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Novità fattura elettronica forfettari dal 01/07/2022

Circolare n. 18-2022/Consulenza aziendale

A partire dal 01/07/2022, saranno tenuti all’emissione della fattura in formato elettronico anche i contribuenti forfettari e minimi e i soggetti passivi che adottano il regime forfettario ex legge n. 398/91 che abbiano avuto ricavi 2021, ragguagliati ad anno, superiori a 25.000 euro.

Di seguito si riportano nel dettaglio le informazioni riguardanti la novità introdotta.

Sommario

Novità fattura elettronica. 1

Regime transitorio. 2

Sanzioni 3

Indicazioni operative. 3

Esempio file fattura elettronica. 5

Strumenti per l’emissione della fattura. 8

Fattura elettronica ed operazioni estere. 9

Integrazione fatture ricevute senza iva. 10

 

Novità fattura elettronica

Come previsto dall’art. 8 comma 2 del DL 36/2022, cd. “Decreto PNRR2”, a partire dal 01/07/2022, saranno tenuti all’emissione della fattura in formato elettronico anche i contribuenti forfettari e minimi e i soggetti passivi che adottano il regime forfettario ex legge n. 398/91 che abbiano avuto ricavi 2021, ragguagliati ad anno, superiori a 25.000 euro.

Fino al 30 giugno sarà possibile fare ricorso alla fatturazione in modalità cartacea e dal 1° luglio sarà obbligatorio procedere con l’emissione della fattura elettronica, in formato XML, tramite il Sistema di Interscambio (Sdi).

Resteranno invece esonerati dalla fatturazione elettronica sino a tutto il 2023 i soggetti con ricavi e compensi 2021, ragguagliati all’anno, inferiori a 25.000 euro. A decorrere dall’01/01/2024 l’obbligo sarà quindi esteso a tutti.

Ricavi e compensi 2021

Emissione fattura elettronica

> 25.000€

da 01/07/2022

< 25.000€

da 01/01/2024

NB. Restano inoltre esonerati dall’obbligo di emissione della fattura elettronica i soggetti sopra identificati che hanno aperto partita iva nel corso del 2022.

Per i soggetti tenuti all’invio dei dati STS (Sistema Tessera Sanitaria) resta confermato anche per il 2022 il divieto di emissione della fatturazione elettronica.

Regime transitorio

In considerazione, delle difficoltà operative e tecniche che i soggetti attratti dal nuovo obbligo potrebbero incontrare il legislatore ha disposto un regime transitorio, senza sanzioni.

Si è stabilito che il terzo trimestre 2022 non sarà oggetto di sanzione se la fattura è emessa entro la fine del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

Dal 4° trimestre 2022 in poi, le fatture dovranno essere emesse entro gli ordinari 12 giorni dall’effettuazione della cessione dei beni o prestazione dei servizi.

Riassumendo, per il solo terzo trimestre le operazioni effettuate nel mese di luglio possono essere fatturate entro il 31 agosto senza applicazione di sanzioni, quelle effettuate ad agosto possono essere fatturate entro il 30 settembre e quelle effettuate a settembre entro il 31 ottobre 2022. Le fatture relative ad operazioni effettuate a partire dal mese di ottobre dovranno invece essere emesse entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione se “immediate” oppure entro il giorno 15 del mese successivo se “differite”. 

 

Effettuazione dell’operazione

Termine emissione FE

Luglio

31/08

Agosto

30/09

Settembre

31/10

 

Dal 1° Ottobre

entro 12 giorni
(fattura immediata)

entro 15/11
(fattura differita)

Sanzioni

In caso di tardiva emissione della fattura elettronica la sanzione prevista è compresa tra il 5% il 10% dei corrispettivi non documentati o non registrati, con un minimo di 500 Euro.

Quando la violazione non rileva ai fini della determinazione del reddito si applica la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000.

È possibile applicare l’istituto del ravvedimento operoso di cui all’articolo 13 D.Lgs. 472/1997.

Indicazioni operative

La fattura elettronica è un documento informatico in formato XML, trasmesso per via telematica al Sistema di Interscambio (Sdi), che contiene le informazioni obbligatorie previste dall’art. 21 DPR 633/1972.

Il file XML, dopo essere stato predisposto, viene trasmesso al Sdi il quale effettua una serie di controlli in merito alle informazioni e ai dati presenti nel documento.

In presenza di errori viene inviata una segnalazione ed entro 5 giorni è necessario correggere il file e inviarlo nuovamente. La fattura che non presenta criticità viene consegnata al cliente.

Ø   per le fatture emesse a privati o a clienti privi di pec e/o codice identificativo è necessario inviare una copia (cartacea o pdf) della fattura trasmessa in formato elettronico all’agenzia entrate (Sdi).

