CIRCOLARE N. 3-2021/Consulenza aziendale
Nei giorni scorsi è stata pubblicata sulla G.U. la Finanziaria 2021 (Legge n. 178/2020) che contiene una serie di importanti novità a livello fiscale. Nella presente circolare si riassumono le novità in tema di nuovi crediti di imposta per acquisto beni ammortizzabili (ex. Super/iperammortamenti)
Sommario
Nuovi crediti imposta per acquisto beni ammortizzabili (commi 1051-1063, 1065) 2
Misura del credito d’imposta spettante. 3
Beni di cui alla Tabella A, Finanziaria 2017. 3
Beni di cui alla Tabella B, Finanziaria 2017. 3
Modalità di utilizzo del credito d’imposta. 5
Caratteristiche del credito d’imposta. 5
Crediti d’imposta investimenti in beni strumentali: Finanziaria 2020 vs 2021. 7
Finanziaria 2020 – per investimenti fino al 31/12/2020. 7
Finanziaria 2021 – per investimenti dal 16/11/2020 al 31/12/2022. 8
Come già per il 2020 vengono previsti crediti d’imposta in relazione agli investimenti (acquisto o leasing) in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate in Italia effettuati dal 16/11/2020 e fino al:
· 31/12/2022;
ovvero
· fino al 30/06/2023 a condizione che entro il 31/12/2022 sia accettato l’ordine e siano versati acconti pari almeno al 20% del costo di acquisizione.
Gli investimenti riguardano:
· beni strumentali “Industria 4.0” di cui alla Tabella A, Legge n. 232/2016 – Finanziaria 2017 (in precedenza beneficiari dell’iper ammortamento);
· e beni immateriali di cui alla Tabella B, Legge n. 232/2016 – Finanziaria 2017 (in precedenza beneficiari del maxi ammortamento dei beni immateriali);
· beni strumentali “generici” (in precedenza beneficiari del maxi ammortamento).
Soggetti beneficiari
I nuovi crediti d’imposta:
à spettano alle imprese residenti in Italia, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, a prescindere dalla forma giuridica, settore di appartenenza, dimensione e dal regime di determinazione del reddito (anche ai soggetti in regime forfettario);
à non spettano alle imprese:
· in liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale di cui al RD n. 267/42, al D.Lgs. n. 14/2019 (c.d. “Codice della crisi d’impresa”) ovvero da altre leggi speciali, nonché a quelle che hanno in corso un procedimento per la dichiarazione di una delle predette situazioni;
· destinatarie di sanzioni interdittive ex art. 9, comma 2, D.Lgs. n. 231/2001.
NB. La spettanza dell’agevolazione in esame è subordinata al rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dei lavoratori.
Investimenti agevolabili
L’agevolazione riguarda gli investimenti in beni materiali e immateriali strumentali nuovi.
Sono ESCLUSI dal beneficio gli investimenti in:
· veicoli di cui all’art. 164, comma 1, TUIR (sono agevolabili gli autocarri);
· beni materiali strumentali per i quali il DM 31.12.88 prevede un coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%;
· fabbricati e costruzioni;
· specifici beni rientranti in gruppi particolari (materiale rotabile, condotte per usi civili ecc.);
· beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori acqua/energia/trasporti.
Misura del credito d’imposta spettante
L’entità del credito d’imposta si differenzia in funzione:
1) della tipologia dei beni (a seconda che rientrino o meno tra quelli di cui all’industria 4.0)
2) dell’entità dell’investimento;
3) della data in cui l’investimento viene effettuato
La situazione è riepilogata dettagliatamente di seguito distinto per tipologia di bene.
Con riferimento ai beni materiali nuovi “Industria 4.0” di cui alla Tabella A, Finanziaria 2017 (per i quali, in precedenza, era riconosciuto l’IPER AMMORTAMENTO del 150% / dal 170% al 50% a seconda del costo / dal 2020 il credito d’imposta nella misura del 40% – 20%), il nuovo credito d’imposta spetta in misura “scalettata”, ossia differenziata a seconda del costo di acquisizione degli investimenti. Nel dettaglio:
Importo investimento |
Credito d’imposta |
|
Investimento 16/11/2020 – 31/12/2021 |
Investimento 01/01/2022 – 31/12/2022 (o entro 30/06/2023 con acconto di almeno 20% entro 31/12/2022) |
|
Fino a € 2.500.000 |
50% |
40% |
Superiore a € 2.500.000 fino a € 10.000.000 |
30% |
20% |
Superiore a € 10.000.000 fino a € 20.000.000 |
10% |
10% |
limite massimo costi ammissibili € 20.000.000 per ciascun periodo |
Per gli investimenti in leasing rileva il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni.
