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19-8 VENDITA IMMOBILI IN COSTRUZIONE

Il Dlgs. 14/2019 ha introdotto nuove regole per la compravendita di “immobili da costruire”, cioè gli edifici o loro porzioni per la cui costruzione sia stato richiesto il permesso di costruire e che siano ancora da edificare, oppure la cui costruzione “non risulti essere stata ultimata versando in stadio tale da non consentire ancora il rilascio del certificato di agibilità”.

In particolare è stato introdotto l’obbligo dell’atto pubblico (o della scrittura privata autenticata) per il contratto preliminare, pena la sua nullità.

A partire dal 2005 (DLgs 122 del 20 giugno 2005) sono stati introdotti in capo al costruttore-venditore 2 obblighi:

 

1)   in sede di contratto preliminare deve consegnare all’acquirente (a pena di nullità relativa, che cioè può essere fatta valere solo dall’acquirente) una fidejussione (rilasciata da banca o compagnia di assicurazione) di importo corrispondente alle somme che il costruttore riscuote anteriormente alla stipula del contratto definitivo.

2)   in sede di contratto definitivo deve consegnare all’acquirente, all’atto del trasferimento della proprietà, una polizza assicurativa decennale a copertura dei danni materiali all’edificio e dei danni provocati a terzi e derivanti da rovina totale o parziale dell’edificio o da gravi difetti costruttivi.

 

Il nuovo codice della crisi di impresa DLgs. 14/2019 del 12 gennaio 2019 ha innovato questo ambito prevedendo ora che: ..

 

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