Circolare n. 11-2022/Consulenza aziendale
Recentemente sulla G.U. n. 49 del 28.2.2022 è stata pubblicata la Legge n. 15/2022 di conversione del DL n. 228/2021, c.d. “Decreto Milleproroghe” nell’ambito del quale sono state introdotte una serie di novità, con efficacia dall’1.3.2022. Vengono analizzate di seguito quelle principali.
Sommario
Pubblicità sovvenzioni e contributi pubblici – Art. 1 commi 28-ter e art. 3-septies. 1
Bonus psicologo – Art. 1 quater. 2
Rateazione somme iscritte a ruolo – Art. 2 ter. 2
Assemblea approvazione bilancio a distanza – Art. 3 comma 1. 3
Riduzione capitale sociale per perdite – Art. 3 comma 1-ter. 3
Sanatoria tardiva o errata trasmissione CU – Art. 3 comma 5-bis. 4
Sospensione termini agevolazioni prima casa – Art. 3 comma 5-septies. 4
Sospensione ammortamenti – Art. 3 comma 5-quinquiesdecies. 4
Limite pagamenti in contante – Art. 3 comma 6-septies. 5
Note di variazione e procedure concorsuali – Art. 3-bis. 5
Credito d’imposta investimenti beni strumentali – Art. 3-quater. 5
Detrazione spese attestazioni, asseverazioni, visto conformità – Art. 3-sexies. 5
Modalità svolgimento processo tributario – Art. 16 comma 3. 6
Pubblicità sovvenzioni e contributi pubblici – Art. 1 commi 28-ter e art. 3-septies
Nella nota integrativa le società di capitali devono riportare le informazioni relative ai benefici economici pubblici ricevuti nell’esercizio precedente di ammontare complessivo pari o superiore a € 10.000.
Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata e i soggetti comunque non tenuti alla redazione della nota integrativa (micro imprese, società di persone e ditte individuali) nonché le associazioni, fondazioni, ONLUS e coop sociali che svolgono attività a favore degli stranieri devono pubblicare le informazioni, entro il 30.6 di ogni anno, sul proprio sito Internet o, in mancanza, sul portale digitale dell’associazione di categoria di appartenenza.
NB. L’obbligo non sussiste per gli aiuti di Stato o aiuti de minimis contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA).
A partire dal 01.01.2020, l’inosservanza dell’obbligo di pubblicità in esame comporta l’applicazione di una sanzione pari all’1% degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000,00 euro, nonché la sanzione accessoria dell’adempimento agli obblighi di pubblicazione.
Tale previsione è stata sospesa per il 2021 con differimento della relativa operatività all’1.1.2022.
In sede di conversione del Decreto in esame, è previsto che:
· per l’anno 2021: il termine per la pubblicazione delle informazioni, di cui all’articolo 1, comma 125-ter, primo periodo, della legge 4 agosto 2017, n. 124, è prorogato al 01.07.2022 (in precedenza 1.1.2022);
· per l’anno 2022: il termine per la pubblicazione delle informazioni, di cui all’articolo 1, comma 125-ter, primo periodo, della legge 4 agosto 2017, n. 124, è prorogato al 01.01.2023.
Bonus psicologo – Art. 1 quater
È stato introdotto un contributo, nella misura massima di € 600 per persona e parametrato al valore ISEE (il contributo non spetta ai soggetti con ISEE > a € 50.000), per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia fruibili presso specialisti privati regolarmente iscritti nell’elenco degli psicoterapeuti nell’ambito dell’Albo degli psicologici.
NB. Le modalità di presentazione della domanda per accedere al contributo, l’entità e i requisiti per la fruizione del beneficio sono demandati ad un apposito Decreto del Ministero della Salute di concentro con il MEF.
Rateazione somme iscritte a ruolo – Art. 2 ter
È stato previsto che i carichi contenuti nei piani di dilazione per i quali, anteriormente alla data di inizio della sospensione “Covid” di cui all’art. 68, commi 1 e 2-bis, DL n. 18/2020 (ossia 8.3.2020 oppure 21.2.2020 per i soggetti con domicilio fiscale, sede legale o operativa nella c.d. “zona rossa” di prima istituzione), è intervenuta la decadenza dal beneficio, possono essere nuovamente oggetto di dilazione qualora l’apposita domanda sia presentata dall’1.1.2022 al 30.4.2022, senza obbligo di versare le rate scadute alla data della relativa presentazione.