Relativamente ai beni immateriali nuovi “Industria 4.0” di cui alla Tabella B, Finanziaria 2017 (per i quali, in precedenza, era riconosciuto il MAXI AMMORTAMENTO del 40% e per il 2020 il credito d’imposta nella misura del 15% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a € 700.000) il nuovo credito d’imposta spetta nella misura del 20% del costo.
Tale misura riguarda gli investimenti del periodo 16/11/2020 – 31/12/2022 (o 30.6.2023).
Credito d’imposta |
Investimento 16/11/2020 – 31/12/2022 (o entro 30/06/2023 con acconto di almeno 20% entro 31/12/2022) |
20% (limite massimo costi ammissibili € 1.000.000) |
NB. Sono agevolabili anche le spese per servizi sostenute relativamente all’utilizzo dei beni mediante soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per competenza.
Relativamente ai beni materiali ed immateriali nuovi “generici”, ossia diversi da quelli di cui alle predette Tabelle A e B (per i quali in precedenza era riconosciuto il maxi ammortamento del 40%-30% e, per il 2020, il credito d’imposta nella misura del 6% del costo nel limite massimo di costi ammissibili pari a € 2 milioni) il nuovo credito d’imposta è riconosciuto nelle seguenti misure.
Credito d’imposta |
|
Investimento 16/11/2020 – 31/12/2021 (o entro 30/06/2022 con acconto di almeno 20% entro 31/12/2021) |
Investimento 01/01/2022 – 31/12/2022 (o entro 30/06/2023 con acconto di almeno 20% entro 31/12/2022) |
10% per tutti i beni oppure 15% per strumenti e dispositivi tecnologici destinati dall’impresa alla realizzazione di forme di lavoro agile |
6% |
limite massimo costi ammissibili € 2.000.000 (beni materiali) / € 1.000.000 (beni immateriali) per ciascun periodo |
NB. Il maxi ammortamento/ credito d’imposta previsto dalla Finanziaria 2020 era riconosciuto esclusivamente per gli investimenti in beni materiali.
Ora il nuovo credito d’imposta spetta anche per gli investimenti in beni immateriali.
Il costo del bene è individuato ai sensi dell’art. 110, comma 1, lett. b), TUIR, ossia comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione, con esclusione degli interessi passivi e delle spese generali.
Per gli investimenti in leasing, rileva il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni.
NB. L’agevolazione in esame è riconosciuta anche ai lavoratori autonomi.
Attenzione: la nuova previsione si “sovrappone” in parte a quella contenuta nell’art. 1, commi da 184 a 197, Legge n. 160/2020 (Finanziaria 2020) che interessa gli investimenti effettuati nel 2020 (o 30/06/2021 alle predette condizioni relative all’ordine o acconti).
In particolare per gli investimenti effettuati dal 16/11/2020 al 31/12/2020 (o 30/06/2021) dovrà essere chiarito quale regime agevolativo applicare.
Modalità di utilizzo del credito d’imposta
Il credito d’imposta in esame è utilizzabile esclusivamente in compensazione con F24, in 3 quote annuali di pari importo a decorrere:
· dall’anno di entrata in funzione dei beni (“generici”) diversi da quelli di cui alle predette Tabelle A e B
o NB. per gli investimenti effettuati nel periodo 16/11/2020 – 31/12/2021 da parte dei soggetti con ricavi o compensi inferiori a € 5 milioni il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione in un’unica quota annuale),
ovvero
· dall’anno in cui è intervenuta l’interconnessione per gli investimenti in beni di cui alle predette Tabelle A e B.
o NB. Qualora l’interconnessione avvenga in un periodo d’imposta successivo a quello di entrata in funzione, il credito d’imposta può essere fruito per la parte spettante riconosciuta per gli “altri beni” (nella misura del 10% – 6%). Di fatto è applicabile il medesimo meccanismo previsto ai fini dell’iper ammortamento (dall’entrata in funzione del bene fino al momento dell’interconnessione era comunque possibile fruire del maxi ammortamento).
