Nel mese di agosto scatta la sospensione feriale dei termini processuali. Per effetto della sospensione, dal 1° al 31° agosto non potranno essere fissate udienze e il termine processuale smette di essere calcolato.
Il pagamento delle somme di cui agli articoli 17 e 20, comma 4, Dl n. 241/97 in scadenza tra il 1° e il 20 agosto può avvenire entro il giorno 20 dello stesso mese senza maggiorazioni.
La sospensione dei termini prevista per gli avvisi bonari e per la trasmissione dei documenti richiesti ai contribuenti dall’Agenzia Entrate si estende invece fino al 4 settembre, ad esclusione delle richieste effettuate durante ispezioni, accessi e verifiche.
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