CIRCOLARE n.18-2021/Consulenza aziendale
E’ stato pubblicato sulla G.U. n. 141 del 15 giugno 2021 il D.Lgs n. 83/2021 che recepisce gli articoli 2 e 3 della direttiva Ue n. 2017/2455 in materia di IVA per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni (e-commerce, telefonico, mail) verso soggetti privati europei (operazioni B2C). Si riassumono di seguito le novità principali
Sommario
Responsabilità iva dei marketplace su importazioni di beni oggetto di commercio elettronico
Soggetti interessati
Le novità riguardanti le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni interessano esclusivamente i soggetti che, congiuntamente:
1. effettuano prestazioni di servizi e/o vendite a distanza di beni (e-commerce, telefono, mail) verso soggetti privati europei;
2. effettuano prestazioni di servizi e/o vendite a distanza di beni il cui importo complessivo dell’anno sia superiore a € 10.000;
3. effettuano cessioni di beni che vengono spediti o trasportati dal fornitore o per suo conto, anche quando il fornitore interviene indirettamente nel trasporto o nella spedizione dei beni, a partire da uno Stato UE diverso da quello di arrivo della spedizione (es. venditore italiano spedisce/trasporta il bene in Germania).
Novità dal 1 luglio 2021
A partire dal 1° luglio 2021 vengono applicate una serie di modifiche alla direttiva 2006/112/CE (la direttiva IVA) che incidono sulle norme in materia di IVA riguardanti le vendite a distanza, tra cui sono comprese le attività di commercio elettronico e le vendite per corrispondenza in generale (mail, telefono, etc..) verso privati.
Le nuove regole interessano le seguenti operazioni:
o vendite a distanza intra-UE di beni;
o vendite a distanza di beni importati da Stati extra-UE;
o vendite “domestiche” di beni da parte di soggetti non stabiliti nell’UE a soggetti non passivi (consumatori privati), facilitate tramite l’uso di interfacce elettroniche (c.d. piattaforme web);
o prestazioni di servizi rese da soggetti non stabiliti nell’UE o stabiliti nell’UE ma non nello Stato UE di consumo a non soggetti passivi (consumatori finali).
Le novità possono essere così sintetizzate:
· le cessioni di beni intra-UE sono rilevanti nello Stato UE di destinazione dei beni, cioè nello Stato dell’acquirente;
· in luogo delle attuali soglie “di protezione” previste dal singolo Stato UE (€ 35.000 / € 100.000) è prevista l’introduzione di un’unica soglia annuale di € 10.000 riferita a tutti gli Stati UE, al di sotto della quale le cessioni sono rilevanti nello Stato del cedente. In caso di superamento in corso d’anno della soglia di € 10.000, l’IVA è applicata nello Stato di destinazione a decorrere dalla cessione che ha determinato il superamento della soglia (concorrono alla determinazione della soglia anche le prestazioni di servizi di telecomunicazione/ teleradiodiffusione ed elettronici rese a soggetti non passivi, c.d. “Servizi TTE”);
· il cedente può evitare di identificarsi ai fini IVA nello Stato UE dell’acquirente, optando per il regime semplificato “OSS” (ex “MOSS”);
· specificatamente per i marketplace, sono introdotte disposizioni speciali in base alle quali, ai fini dell’IVA, un’impresa che facilita cessioni tramite l’uso di un’interfaccia elettronica online si considera che abbia ricevuto e ceduto egli stesso detti beni (“fornitore presunto”);
· viene soppressa l’esenzione dall’IVA per le importazioni da territori extra-UE di piccole spedizioni di valore fino a € 22 (l’esenzione dai dazi doganali per i beni aventi un valore intrinseco non superiore a € 150 importati nell’UE resta invece in vigore) e viene creato un nuovo regime speciale per le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi di valore intrinseco non superiore a € 150, denominato sportello unico per le importazioni (IOSS).
Il nuovo sistema di assolvimento dell’IVA centralizzato ed elettronico può essere gestito attraverso i seguenti nuovi servizi disponibili sul sito internet dell’Agenzia Entrate ai quali sarà pertanto necessario effettuare specifica adesione:
· OSS UE: utilizzabile dai soggetti passivi domiciliati/ residenti in Italia, extra-UE con una stabile organizzazione in Italia ed extra-UE privi di stabile organizzazione nell’UE che spediscono o trasportano beni a partire dall’Italia;
· IOSS: riservato ai soggetti passivi domiciliati/ residenti in Italia, extra-UE con una stabile organizzazione in Italia ed extra-UE privi di stabile organizzazione nell’UE
· OSS non-UE: riservato ai soggetti passivi extra-UE privi di stabile organizzazione nell’UE;
NB. L’adesione ai predetti regimi consente di assolvere gli obblighi IVA in un solo Stato UE, evitando così l’identificazione in ogni Stato UE “di consumo”, con la presentazione di una specifica dichiarazione trimestrale e l’effettuazione di un unico versamento dell’IVA dovuta su tutte le operazioni in esame.