Caratteristiche del credito d’imposta
Il credito d’imposta:
· non è tassato ai fini IRPEF, IRES, IRAP;
· non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi, componenti negativi ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR;
· è cumulabile con altre agevolazioni aventi ad oggetto gli stessi costi, a condizione che il cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito ai fini IRPEF o IRES e della base imponibile IRAP, non comporti il superamento del costo sostenuto.
Adempimenti richiesti
Con riferimento al credito d’imposta per gli investimenti in beni materiali ed immateriali “Industria 4.0” di cui alle predette Tabelle A e B è richiesta:
· un’apposita comunicazione al MISE, al quale è demandata l’individuazione delle modalità e dei termini di invio della stessa;
· la predisposizione di una perizia asseverata o attestato da cui risulti che i beni possiedono le caratteristiche tecniche previste e la relativa interconnessione al sistema aziendale.
Per i beni di costo unitario pari o inferiore a € 300.000, la perizia può essere sostituita da una dichiarazione resa dal legale rappresentante.
Relativamente a tutte le tipologie di investimenti il soggetto beneficiario è tenuto a conservare, a pena di revoca dell’agevolazione, la documentazione attestante l’effettivo sostenimento del costo e la corretta determinazione dell’importo agevolabile.
NB: LE FATTURE/DOCUMENTI DEVONO RIPORTARE L’ESPRESSO RIFERIMENTO ALLE DISPOSIZIONI NORMATIVE IN ESAME:
“Acquisto per il quale è riconosciuto il credito d’imposta ex art. 1, commi da 1051 a 1063, Legge n. 178/2020”
Cessione bene agevolato
Qualora il bene agevolato sia ceduto a titolo oneroso o destinato a strutture produttive situate all’estero (anche appartenenti allo stesso soggetto) entro il 31/12 del secondo anno successivo a quello di entrata in funzione/interconnessione, il credito d’imposta è ridotto in misura corrispondente, escludendo dall’originaria base di calcolo il relativo costo.
Il maggior credito, se utilizzato in compensazione, va riversato entro il termine di versamento del saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo d’imposta in cui si verifica il predetto evento, senza sanzioni ed interessi.
Crediti d’imposta investimenti in beni strumentali: Finanziaria 2020 vs 2021
Riportiamo di seguito un riepilogo delle principali caratteristiche e differenze previste dalla Finanziaria 2020 e dalla nuova Finanziaria 2021.
Il credito d’imposta è calcolato applicando una specifica percentuale al costo di acquisizione, differenziata in base alla tipologia di bene oggetto di investimento, come riepilogato nella seguente tabella.
Beni materiali nuovi “Industria 4.0” Tabella A |
|
Investimento 1.1.2020 – 31.12.2020 (o entro 30.6.2021 con acconto di almeno 20% entro 31.12.2020) |
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Fino a € 2,5 milioni |
40% del costo |
Oltre 2,5 milioni fino a € 10 milioni |
20% del costo |
Beni immateriali nuovi “Industria 4.0” Tabella B |
Investimento 1.1.2020 – 31.12.2020 (o entro 30.6.2021 con acconto di almeno 20% entro 31.12.2020) |
15% del costo |
Limite massimo costi ammissibili € 700.000 |
Beni materiali “generici” nuovi |
Investimento 1.1.2020 – 31.12.2020 (o entro 30.6.2021 con acconto di almeno 20% entro 31.12.2020) |
6% del costo |
Limite massimo costi ammissibili € 2.000.000 |
I crediti d’imposta sopra esposti sono utilizzabili esclusivamente in compensazione in F24:
· in 5 quote annuali di pari importo;
· a decorrere dall’anno successivo a quello in cui interviene:
– l’entrata in funzione, per i beni “generici”;
– l’interconnessione, per i beni “Industria 4.0” di cui alle citate Tabelle A e B.
Quindi, qualora il bene sia entrato in funzione o interconnesso nel 2020, il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione dall’01/01/2021.