Attenzione: le fatture elettroniche devono essere conservate digitalmente. La conservazione digitale è il sistema obbligatorio, regolamentato dalla legge, attraverso il quale vengono conservate digitalmente tutte le fatture elettroniche. Tale sistema deve garantire l’identificazione certa del documento, l’integrità dello stesso e la leggibilità e reperibilità del file.

La conservazione deve avvenire entro 3 mesi dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi per l’anno di riferimento.

Si riporta di seguito uno schema riassuntivo del processo di fatturazione elettronica:

Esempio file fattura elettronica

Nella presente sezione vengono analizzati i campi principali della fattura elettronica emessa da soggetti forfettari/minimi.

I dati principali a cui prestare attenzione sono i seguenti:

Ø  Indicazione della propria anagrafica completa (fornitore);

Ø  Regime fiscale: “RF19 – Regime forfettario” oppure “RF02 – Contribuenti minimi”;

Ø  Indicazione dell’anagrafica completa del cliente a cui emettere la fattura (cliente);

Ø  Codice destinatario: è possibile inserire alternativamente la PEC del cliente, il suo codice identificativo (composto da sette caratteri) oppure, qualora la fattura sia emessa ad un privato o ad un soggetto privo delle informazioni richieste, 7 zeri (0000000);

Ø  Tipologia di documento: TD01 (Fattura) oppure TD24 (Fattura differita);

Ø  Descrizione prestazione effettuata, abbinata al codice natura “N2.2 – Operazioni non soggette altri casi” (le operazioni effettuate dai contribuenti forfettari non prevedono l’applicazione dell’iva);

Ø  Applicazione bollo virtuale (2€) se l’importo fatturato supera i 77,47€, abbinato al codice natura “N1, inserendo la descrizione “imposta di bollo ex art. 15” ed avendo cura di spuntare “SI” nel campo “bollo virtuale”;

Ø  Valorizzare la sezione “Cassa previdenziale” qualora professionista iscritto ad una cassa privata, scegliendo l’apposito codice (es. TC02 per i dottori commercialisti)

Ø  Indicare che trattasi di operazione effettuata da un contribuente forfettarioOperazione soggetti forfait L190/2014

Ø  Inserire la modalità di pagamento (es. MP05 – bonifico), i dati della propria banca e la scadenza.

NB. Le fatture emesse alla pubblica amministrazione devono essere obbligatoriamente firmate digitalmente.

 

Si riporta di seguito un esempio di file XML:

Strumenti per l’emissione della fattura

Per poter gestire correttamente il processo di fatturazione elettronica è possibile procedere nel modo seguente:

v  Utilizzare il portale gratuito:

dell’Agenzia Entrate “Fatture e Corrispettivi”, raggiungibile al seguente link:  https://ivaservizi.agenziaentrate.gov.it/portale/

– di Infocamere, riservato alle imprese, raggiungibile al seguente link:   https://fatturaelettronica.infocamere.it/fatt/login/accedi#target-login

a cui è possibile accedere attraverso le credenziali Spid personali o smart card.

NB. Entrambi i portali consentono di effettuare gratuitamente anche la conservazione sostitutiva obbligatoria.

v  Utilizzare un software a pagamento disponibile online, per esempio:

          Tieni il Conto (TIC) di Zucchetti

          Aruba 

          Fattureincloud

v  Delegare l’emissione delle fatture elettroniche allo Studio.

Fattura elettronica ed operazioni estere

Un ulteriore adempimento collegato all’estensione della fatturazione elettronica riguarda la comunicazione dei dati delle operazioni effettuate con l’estero.

I soggetti passivi obbligati all’emissione della fattura elettronica trasmettono telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche.

Con riferimento alle operazioni effettuate a partire dal 1° luglio 2022:

·         i dati relativi alle operazioni attive vengono trasmessi nei termini di emissione della fattura, attraverso il file XML inviato al Sdi;

·         la trasmissione delle eventuali operazioni passive è effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione.

In caso di ricezione di fatture da fornitori esteri è necessario prendere contatto preventivo con lo Studio in modo da poter gestire correttamente l’adempimento.

NB. La fattura elettronica emessa verso operatori esteri dovrà riportare il codice naturaN2.1 – Operazioni non soggette a iva ai sensi degli articolo da 7 a 7-septies del dpr 633/72”.

In presenza di operazioni di questo tipo è necessario inserire nel blocco “altri dati gestionali” della fattura la dicitura “inversione contabile” in caso di cliente UE oppure “operazione non soggetta” in caso di cliente extra-UE.

Si precisa inoltre che, per le fatture emesse a cliente esteri, il campo “Codice destinatario” deve essere valorizzato con sette ics (XXXXXXX).

Integrazione fatture ricevute senza iva

Si ricorda che, le fatture d’acquisto ricevute da fornitori italiani o esteri che non espongono l’iva (fatture con l’applicazione del reverse charge), devono essere integrate applicando l’iva italiana e l’imposta deve essere versata con F24 entro il giorno 16 del mese successivo.  

   Per leggere la circolare completa acceda alla sua AREA RISERVATA