Partenza dei beni |
Destinazione dei beni |
Ammontare annuo operazioni |
Applicazione dell’iva |
Obblighi iva |
Italia |
Altro Stato UE |
NON > €10.000 |
Italia |
Modalità ordinarie |
Italia |
Altro Stato UE |
NON > €10.000 con opzione |
Altro Stato UE |
– Identificazione altro Stato UE– Regime speciale OSS |
Italia |
Altro Stato UE |
> €10.000 |
Vendite a distanza
Il nuovo art. 38-bis, DL n. 331/93 contiene la definizione di vendite a distanza, distinguendo tra vendite a distanza di beni:
· Intra-UE;
· importati da Stati extra-UE.
Ø Vendite a distanza intra-UE: le cessioni di beni spediti o trasportati dal fornitore o per suo conto, anche quando il fornitore interviene indirettamente nel trasporto o nella spedizione dei beni, a partire da uno Stato UE diverso da quello di arrivo della spedizione o del trasporto a:
– persone fisiche non soggetti passivi (consumatori);
– soggetti nei cui confronti sono effettuate cessioni non imponibili ex art. 72, DPR n. 633/72 (es. Organismi internazionali, sedi diplomatiche o consolari);
– acquirenti, soggetti passivi o non soggetti passivi, che non sono tenuti ad applicare l’imposta sugli acquisti intra-UE e che non hanno optato per l’applicazione della stessa (sono esclusi i beni soggetti ad accisa);
Ø Vendite a distanza di beni importati da Stati extra-UE: le cessioni di beni spediti o trasportati dal fornitore o per suo conto, anche quando il fornitore interviene indirettamente nel trasporto o spedizione dei beni, da uno Stato extra-UE con arrivo della spedizione o del trasporto in uno Stato UE a:
– persone fisiche non soggetti passivi (consumatori);
– soggetti nei cui confronti sono effettuate cessioni non imponibili ex art. 72, DPR n. 633/72 (es. Organismi internazionali, sedi diplomatiche o consolari);
– acquirenti, soggetti passivi o non soggetti passivi, che non sono tenuti ad applicare l’imposta sugli acquisti intraUE e che non hanno optato per l’applicazione della stessa (sono esclusi i beni soggetti ad accisa).
NB. Le nuove disposizioni non si applicano alle cessioni di:
– mezzi di trasporto nuovi;
– beni da installare, montare o assiemare a cura del fornitore o per suo conto nello Stato di arrivo della spedizione / trasporto.
Nuovi regimi oss/ioss
Di seguito si riportano le informazioni principali previste per entrambi i regimi.
OSS (One Stop Shop)
Il mini sportello unico (MOSS) consiste in un sistema elettronico che consente ai soggetti passivi che forniscono servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione ed elettronici (TTE) a consumatori nell’UE di dichiarare e versare l’IVA dovuta in tutti gli Stati membri dell’UE in un unico Stato membro. A decorrere dal 1° luglio 2021 il MOSS viene esteso a tutti i servizi B2C che hanno luogo in Stati membri in cui il fornitore non è stabilito, alle vendite a distanza intracomunitarie di beni e ad alcune cessioni nazionali di beni e diventerà quindi uno sportello unico (OSS).
Vantaggi:
Lo sportello unico semplifica gli obblighi in materia di IVA per le imprese che vendono beni e forniscono servizi a consumatori finali in tutta l’UE, consentendo loro di:
· registrarsi elettronicamente ai fini IVA in un unico Stato membro per tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ammissibili a favore di acquirenti situati in tutti gli altri Stati membri;
· dichiarare l’IVA tramite un’unica dichiarazione elettronica OSS IVA trimestrale ed effettuare un unico pagamento dell’IVA dovuta su tutte le cessioni di beni e prestazioni di servizi;
· collaborare con l’amministrazione fiscale dello Stato membro nel quale sono registrati per l’OSS e in un’unica lingua, anche se le loro vendite avvengono in tutta l’UE.
NB. al momento della vendita l’impresa deve addebitare al suo acquirente l’aliquota IVA corretta dello Stato membro verso il quale i beni saranno spediti/trasportati.
Attraverso il seguente link è possibile accedere al TEDB – “Taxes in Europe” database e consultare l’aliquota iva prevista nei diversi Paesi UE:
https://ec.europa.eu/taxation_customs/tedb/vatSearchForm.html
* Termini per l’adesione:
L’applicazione del regime speciale NON è automatica per chi supera la soglia di 10.000 euro. L’OSS costituisce infatti un regime facoltativo. Quindi, i soggetti che nel 2021 effettuano vendite a distanza intra-UE devono valutare anticipatamente la possibilità di aderire al regime, tenendo conto dei termini di efficacia della registrazione.