NB. Le fatture e documenti relative agli investimenti in esame devono riportare il seguente riferimento alla disposizione normativa agevolativa: “Acquisto per il quale è riconosciuto il credito d’imposta ex art. 1, commi da 184 a 194, Legge n.160/2019”.
Ai fini dell’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta in esame in F24 vanno riportati i seguenti codici tributo:
Beni materiali “Industria 4.0” Tabella A, Finanziaria 2017 |
6933 |
Beni immateriali “Industria 4.0” Tabella B, Finanziaria 2017 |
6934 |
Beni materiali “generici” (diversi dai beni di cui alle Tabelle A e B) |
6932 |
NB. Nel campo “anno di riferimento” dell’F24 va riportato l’anno di entrata in funzione o interconnessione dei beni.
La misura spettante viene di seguito riepilogata.
Beni materiali nuovi “Industria 4.0” Tabella A |
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Importo investimento |
Investimento 16/11/2020 – 31/12/2021 |
Investimento 01/01/2022 – 31/12/2022 (o entro 30/06/2023 con acconto di almeno 20% entro 31/12/2022) |
Fino a € 2.500.000 |
50% del costo |
40% del costo |
Superiore a € 2.500.000 fino a € 10.000.000 |
30% del costo |
20% del costo |
Superiore a € 10.000.000 fino a € 20.000.000 |
10% del costo |
10% del costo |
limite massimo costi ammissibili € 20.000.000 per ciascun periodo |
Beni immateriali nuovi “Industria 4.0” Tabella B |
Investimento 16.11.2020 – 31.12.2022 (o entro 30.6.2023 con acconto di almeno 20% entro 31.12.2022) |
20% del costo |
Limite massimo costi ammissibili € 1.000.000 |
Beni materiali e immateriali “generici” nuovi |
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Investimento 16/11/2020 – 31/12/2021 (o entro 30/06/2022 con acconto di almeno 20% entro 31/12/2021) |
Investimento 01/01/2022 – 31/12/2022 (o entro 30/06/2023 con acconto di almeno 20% entro 31/12/2022) |
10% del costo oppure 15% per strumenti e dispositivi tecnologici destinati dall’impresa alla realizzazione di forme di lavoro agile |
6% del costo |
limite massimo costi ammissibili € 2.000.000 (beni materiali) / € 1.000.000 (beni immateriali) per ciascun periodo |
Per i crediti d’imposta sopra esposti, l’utilizzo in compensazione tramite F24 è accelerato rispetto a quanto previsto dalla Finanziaria 2020. Infatti la compensazione è prevista:
· in 3 quote annuali di pari importo;
NB. Per gli investimenti in altri beni “generici” effettuati nel periodo 16.11.2020 – 31.12.2021 da parte dei soggetti con ricavi o compensi inferiori a € 5 milioni il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione in un’unica quota annuale.
· a decorrere dall’anno in cui interviene:
– l’entrata in funzione, per i beni “generici”;
– l’interconnessione, per i beni “Industria 4.0” di cui alle citate Tabelle A e B.
NB. Se l’interconnessione avviene in un periodo d’imposta successivo a quello di entrata in funzione, il credito d’imposta può essere fruito per la parte spettante riconosciuta per gli “altri beni” (10% – 6%).
Quindi, qualora il bene sia entrato in funzione o interconnesso nel 2021 il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione già nel 2021.
NB. Le fatture e documenti relative agli investimenti in esame devono riportare il seguente riferimento alla disposizione normativa agevolativa: “Acquisto per il quale è riconosciuto il credito d’imposta ex art. 1, commi da 1051 a 1063, Legge n. 178/2020”.
Ai fini dell’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta in esame in F24 vanno riportati i seguenti codici tributo:
Beni materiali “Industria 4.0” Tabella A, Finanziaria 2017 |
6936 |
Beni immateriali “Industria 4.0” Tabella B, Finanziaria 2017 |
6937 |
Beni materiali e immateriali “generici” (diversi dai beni di cui alle Tabelle A e B) |
6935 |
NB. Nel campo “anno di riferimento” dell’F24 va riportato l’anno di entrata in funzione o interconnessione dei beni.
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