Assemblea approvazione bilancio a distanza – Art. 3 comma 1
È confermata la proroga della possibilità di effettuare assemblee a distanza, fino alle assemblee tenute entro il 31.7.2022, di cui alle disposizioni ex art. 106, comma 7, DL n. 18/2020, c.d. “Decreto Cura Italia”.
Pertanto, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie:
· l’assemblea può svolgersi mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto, senza necessità che il presidente, segretario o il Notaio si trovino nel medesimo luogo;
· il voto può essere espresso per via elettronica o per corrispondenza;
· le Srl possono consentire che l’espressione del voto dei soci avvenga mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto.
NB: ad oggi non risulta confermata alcuna proroga per il termine di approvazione del bilancio 2021 la cui scadenza resta pertanto confermata al 30.04.2022 (120 giorni dalla chiusura dell’esercizio).
Riduzione capitale sociale per perdite – Art. 3 comma 1-ter
In sede di conversione è stata estesa alle perdite dell’esercizio in corso al 31.12.2021 (in precedenza, 31.12.2020) la previsione di cui all’art. 6, comma 1, DL n. 23/2020, c.d. “Decreto Liquidità, in base al quale alle predette perdite non sono applicabili le disposizioni in materia di perdita del capitale sociale e riduzione dello stesso al di sotto del minimo legale previste dai seguenti articoli:
· artt. 2446, comma 2 e 2482-bis, comma 4, C.c. che disciplinano i comportamenti da tenere nel caso in cui entro l’esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di 1/3;
· artt. 2447 e 2482-ter, C.c. che disciplinano i comportamenti da tenere in presenza di una perdita di oltre 1/3 del capitale con riduzione dello stesso al di sotto del minimo legale;
· art. 2482-bis, comma 5, C.c. in base al quale in caso di mancata riduzione del capitale da parte della società, il Tribunale, anche su istanza di qualsiasi interessato, provvede con Decreto soggetto a reclamo, da iscrivere nel Registro delle Imprese a cura degli amministratori;
· art. 2482-bis, comma 6, C.c. in base al quale è applicabile, in quanto compatibile, il comma 3 dell’art. 2446 e pertanto, qualora le azioni emesse siano senza valore nominale, è possibile prevedere che la riduzione del capitale sia deliberata dal Consiglio di amministrazione;
· art. 2484, comma 1, n. 4, C.c. in base al quale le spa, sapa e srl si sciolgono per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale;
· art. 2545-duodecies, C.c. che disciplina le cause di scioglimento delle società cooperative.
Come già previsto per l’esercizio 2020, il termine per il ripristino dei limiti sopra citati relativamente alle perdite 2021 è posticipato al quinto esercizio successivo.
Sanatoria tardiva o errata trasmissione CU – Art. 3 comma 5-bis
È stato previsto che alla tardiva o errata trasmissione delle CU relative a somme e valori corrisposti per i periodi d’imposta dal 2015 al 2017, non è applicabile la sanzione prevista dal comma 6-quinquies del DPR n. 322/98 (€ 100 per ogni certificazione omessa, tardiva, errata) se la trasmissione della corretta certificazione è effettuata entro il 31.12 del secondo anno successivo alla scadenza ordinaria.
Esempio: non è sanzionato l’invio della CU relativa al 2015 (il cui termine era previsto al 7.3.2016) qualora sia stata trasmessa o corretta entro il 31.12.2018.
Sospensione termini agevolazioni prima casa – Art. 3 comma 5-septies
È stato prorogato dal 31.12.2021 al 31.3.2022 il termine finale di sospensione della decorrenza dei termini della Nota II-bis dell’art. 1, Tariffa DPR n. 131/86 collegati con le agevolazioni “prima casa”.
