuto a condizione che, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, il richiedente sia in possesso congiuntamente dei requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, nel dettaglio:

a. sia cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero sia cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o sia titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un’attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o sia titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi; 

b. sia soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;

c. sia residente e domiciliato in Italia;

d. sia o sia stato residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero sia titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale.

Le domande possono essere presentate da un solo genitore o, in mancanza, da chi esercita la responsabilità genitoriale. L’assegno viene erogato sul conto corrente di entrambi i genitori in pari misura o, previo accordo degli stessi, su un unico conto corrente. In caso di affidamento esclusivo l’assegno spetta, in mancanza di diverso accordo, al genitore affidatario.

Per i percettori di reddito di cittadinanza, l’assegno è corrisposto d’ufficio.

Tempi e modalità di presentazione delle domande

Le domande possono essere presentate a partire dal 1° gennaio e in qualunque momento dell’anno. Se accolte danno diritto all’erogazione del beneficio fino al mese di febbraio dell’anno successivo. Tutte le domande presentate entro il 30 giugno di ciascun anno danno comunque diritto agli arretrati dal mese di marzo, se la domanda viene presentata dopo il 30 giugno verrà riconosciuto l’AUU solo dal mese successivo.

La domanda può essere presentata alternativamente:

  • accedendo dal sito web www.inps.it al servizio “Assegno unico e universale per i figli a carico” con SPID almeno di livello 2, Carta di identità elettronica 3.0 (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
  • contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile, con la tariffa applicata dal gestore telefonico);
  • tramite enti di patronato, attraverso i servizi telematici offerti gratuitamente dagli stessi.

Per coloro che, nel corso del periodo gennaio 2022 – febbraio 2024, abbiano presentato una domanda di Assegno unico e universale per i figli a carico, e la stessa non sia stata respinta, revocata o decaduta od oggetto di rinuncia da parte del richiedente, l’INPS continuerà a erogare d’ufficio la misura introdotta dal decreto legislativo n. 230/2021, senza la necessità di presentare una nuova domanda.

Sarà in ogni caso necessario presentare nuova domanda in ipotesi di modifica delle condizioni indicate nella prima domanda. Al fine del riconoscimento d’ufficio della prestazione, l’Istituto farà riferimento ai dati presenti nelle domande di Assegno unico e universale già acquisite e agli altri dati rilevati dall’ISEE o da altri archivi a disposizione dell’INPS.

Alcune circostanze possono fare scaturire la necessità di modificare la domanda di Assegno unico e universale inizialmente presentata e, in specifici casi, necessitano anche della presentazione di una dichiarazione sostitutiva unica (DSU) aggiornata.

Tra le situazioni che possono dare luogo a modifiche si riportano a titolo esemplificativo:

  • la nascita di figli;
  • la variazione o inserimento della condizione di disabilità del figlio;
  • le variazioni della dichiarazione relativa alla frequenza scolastica/corso di formazione per il figlio maggiorenne (18-21 anni);
  • le modifiche attinenti all’eventuale separazione/coniugio dei genitori;
  • i criteri di ripartizione dell’Assegno tra i due genitori sulla base di apposito provvedimento del giudice o dell’accordo tra i genitori;
  • variazione delle condizioni che occorrono per la spettanza delle maggiorazioni previste dagli articoli 4 e 5 del decreto legislativo n. 230/2021;
  • variazioni delle modalità di pagamento prescelte dal richiedente e/o dall’eventuale altro genitore.

Attenzione: resta necessario presentare l’ISEE (per coloro che prevedono di avere un valore ISEE < 45.574,96 euro) in quanto in assenza di DSU presentata per il 2024 l’importo dell’Assegno unico sarà calcolato a partire dal mese di marzo 2024 con riferimento agli importi minimi previsti dalla normativa.

Contenuto della domanda

La domanda richiede l’autocertificazione di alcune informazioni di base quali:

  • composizione del nucleo familiare e numero di figli;
  • luogo di residenza dei membri del nucleo familiare;
  • IBAN di uno o di entrambi i genitori

La domanda può essere o meno accompagnata da ISEE aggiornato: la presentazione dell’ISEE è necessaria per ottenere un assegno pieno commisurato alla situazione economica della famiglia.

  • Nel caso di presentazione dell’ISEE, la richiesta di ISEE aggiornata sarà possibile dal 1° gennaio 2024.
  • In mancanza di ISEE, la domanda per l’AUU può essere presentata dal 1° gennaio 2024 e ciascun avente diritto riceverà l’importo minimo previsto.

Importo spettante

L’importo dell’AUU è variabile in funzione della situazione patrimoniale del richiedente e della composizione del nucleo familiare. Ai nuclei familiari con ISEE inferiore a 17.090,61 euro, spetta per ogni figlio minore un assegno base di 199,40 euro. Questo valore decresce al crescere dell’ISEE, fino a stabilizzarsi a 57 euro mensili a figlio per ISEE pari o superiori a 45.574,96 euro.

Gli importi dovuti per ciascun figlio possono essere maggiorati nelle ipotesi di: nuclei numerosi (per i figli successivi al secondo); madri di età inferiore a 21 anni; nuclei con quattro o più figli, genitori entrambi titolari di reddito da lavoro; figli affetti da disabilità; figli di età inferiore a un anno; figli di età compresa tra 1 e 3 anni per nuclei con tre o più figli e ISEE fino a 45.574,96 euro.

È inoltre prevista una quota a titolo di maggiorazione per compensare l’eventuale perdita economica subita dal nucleo familiare, se l’importo dell’Assegno risultasse inferiore alla somma dei valori teorici dell’Assegno per il Nucleo Familiare (componente familiare) e delle detrazioni fiscali medie (componente fiscale), percepite nel regime precedente la riforma.

Cosa fare concretamente

Per tutti i genitori con figli a carico

  • Valutare la spettanza dell’AUU in base alle indicazioni sopra riportate, fermo restando che a prescindere dalla situazione patrimoniale l’assegno minimo spetta sempre e comunque in presenza di figli di età inferiore ai 18 anni (ovvero 21 in caso di studenti o con reddito inferiore a 8.000 euro).
  • Procedere alla presentazione della domanda attraverso il portale Inps con le proprie credenziali SPID, ovvero utilizzare i contatti riportati ovvero alla richiesta del modello ISEE per l’aggiornamento dei valori.