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Nuovi requisiti per la non imponibilità delle cessioni intra-UE

Come previsto dell’art. 138 della Direttiva UE n. 2006/112, recepito a livello nazionale dall’art. 41, comma 1, lett. a), DL n. 331/93, le cessioni di beni effettuate da operatori italiani nei confronti di operatori UE sono considerate non imponibili IVA in quanto alle stesse è applicabile il regime di tassazione nello Stato membro di destinazione dei beni.

Per poter “beneficiare” della non imponibilità IVA è necessario che:

o    l’operazione sia a titolo oneroso e comporti il trasferimento della proprietà o altro diritto reale dei beni oggetto della stessa;

o    il cedente e l’acquirente siano soggetti passivi IVA;

o    si verifichi l’effettiva movimentazione dei beni dall’Italia ad un altro Stato UE. A tal fine il cedente deve essere in possesso di adeguate prove documentali in grado di attestare la sussistenza della movimentazione dei beni.

 

La Direttiva UE n. 2018/1910, c.d. “Direttiva quick fixes”, ha modificato il sopra citato art. 138 attribuendo rilevanza sostanziale anche:

Ø  al fatto che il cedente e acquirente siano in possesso del numero identificativo IVA e iscritti al VIES;

Ø  alla compilazione del modello Intra da parte del cedente.

 

Vengono quindi aggiunte due nuove condizione sostanziali per l’applicazione del regime di non imponibilità alle cessioni di beni intraUE trasportati / spediti (dall’Italia) in un altro Stato UE.

 

Per riepilogare, le nuove condizioni necessarie da verificare per la non imponibilità delle cessioni di beni intra-UE sono le seguenti:

·         onerosità dell’operazione;

·         soggettività passiva del cedente e iscrizione al VIES;

·         soggettività passiva dell’acquirente e iscrizione al VIES;

·         trasferimento fisico dei beni tra due Stati UE;

·        comunicazione numero identificazione IVA da parte dell’acquirente UE (l’acquirente UE deve comunicare al cedente italiano il numero di identificazione IVA attribuito da un altro Stato UE, diverso dall’Italia);

·         compilazione modello Intra da parte del cedente (il cedente italiano deve compilare il modello intra o giustificare l’incompleta / mancata compilazione).

 

NB. L’iscrizione al VIES può essere riscontrata dal sito Internet dell’Agenzia delle Entrate all’indirizzo https://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/?locale=it

 

In sintesi:

 

Cessione bene ad operatore UE

Iscrizione VIES

Trattamento iva cessione

Cedente IT

Acquirente UE

SI

SI

Non imponibile art. 41, DL n. 331/93

SI

NO

Imponibile iva in Italia

NO

SI

Imponibile iva in Italia

NO

NO

Imponibile iva in Italia

  

Acquisto bene da operatore UE

Iscrizione VIES

Trattamento iva cessione

Cedente UE

Acquirente IT

SI

SI

Applicazione IVA in IT con reverse charge

SI

NO

Imponibile IVA in Stato UE

NO

SI

Imponibile IVA in Stato UE

NO

NO

Imponibile IVA in Stato UE