Comunicazione n. 14 del 19/07/2021
Con il Provvedimento n. 191910/2021 del 15/07/2021, l’Agenzia Entrate ha definito i criteri e le modalità di applicazione e fruizione del credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione previsto dall’art. 32 del DL 73/2021 cd. “Decreto Sostegni Bis”.
Nel dettaglio, è previsto un credito d’imposta:
- in misura pari al 30% delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2021;
- per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale (DPI) e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, incluse le spese per la somministrazione di tamponi per Covid-19;
- fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario (fermo restando il limite complessivo di 200 milioni di euro per l’anno 2021).
Soggetti interessati
- esercenti attività d’impresa, arti e professioni;
- enti non commerciali, compresi gli ETS;
- enti religiosi civilmente riconosciuti;
- strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale.
Riepilogo spese ammesse
Il credito spetta per le spese sostenute per:
a) la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività;
b) la somministrazione di tamponi a coloro che prestano la propria opera nell’ambito delle attività lavorative e istituzionali;
c) l’acquisto di dispositivi di protezione individuale (DPI), come per esempio mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
d) l’acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
e) l’acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera c), quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, incluse le eventuali spese di installazione;
f) l’acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.
NB. Si precisa che il credito spetta per le spese sostenute per garantire la salute dei lavoratori e degli utenti sul luogo di lavoro, non per i prodotti rivenduti.
Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini Ires e Irap.
Domanda e fruizione del credito
I soggetti in possesso dei requisiti previsti per accedere al credito d’imposta devono comunicare all’Agenzia Entrate l’ammontare delle spese ammissibili sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021, compilando e inviando l’apposito modello dal 4 ottobre al 4 novembre 2021.
Entro il 12 novembre 2021, sulla base dell’ammontare totale delle spese comunicate e al fine di consentire l’individuazione della quota effettivamente fruibile del credito in proporzione alle risorse totali disponibili, l’Agenzia Entrate dovrà emanare un provvedimento contenente la percentuale effettiva. Il credito potrebbe quindi essere riconosciuto anche in misura inferiore rispetto al 30% teorico previsto.