Ieri sera è stato reso noto il testo del nuovo DPCM 11/03/2020 che dispone, tra l’altro, quanto segue:
a. Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, ad eccezione di quelle relative alla vendita di generi alimentari e di prima necessita, delle edicole, tabaccai, farmacie e parafarmacie.
b. Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che garantiscano la distanza di sicurezza interpersonale di un metro
c. Sono sospese le attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti)
d. Restano garantiti i servizi bancari, finanziari, assicurativi
e. Resta garantito il servizio di trasporto pubblico
f. Per le attività produttive e professionali non è disposta la chiusura, ma si raccomanda che:
– sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte nel proprio domicilio
– siano incentivate le ferie e i congedi dei dipendenti
– siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili
– assumano protocolli di sicurezza anti-contagio
– siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro
Per maggiori dettagli inerenti le attività che rimangono consentite si rimanda agli allegati 1 e 2 del decreto.
N.B.: Ad oggi non vi sono ancora novità sul decreto che dovrà disporre delle misure agevolative per le imprese per fronteggiare la situazione di emergenza. Se ne attende tuttavia l’emanazione a breve.