Con il Decreto Legge n. 157 del 11/11/2021, pubblicato in GU lo stesso giorno, il Governo ha introdotto nuovi adempimenti per contrastare i possibili comportamenti fraudolenti in relazione all’utilizzo dei benefici fiscali spettanti per gli interventi sugli immobili.
Le novità sono immediatamente operative: l’Amministrazione Finanziaria conseguentemente ha provveduto al blocco del sito dell’Agenzia delle Entrate per il tempo necessario all’aggiornamento del software e delle relative specifiche tecniche che tengano conto delle novità in vigore dal 12 novembre.
Visto di conformità
Nel dettaglio, il decreto anti-frodi estende il visto di conformità, già in vigore per la cessione dei crediti o per lo sconto in fattura da Superbonus, anche ai casi di:
1. utilizzo in dichiarazione dei redditi del credito da Superbonus 110%, salvo che il contribuente presenti direttamente la dichiarazione attraverso il portale AdE oppure tramite il sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale.
2. opzione per cessione del credito o sconto in fattura maturato in relazione alla detrazione per gli altri interventi edilizi. Tale opzione è esercitabile per:
o recupero del patrimonio edilizio (manutenzione ordinaria su parti comuni, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione)
o efficientamento energetico
o adozione misure antisismiche, compreso acquisto di case antisismiche dalle imprese
o recupero o restauro della facciata degli edifici (cd “bonus facciate”)
o installazione impianti fotovoltaici
o installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici
Si ricorda che il visto può essere rilasciato da:
– CAF
– dottori commercialisti
– consulenti del lavoro
– revisori legali
– soggetti iscritti nei ruoli di periti ed esperti tributari presso la CCIAA
Attestazione congruità delle spese
È stato introdotto un ulteriore meccanismo di controllo da parte dei tecnici: i professionisti dovranno attestare la congruità delle spese facendo riferimento, oltre ai prezzari attualmente in uso, ANCHE AI VALORI MASSIMI che saranno stabiliti per Decreto dal Ministro per la Transizione Ecologica.
Rafforzamento controlli preventivi
L’Agenzia delle Entrate, entro cinque giorni lavorativi dall’invio della comunicazione dell’avvenuta cessione del credito, può sospendere, per un periodo non superiore a trenta giorni, gli effetti delle comunicazioni delle cessioni, anche successive alla prima, che presentino profili di rischio, ai fini del relativo controllo preventivo.
I controlli preventivi interesseranno anche le cessioni dei seguenti crediti:
a) credito d’imposta per botteghe e negozi di cui all’articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
b) credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda di cui all’articolo 28;
c) credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro di cui all’articolo 120;
d) credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione di cui all’articolo 125.
Responsabilità degli intermediari bancari e finanziari
Gli intermediari bancari e finanziari beneficiari delle cessioni hanno il divieto di accettare i crediti se ricorrono i presupposti di operazioni sospette per le quali sussistono gli obblighi di segnalazione all’Unità di informazione finanziaria (ad esempi: natura fittizia dei crediti, pagamenti con capitali di possibile origine illecita, svolgimento abusivo di attività finanziaria da parte di soggetti non autorizzati che effettuano plurime operazioni di acquisto di crediti da un’amplia platea di cedenti).