Comunicazione 1 del 4 gennaio 2021
Come noto i termini di detrazione dell’imposta sugli acquisti hanno subito nel corso gli anni diverse modifiche e chiarimenti, da ultimo nel DL 119/2018 con il quale è stata definita puntualmente la questione. Nello specifico è previsto che: entro il giorno 16 di ciascun mese può essere esercitato il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente.
Bisognerà pertanto porre particolare attenzione alla data di ricezione dei documenti a cavallo d’anno (tracciata dal sistema di interscambio- SDI in maniera puntuale) in quanto per determinare il corretto periodo di detrazione dell’imposta sarà necessario fare riferimento all’anno di ricezione degli stessi. La fattispecie è particolarmente rilevante per i documenti datati 2020 e ricevuti nel mese di gennaio, per i quali il diritto alla detrazione potrà essere esercitato esclusivamente nella liquidazione IVA del mese di gennaio 2021 (scad. 16/02/2021).
In sostanza potranno presentarsi le seguenti fattispecie:
IPOTESI |
MODALITA’ DETRAZIONE IMPOSTA |
Fatture per operazioni effettuate nel 2020 ricevute e registrate entro la fine dell’anno 2020 |
DETRAZIONE NELLA LIQUIDAZIONE IVA DIC. 2020: Il diritto alla detrazione potrà essere esercitato nella liquidazione di dicembre (liquidazione del 16 gennaio 2021) |
Fatture per operazioni effettuate a dicembre 2020 e ricevute nel 2021 |
DETRAZIONE NELLA LIQUIDAZIONE IVA GENN. 2021: Il diritto alla detrazione dell’imposta può essere esercitato solo nel 2021 a partire dal mese di febbraio con riferimento a gennaio anche se le fatture sono state ricevute e registrate entro il 15 gennaio. |
Fatture per operazioni di dicembre 2020, ricevute in dicembre 2020, ma registrate nel 2021 |
DETRAZIONE SOLO IN DICHIARAZIONE IVA: Il diritto alla detrazione potrà essere esercitato al più tardi nella dichiarazione annuale IVA relativa all’anno 2020 e si renderà necessaria la predisposizione di un apposito registro IVA sezionale che permetta agevolmente di escludere queste operazioni dalla liquidazione IVA del mese di registrazione che, inevitabilmente sarà il 2021 |
Fatture per operazioni effettuate a Febbraio 2021 e ricevute nei primi 15 giorni di marzo |
DETRAZIONE POSSIBILE NEL MESE DI RIFERIMENTO SE RICEVUTE ENTRO IL GIORNO 15: Il diritto alla detrazione relativo anche ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l’operazione potrà essere esercitato nello stesso mese di esigibilità dell’imposta. |
Momento di ricevimento della fattura e termini di emissione
Il SDI ha generalmente fino a 5 giorni di tempo per recapitare una fattura, pertanto per garantire la ricezione entro il 31/12 alla controparte sarebbe stato necessario concludere il processo di fatturazione entro il 26/12. Si segnala che anticipare la trasmissione della fatturazione è una facoltà e non un obbligo, in quanto i termini di emissione della fattura non subiscono modifiche, avremo quindi che:
- La fattura immediata dovrà essere trasmessa entro 12 giorni dalla data dell’operazione
- La fattura differita dovrà essere trasmessa entro il 15 del mese successivo a quello di riferimento.
Se il Sistema di Interscambio riesce a consegnare la fattura al destinatario, la data di ricezione è quella attestata dai sistemi di ricezione utilizzati dal destinatario e non la data a partire dalla quale la fattura viene messa a disposizione del cessionario/committente sul portale Fatture e Corrispettivi.
Qualora il Sistema di Interscambio, per cause tecniche non imputabili ad esso, non sia riuscito a recapitare la fattura al ricevente, questa viene messa a disposizione sul portale Fatture e Corrispettivi e la data di presa visione o di scarico del file fattura è quella a partire dalla quale l’IVA diventa detraibile.
N.B.: Si ricorda che la data di ricezione del documento è tracciata dal SDI pertanto sarà necessario porre particolare attenzione alla distinzione tra fatture ricevute fino al 31/12/2020 e fatture ricevute successivamente per procedere correttamente all’annotazione e alla detrazione di imposta.
Attenzione per clienti con contabilità gestita dallo studio e gestionali di fattura elettronica diversi da TIC-Tieni il Conto:
In caso di gestione delle fatture elettroniche con gestionali diversi da quello fornito dallo studio si prega di prestare attenzione alla data di ricezione e di trasmettere allo studio esclusivamente le fatture ricevute entro il 31/12/2020 per la liquidazione del mese di dicembre e/o del IV trimestre 2020.
Lo Studio resta a disposizione per maggiori chiarimenti