Di conseguenza sono sospesi, per il periodo 23.2.2020 – 31.3.2022, i termini di:
· 18 mesi (a decorrere dall’acquisto dell’immobile) entro i quali l’acquirente della “prima casa” deve trasferire la propria residenza nel Comune di ubicazione dell’immobile acquistato;
· 1 anno (a decorrere dalla cessione dell’immobile) entro cui il contribuente, che ha ceduto la propria “prima casa” acquistata con le agevolazioni in esame, deve acquistare un altro immobile da destinare ad abitazione principale, per non decadere dalle stesse (in caso di cessioni avvenute entro 5 anni dall’acquisto);
· 1 anno (a decorrere dall’acquisto della nuova “prima casa” con le relative agevolazioni) entro cui il contribuente deve cedere l’abitazione già posseduta, per non decadere dalle predette agevolazioni.
Sospensione ammortamenti – Art. 3 comma 5-quinquiesdecies
È stata riproposta la possibilità di sospendere (in tutto o in parte) l’imputazione contabile degli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali anche per il bilancio d’esercizio 2021 a prescindere dal “comportamento” tenuto nel bilancio 2020.
Tale proroga, già prevista nella Finanziaria 2022 soltanto se nel bilancio d’esercizio 2020 non era stato effettuato “il 100 per cento dell’ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali”, è ora estesa a tutti i soggetti e pertanto opera nei confronti sia di coloro che hanno usufruito al 100% della sospensione dell’ammortamento 2020 sia di coloro che hanno effettuato, anche parzialmente, l’ammortamento 2020.
Limite pagamenti in contante – Art. 3 comma 6-septies
Il nuovo limite di € 1.000 per i trasferimenti di denaro contante e titoli al portatore si applicherà dal 1.1.2023. Fino al 31.12.2022 la soglia ritorna a € 2.000.
Note di variazione e procedure concorsuali – Art. 3-bis
È stato specificato che sono applicabili alle procedure concorsuali avviate dal 26.5.2021 compreso le nuove disposizioni di cui all’art. 18, DL n. 73/2021, c.d. “Decreto Sostegni-bis” relative all’emissione della nota di credito, in caso di mancato incasso del corrispettivo, a partire dalla data in cui l’acquirente è assoggettato alla procedura.
Per maggiori dettagli in merito alle note di credito relative alla procedure concorsuali si rimanda alla comunicazione di Studio n. 23/2021 “NOTE DI CREDITO PROCEDURE CONCORSUALI e SIMILI – Novità 2021”.
Credito d’imposta investimenti beni strumentali – Art. 3-quater
È stato prorogato dal 30.6.2022 al 31.12.2022 il termine entro il quale è possibile completare gli investimenti in beni strumentali “generici” e “Industria 4.0” di cui alla Tabella A, Legge n. 232/2016 (Finanziaria 2017), in presenza dell’ordine accettato dal fornitore e del versamento dell’acconto almeno pari al 20% entro il 31.12.2021, al fine di usufruire del credito d’imposta rispettivamente della misura del 10% e del 50% previsto dall’art. 1, commi 1054 e 1056, Legge n. 178/2020 (Finanziaria 2021).
Detrazione spese attestazioni, asseverazioni, visto conformità – Art. 3-sexies
Con riferimento alle spese per attestazioni, asseverazioni e visti di conformità relativi a interventi sul patrimonio edilizio, è stato previsto che:
· anche per le spese di asseverazione della congruità dei costi e di apposizione del visto di conformità sostenute tra il 12.11 e il 31.12.2021 è riconosciuta la detraibilità nella stessa misura prevista per gli interventi eseguiti;
· anche nel periodo compreso tra il 12.11 e il 31.12.2021 è applicabile la semplificazione introdotta dalla Finanziaria 2022 che esclude dai nuovi obblighi gli interventi di “edilizia libera” e quelli di importo complessivo non superiore a € 10.000, con esclusione degli interventi rientranti nel c.d. “bonus facciate”.
Modalità svolgimento processo tributario – Art. 16 comma 3
È stata prorogata dal 31.12.2021 al 30.4.2022 la previsione che consente nel processo tributario lo svolgimento delle udienze pubbliche e camerali e delle camere di consiglio con collegamento da remoto, previa autorizzazione del Presidente della CTP e CTR da comunicare almeno 5 giorni prima della data fissata per l’udienza o camera di consiglio.
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