CIRCOLARE N. 11-2021/Consulenza aziendale
In vista della prossima scadenza di trasmissione si riportano di seguito le informazioni principali e le novità previste per la compilazione dell’Esterometro 2021.
Come noto, i soggetti residenti in Italia che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi rese e/o ricevute verso/ da soggetti non stabiliti in Italia sono tenuti a trasmettere trimestralmente all’Agenzia Entrate i dati di tali operazioni tramite il c.d. “Esterometro”.
L’adempimento non è richiesto in presenza di bollette doganali oppure se il soggetto interessato:
− relativamente alle cessioni/ prestazioni rese, emetta una fattura elettronica tramite Sdi con Codice destinatario “XXXXXXX”;
− relativamente agli acquisti/ prestazioni ricevute, effettua l’integrazione tramite Sdi, emettendo fattura elettronica utilizzando i nuovi codici “Tipo documento” TD17, TD18 o TD19.
ESTEROMETRO 2021 |
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Acquisti/ prestazioni ricevute |
Cessioni/ prestazioni rese |
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Integrazione manuale fattura o autofattura cartacea |
Emissione documento integrativo elettronico tramite Sdi |
Fattura cartacea |
Fattura elettronica con codice destinatario XXXXXXX |
SI esterometro |
NO esterometro |
SI esterometro |
No esterometro |
DATI DA COMUNICARE
Si ricorda che l’Esterometro deve contenere le seguenti informazioni:
· dati identificativi del cedente/ prestatore;
· dati identificativi dell’acquirente/ committente;
· data del documento comprovante l’operazione;
· data di registrazione (per i soli documenti ricevuti e le relative note di variazione);
· numero del documento;
· base imponibile, aliquota IVA e imposta ovvero, per le operazioni senza IVA, tipologia (codice “natura”) dell’operazione.
Codice “Tipo documento”
Con riferimento al codice “Tipo documento”, come previsto dalla Guida alla compilazione delle fatture elettroniche e dell’esterometro (versione 1.3 del 18/12/2020) predisposta dall’Agenzia Entrate, è necessario utilizzare uno dei seguenti codici:
Codice |
Descrizione |
Flusso |
TD01 |
Fattura |
FE/Esterometro |
TD04 |
Nota di credito |
FE/Esterometro |
TD05 |
Nota di debito |
FE/Esterometro |
TD10 |
Fattura di acquisto intracomunitario beni |
Esterometro |
TD11 |
Fattura di acquisto intracomunitario servizi |
Esterometro |
TD12 |
Documento riepilogativo (art. 6, DPR n. 695/96) |
Esterometro |
Codice “Tipo natura”
1) Acquisti/ prestazioni ricevute
Dal 1° gennaio 2021 NON deve essere indicato alcun codice “Natura” a fronte di acquisti di beni o servizi da fornitore dell’Unione europea o di autofatture per acquisti di servizi da fornitore extra Unione Europea: è necessario riportare l’imponibile indicato dal fornitore estero oltre all’imposta e all’aliquota iva calcolata dal cessionario italiano.
Per le operazioni d’acquisto il campo “Natura” va compilato solo quando l’operazione di acquisto da fornitore estero non sia imponibile in Italia (es. N3.4) o esente (N4).
2) Cessioni/ prestazioni rese
Dal 1° gennaio 2021, in analogia con quanto previsto per la fatturazione elettronica, il campo codice “Natura” non può più accogliere il valore generico N2, N3 o N6 ma i nuovi codici specifici, pena lo scarto del file con codice errore 00448.
Esempio
· Fattura per cessione intracomunitaria di beni (operazione non imponibile art 41 DL 331/93) à campo codice “Natura”: N3.2
· Fattura per prestazione di servizi resa ad un soggetto passivo iva estero (operazione non soggetta art. 7-ter DPR633/72) à campo codice “Natura”: N2.1
Per l’elenco dettaglio dei codici “Natura” si rimanda alla Guida alla compilazione delle fatture elettroniche e dell’esterometro (versione 1.3 del 18/12/2020) dell’Agenzia Entrate e al materiale di Studio inviato in data 28/01/2021 FATTURA ELETTRONICA 2021: MINIGUIDA E RIEPILOGO MATERIALE.
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