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Circolare n. 3/2024 – Novità Finanziaria 2024 – Privati

È stata pubblicata sulla G.U. n. 303 del 30.12.2023 la Finanziaria 2024 (Legge n. 213/2023). Si riepilogano di seguito i punti di interesse per soggetti privati.

Sommario

Fondo garanzia prima casa – commi 7-13

Welfare aziendale – commi 16 e 17

Imposta sostitutiva premi produttività – Comma 18

Canone RAI uso privato – comma 19

Abolizione aliquota ridotta 5% per alcuni beni – comma 45

Aliquota iva ridotta 10% pellet – comma 46

Rivalutazione terreni e partecipazioni – Commi 52 e 53

Locazioni brevi con cedolare secca al 26% – comma 63

Cessione immobili con detrazione 110% – commi 64-66

Esenzione Imu e immobili enti non commerciali – comma 71

Delibere Imu 2023 pubblicate entro il 15.01.24 – commi 72 e 73

Interventi con 110% e dichiarazione variazione stato beni – commi 86 e 87

IVIE e IVAFE – comma 91

Esclusione titoli di stato dall’ISEE – commi 183-185

Fondo garanzia prima casa – commi 7-13

È confermata la proroga al 31.12.2024 del termine di cui all’art. 64, comma 3, DL n. 73/2021 (prorogato rispetto all’ultimo differimento al 31.12.2023 dal DL n. 132/2023, c.d. “Decreto Proroghe”) per la presentazione della domanda per usufruire dell’aumento all’80% della misura massima della garanzia concedibile dal Fondo garanzia “prima casa” per i finanziamenti superiori all’80% del prezzo d’acquisto dell’immobile (inclusivo degli oneri accessori) da parte delle giovani coppie, nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, conduttori di alloggi di proprietà di IACP, comunque denominati, nonché dei giovani che non hanno compiuto 36 anni di età.

NB. L’accesso al Fondo è riservato ai soggetti con un ISEE non superiore a € 40.000.

Si segnala inoltre che non sono state prorogate le agevolazioni per l’acquisto della “prima casa” a favore degli under 36 con un ISEE non superiore a € 40.000, ossia l’esonero dall’imposta di registro, imposte ipotecaria e catastale, ovvero il credito d’imposta per gli acquisti soggetti ad IVA (aliquota ridotta del 4%). Quindi, dall’1.1.2024 ai soggetti in esame saranno applicabili le ordinarie agevolazioni previste in caso di acquisto della “prima casa”.

Welfare aziendale – commi 16 e 17        

È confermato che per il 2024 non concorre a formare il reddito, entro il limite complessivo di € 1.000 (rispetto al limite ordinario di € 258,53):

  • il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti;
  • le somme erogate o rimborsate ai lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica / gas naturale, delle spese per l’affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa

NB. Il predetto limite è aumentato a € 2.000 (per il 2023 il limite era fissato a € 3.000) per i lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico (per l’operatività dell’aumento del limite a € 2.000 è necessario che il lavoratore dipendente dichiari al datore di lavoro di avervi diritto indicando il codice fiscale dei figli).

Imposta sostitutiva premi produttività – Comma 18

È confermata per il 2024 la riduzione dal 10% al 5% dell’imposta sostitutiva applicabile ai premi di risultato di ammontare variabile, la cui corresponsione è legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza, innovazione, nonché alle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa, nel limite di € 3.000 (€ 4.000se l’azienda coinvolge pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro con riferimento alle somme erogate in forza di contratti di secondo livello sottoscritti fino al 24.4.2017).

NB. Tale previsione riguarda i titolari di reddito di lavoro dipendente del settore privato non superiore, nell’anno precedente quello di percezione, a € 80.000.

Canone RAI uso privato – comma 19

È confermata per il 2024 la riduzione da € 90 a € 70 del canone RAI per uso privato.

Abolizione aliquota ridotta 5% per alcuni beni – comma 45

Intervenendo sulla Tabella A, Parte II-bis, DPR n. 633/72 nella quale sono elencati i beni soggetti all’aliquota IVA ridotta del 5%, è confermata la soppressione dell’aliquota iva ridotta del 5% per:

  • Latte in polvere o liquido per l’alimentazione dei lattanti o dei bambini nella prima infanzia, condizionato per la vendita al minuto; preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto per l’alimentazione dei lattanti o dei bambini, condizionate per la vendita al minuto (codice NC1901 10 00); pannolini per bambini.

NB. Tali prodotti sono ora soggetti all’aliquota iva del 10%.

  • Seggiolini per bambini da installare negli autoveicoli.

NB. Tali prodotti sono ora soggetti all’aliquota iva del 22%.

  • Prodotti assorbenti e tamponi per la protezione dell’igiene femminile coppette mestruali.              
    NB. Tali prodotti sono ora soggetti all’aliquota iva del 10%.

