Nell’ambito del DL n. 145/2023 è stata disposta, limitatamente al 2023, la proroga dal 30.11.2023 al 16.01.2024 del versamento del 2° acconto delle imposte 2023.
Il rinvio è applicabile esclusivamente alle persone fisiche titolari di partita iva, con ricavi/ compensi 2022 fino a 170.000 euro.
Le società, gli enti commerciali/non commerciali e le persone fisiche non titolari di partita iva (es. privati, soci di società) risultano esclusi dalla proroga e la scadenza per il versamento del 2° acconto 2023 resta ferma al 30.11.2023.
La possibilità di rinviare il pagamento riguarda esclusivamente il 2° acconto relativo alle seguenti imposte:
- Irpef
- Imposta sostitutiva Forfettari/ Minimi
- Cedolare secca
- IVIE/IVAFE.
NB. I contributi previdenziali INPS sono esclusi dalla proroga. Il versamento del 2° acconto 2023 relativo alla Gestione Separata Inps (per i professionisti) e alla gestione IVS (per commercianti e artigiani) va effettuato entro il 30.11.2023.
Si segnala inoltre che, per effetto della proroga sopra descritta, il pagamento può avvenire:
- in unica soluzione entro il 16.01.2024, senza maggiorazione;
- in 5 rate mensili di pari importo, a partire dal 16.01.2024. Le rate successive andranno versate entro il giorno 16 di ogni mese, maggiorate di interessi nella misura dello 0,33% mensile.