Lavoratori che hanno contratto il Covid-19: come gestire il rientro in azienda.
Circolare n. 15127 del Ministero della Salute
Lavoratori |
Interventi per il rientro in azienda |
Positivi con sintomi gravi e ricovero · se è stato necessario un ricovero ospedaliero, · se si sono ammalati e hanno manifestato una polmonite o un’infezione respiratoria acuta grave. |
Il medico competente, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione, effettua la visita medica, prevista dall’art. 41, co 2 lett. e-ter del D.L.vo n. 81/2008 (quella prevista prima della ripresa del lavoro a seguito di assenza, per motivi di salute, di durata superiore ai 60 giorni continuativi). Prescrizioni per il rientro in azienda: Verificata l’idoneità alla mansione, escludendo profili specifici di rischiosità. |
Positivi sintomatici · presentano sintomi di malattia ma meno invasivi di quelli previsti al punto precedente. |
Periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi (non considerando anosmia e ageusia/disgeusia che possono avere prolungata persistenza nel tempo) accompagnato da un test molecolare con riscontro negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi. · 10 giorni, di cui almeno 3 giorni senza sintomi, più test molecolare Prescrizioni per il rientro in azienda: Dopo l’invio al medico competente (anche in modalità telematica) della certificazione di avvenuta negativizzazione. Qualora abbia, contemporaneamente, nel proprio nucleo familiare convivente casi ancora positivi, non devono essere considerati alla stregua di contatti stretti con obbligo di quarantena ma possono essere riammessi in servizio.
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Positivi asintomatici · non manifestano i sintomi della malattia COVID-19
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Periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa della positività, al termine del quale risulti eseguito un test molecolare con risultato negativo · 10 giorni più test molecolare Prescrizioni per il rientro in azienda: Dopo l’invio al medico competente (anche in modalità telematica) della certificazione di avvenuta negativizzazione. Qualora abbia, contemporaneamente, nel proprio nucleo familiare convivente casi ancora positivi, non devono essere considerati alla stregua di contatti stretti con obbligo di quarantena ma possono essere riammessi in servizio.
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Positivi a lungo termine · soggetti che continuano a risultare positivi al test molecolare e che non presentano sintomi da almeno una settimana (fatta eccezione per ageusia/disgeusia e anosmia che possono perdurare per diverso tempo dopo la guarigione)
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Periodo di isolamento di 21 giorni dalla comparsa dei sintomi (Min. Salute, circolare 12 ottobre 2020). Il lavoratore può interrompere l’isolamento dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi (Min.Salute, circolare 12 ottobre 2020).
Prescrizioni per il rientro in azienda: Passato il ventunesimo giorno potranno essere riammessi al lavoro solo dopo la negativizzazione del tampone molecolare o antigenico effettuato in struttura accreditata o autorizzata dal servizio sanitario. (Protocollo anti-contagio del 6 aprile 2021) Il lavoratore avrà cura di inviare il referto, anche in modalità telematica, al medico competente. Il periodo eventualmente intercorrente tra il rilascio dell’attestazione di fine isolamento e la negativizzazione, dovrà essere coperto da un certificato di prolungamento della malattia rilasciato dal medico curante (tranne che non possa essere adibito al lavoro agile). Salvo specifica richiesta del lavoratore, non è necessaria la visita medica, da parte del medico competente, precedente alla ripresa del lavoro per verificare l’idoneità alla mansione (art. 41, co 2 lett. e-ter del D.L.vo n. 81/2008)
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Lavoratore contatto stretto asintomatico · contatto stretto di un caso positivo
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Il lavoratore deve informare il proprio medico curante, che rilascia la certificazione medica di malattia, salvo che non possa essere collocato in smart-working (Inps, messaggio n. 3653 del 9 ottobre 2020). Prescrizioni per il rientro in azienda: Il lavoratore deve effettuare una quarantena di 10 giorni dall’ultimo contatto con il caso positivo e si deve sottoporre all’esecuzione del tampone. Il referto di negatività del tampone molecolare o antigenico è trasmesso dal Dipartimento di Sanità Pubblica o dal laboratorio dove il test è stato effettuato al lavoratore, che ne informa il datore di lavoro per il tramite del medico competente. |