Aliquota iva ridotta 10% pellet – comma 46

È stata estesa ai mesi di gennaio e febbraio 2024 la riduzione dal 22% al 10% dell’aliquota IVA applicabile al pellet.

Rivalutazione terreni e partecipazioni – Commi 52 e 53

È confermata la riproposizione della rideterminazione del costo d’acquisto di:

  • terreni edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi;
  • partecipazioni (anche possedute a titolo di proprietà o usufrutto), anche negoziate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione.

I terreni o partecipazioni devono essere posseduti alla data dell’1.1.2024, non in regime d’impresa, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché di enti non commerciali.

È fissato al 30.6.2024 il termine entro il quale provvedere:

  • alla redazione ed all’asseverazione della perizia di stima;
  • al versamento dell’imposta sostitutiva pari al 16% (unica soluzione o prima rata di massimo 3 rate annuali di pari importo). In caso di versamento rateale, sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi del 3% annuo.

Locazioni brevi con cedolare secca al 26% – comma 63

È confermata la modifica dell’art. 4, DL n. 50/2017 che disciplina le c.d. “locazioni brevi” (durata non superiore a 30 giorni) assoggettate a cedolare secca, per le quali è disposto l’aumento dell’aliquota dal 21% al 26% per l’immobile successivo al primo.

In presenza di più immobili locati, la maggior aliquota del 26% trova applicazione con riferimento ai canoni relativi al secondo, terzo e quarto appartamento locato (resta fermo che il regime in esame è ammesso per la locazione breve di non più di 4 appartamenti).

La norma:

  • interviene esclusivamente sulle locazioni brevi: pertanto per le altre locazioni, in caso di opzione per la cedolare secca, continua a trovare applicazione l’aliquota del 21% per tutti gli immobili locati;
  • dispone l’aumento dell’aliquota al 26% soltanto in caso di locazione di almeno 2 appartamenti: pertanto in caso di locazione breve di un solo appartamento, rimane applicabile l’aliquota del 21%;
  • in presenza di più immobili concessi in locazione breve con applicazione della cedolare secca: consente al contribuente di scegliere liberamente a quale immobile applicare l’aliquota del 21% e tale scelta va effettuata nel modello Redditi.

La ritenuta operata dagli intermediari immobiliari o dai soggetti che gestiscono portali telematici, in caso di incasso o intervento nel pagamento dei canoni o corrispettivi relativi ai suddetti contratti, rimane invariata nella misura del 21%.

Cessione immobili con detrazione 110% – commi 64-66

In base all’art. 67, comma 1, lett. b) del TUIR, la persona fisica “privata” che cede un’immobile:

  • può conseguire una plusvalenza tassabile qualora:
    – la cessione sia posta in essere nel quinquennio rispetto all’acquisto, costruzione o donazione dell’immobile ceduto;

– la cessione abbia ad oggetto terreni edificabili;

  • non consegue una plusvalenza tassabile qualora:

– la cessione sia posta in essere dopo 5 anni dall’acquisto, costruzione o donazione;

– l’immobile ceduto sia stato acquisito per successione oppure adibito ad abitazione principale del cedente, suoi familiari per la maggior parte del periodo compreso tra l’acquisto, costruzione e la cessione.

La Finanziaria 2024 ha introdotto la nuova lettera b-bis): viene pertanto individuata una nuova categoria di immobili passibili di generare plusvalori fiscalmente rilevanti, ossia gli immobili oggetto di interventi agevolati con la detrazione del 110% di cui all’art. 119, DL n. 34/2020, terminati da non più di 10 anni all’atto della cessione.

NB. Sono espressamente esclusi gli immobili:

  • acquisiti per successione;
  • adibiti ad abitazione principale del cedente, suoi familiari per la maggior parte dei 10 anni ovvero per la maggior parte del periodo (inferiore a 10 anni) antecedente la cessione.

Con riferimento agli immobili che sono stati oggetto degli interventi di cui al citato art. 119 (detrazione 110%), è pertanto disposto che tra i “costi inerenti al bene” ceduto:

  • non vanno incluse le spese sostenute per i predetti interventi se:

– i lavori sono stati conclusi da meno di 5 anni;

– il contribuente ha fruito della detrazione del 110% ed abbia optato per lo sconto in fattura o cessione del credito di cui all’art. 121, DL n. 34/2020.

NB. nel caso in cui il contribuente abbia scelto di beneficiare direttamente in dichiarazione dei redditi della detrazione del 110% è possibile sostenere che non trova applicazione la nuova disposizione in esame e quindi tra i costi inerenti possono essere incluse anche le spese per i lavori eseguiti.