Infatti, in base all’art 57-quinquies del Reg. UE 282/2011, modificato dal Reg. UE 2026/2019, gli effetti della registrazione decorrono dal 1° giorno del trimestre successivo alla comunicazione (un soggetto passivo iva che intenda avvalersi dell’OSS dal prossimo 1° luglio dovrebbe registrarsi entro il 30 giugno).
Tuttavia, è altresì previsto che se il soggetto passivo comincia ad effettuare prestazioni o cessioni rientranti nel regime prima della registrazione, questi può avvalersi del regime dalla data della prima prestazione o cessione comunicando allo Stato membro di identificazione, entro il decimo giorno del mese successivo all’operazione comunicando di aver avviato attività rientranti nel regime. Quindi, un soggetto passivo che inizia ad effettuare vendite a distanza intra-UE “sopra soglia” dal mese di luglio dovrebbe aver tempo fino al 10 agosto successivo per registrarsi all’OSS, con decorrenza dalla data della prima operazione di luglio rientrante nel regime.
IOSS (Import one stop shop)
Al fine di ripristinare la parità di condizioni per gli operatori economici dell’UE, a partire dal 1° luglio 2021 l’IVA sarà dovuta su tutti i beni di valore modesto importati nell’UE.
Viene quindi creato un nuovo regime per la dichiarazione e il pagamento dell’IVA sulle vendite a distanza di beni di valore modesto (non superiore a € 150) importati da stati Extra-UE e destinati al consumo in uno stato UE, denominato sportello unico per le importazioni (IOSS). Tale regime consente di riscuotere direttamente dall’acquirente finale, dichiarare e versare, con cadenza mensile, l’Iva all’importazione.
Tale regime consente quindi ai fornitori che vendono beni spediti o trasportati da un paese terzo o un territorio terzo ad acquirenti nell’UE di riscuotere presso l’acquirente l’IVA sulle vendite a distanza di beni di valore modesto importati e di dichiarare e versare tale IVA tramite lo sportello unico per le importazioni (IOSS).
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Per maggiori dettagli riguardanti i regimi OSS e IOSS si rimanda alla guida completa presente nel portale dell’agenzia entrate:
OSS: riepilogo procedura
In considerazione delle informazioni sopra riportate, si riepilogano di seguito gli step principali per poter gestire correttamente le novità riguardanti il regime OSS, in vigore dal 1° luglio 2021:
1) Monitorare costantemente l’importo delle vendite a distanza intra-UE verso privati, effettuate nel corso dell’anno;
2) Alla previsione del superamento della soglia, valutare l’iscrizione all’OSS (evita l’identificazione ai fini IVA nello Stato UE dell’acquirente);
3) L’iscrizione all’OSS viene effettuata collegandosi al portale dell’Agenzia Entrate, utilizzando le credenziali personali (Fisconline, Spid, CNS) e selezionando “regimi iva MOSS, OSS, IOSS -Registrazione al regime OSS: ”: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/regime-opzionale-oss/regime-oss-ue-imprese;
4) Al momento della vendita l’impresa deve addebitare al suo acquirente l’aliquota IVA corretta dello Stato membro verso il quale i beni saranno spediti/trasportati;
5) Presentare la dichiarazione OSS trimestrale allo Stato membro di identificazione (Italia), dichiarando tutte le prestazioni/cessioni ammissibili intra-UE;
6) Liquidare l’imposta trimestrale nello Stato membro di identificazione (Italia);
7) Conservare la documentazione relativa a tutte le cessioni/prestazioni per 10 anni per eventuali verifiche da parte delle autorità fiscali degli Stati membri.
Responsabilità iva dei marketplace su importazioni di beni oggetto di commercio elettronico
A decorrere dal 1° luglio 2021, ai sensi dell’articolo 14-bis, della Direttiva 2006/112/CE, quando un soggetto passivo facilita, tramite l’uso di un’interfaccia elettronica:
· le vendite a distanza di beni importati nell’UE da territori terzi o Paesi terzi, con spedizioni di valore intrinseco non superiore a € 150;
· le cessioni di beni effettuate nella Comunità verso privati consumatori da parte di un cedente non comunitario;
si considera che lo stesso soggetto passivo, che facilita la cessione, abbia ricevuto e ceduto egli stesso detti beni (“fornitore presunto”).
Di conseguenza l’operazione di cessione di beni di modico valore di beni importati da territori o Paesi terzi, ovvero di beni effettuata nella Comunità verso privati consumatori da un soggetto non comunitario, verrà suddivisa in due operazioni distinte:
i. la vendita dal fornitore (“indiretto”) all’interfaccia on-line (“fornitore presunto”);
ii. la vendita dall’interfaccia online al privato consumatore.
Si ricorda che il legislatore nazionale, con l’articolo 13 D.L. 34/2019, ha introdotto nuovi obblighi di comunicazione per il soggetto passivo intermediario che facilita, tramite l’uso di un’interfaccia elettronica, le vendite a distanza di beni importati all’interno dell’Unione europea.
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