  • è possibile considerare il 50% delle spese sostenute per i predetti interventi se i lavori sono stati conclusi da più di 5 anni ed il contribuente ha fruito della detrazione del 110% ed abbia optato per lo sconto in fattura o cessione del credito.

Inoltre, con riferimento agli immobili oggetto di interventi di cui all’art. 119 con detrazione del 110% conclusi

da non più di 10 anni, è inoltre disposto che, se tra la data di cessione e quella di acquisto o costruzione, sono trascorsi più di 5 anni, il prezzo di acquisto o costo di costruzione, determinato come sopra, è rivalutato in base alla variazione ISTAT.

Infine, è confermato che la plusvalenza determinata applicando le nuove modalità sopra riportate può essere assoggettata all’imposta sostitutiva pari al 26%.

NB. Le novità sopra evidenziate sono applicabili a decorrere dalle cessioni poste in essere dall’1.1.2024.

Esenzione Imu e immobili enti non commerciali – comma 71

L’art. 1, comma 759, lett. g), della Finanziaria 2020, dispone che sono esenti IMU gli immobili posseduti e utilizzati dagli Enti non commerciali di cui all’art. 7, comma 1, lett. i), D.Lgs. n. 504/92 destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella lett. i), ossia attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive.

Ora, è stato disposto che la lett. g) si interpreta nel senso che:

  • gli immobili si intendono posseduti anche nel caso in cui sono concessi in comodato a uno dei predetti Enti di cui all’art. 73, comma 1, lett. c), TUIR funzionalmente o strutturalmente collegato al concedente (a condizione che il comodatario svolga nell’immobile esclusivamente le attività con modalità non commerciale);
  • gli immobili si intendono utilizzati quando sono strumentali alle destinazioni di cui al citato art. 7, comma 1, lett. i) anche in assenza di esercizio attuale delle attività stesse.

Delibere Imu 2023 pubblicate entro il 15.01.24 – commi 72 e 73

È stato previsto che, in deroga all’ordinario termine di approvazione e pubblicazione delle delibere e regolamenti IMU di cui all’art. 13, comma 15-ter, DL n. 201/2011, soltanto per il 2023, i predetti atti si considerano tempestivamente pubblicati e pertanto applicabili per il 2023 anche se inseriti nel portale del Federalismo fiscale entro il 30.11.2023 e pubblicati sul portale stesso entro il 15.1.2024.

Qualora dall’IMU calcolata sulla base dei nuovi atti pubblicati entro il 15.1.2024 e quella versata entro il 18.12.2023 in base alle delibere / regolamenti allora vigenti risulti:

  • una differenza a debito, l’importo dovuto va versato, senza applicazione di sanzioni e interessi, entro il 29.2.2024;
  • una differenza a credito, il rimborso è dovuto secondo le regole ordinarie.

Interventi con 110% e dichiarazione variazione stato beni – commi 86 e 87

A seguito di interventi che implicano variazioni nella consistenza dell’unità immobiliare oggetto dei lavori, è richiesta la presentazione della “Dichiarazione di variazione dello stato dei beni” di cui all’art. 1, commi 1 e 2, DM n. 701/94, la cui finalità è quella di consentire l’aggiornamento dei dati catastali con la situazione di fatto.

Con particolare riferimento agli immobili oggetto di interventi di cui all’art. 119, DL n. 34/2020, è confermato che l’Agenzia delle Entrate verificherà, “sulla base di specifiche liste selettive elaborate con l’utilizzo delle moderne tecnologie di interoperabilità e analisi delle banche dati”, l’assolvimento dell’adempimento in esame, anche ai fini degli eventuali effetti sulla rendita dell’immobile presente in atti nel catasto dei fabbricati.

Nei casi in cui la Dichiarazione di variazione dello stato dei beni non risulti presentata, l’Agenzia invierà al contribuente un’apposita comunicazione.

IVIE e IVAFE – comma 91

È confermato l’aumento dallo 0,76% all’1,06% dell’aliquota relativa all’IVIE.

È inoltre confermata la fissazione nella misura del 4‰ annuo del valore effettivo dei prodotti finanziari dell’aliquota relativa all’IVAFE qualora gli stessi siano detenuti in Stati o territori con regime fiscale privilegiato individuati dal DM 4.5.99

Esclusione titoli di stato dall’ISEE – commi 183-185

È confermato che nella determinazione dell’ISEE è prevista, fino al valore complessivo di € 50.000, l’esclusione:

  • dei titoli di Stato di cui all’art. 3, DPR n. 398/2003;
  • dei prodotti finanziari di raccolta del risparmio con obbligo di rimborso assistito dalla garanzia dello Stato.

Tale esclusione non è però immediatamente operativa: con messaggio n.165 del 12 gennaio 2024, l’INPS ha evidenziato che l’entrata in vigore della disposizione è subordinata all’approvazione delle modifiche del regolamento ISEE.