Di recente il MiMiT (Ministero delle Imprese e del Made in Italy), con nota n. 43836, ha fornito alcuni chiarimenti relativi all’obbligo di iscrizione nel Registro Imprese della PEC degli amministratori di società, introdotto dalla Finanziaria 2025.
L’obbligo interessa sia le società costituite dall’01.01.2025 sia quelle costituite prima di tale data. Si riportano di seguito le informazioni principali.
Sommario
Imposta di bollo e diritti di segreteria
Mancata comunicazione PEC amministratore
Soggetti obbligati
Per poter individuare i soggetti interessati dal nuovo adempimento vanno individuate le società che rientrano nel relativo ambito di applicazione e i soggetti (amministratori) di cui si deve comunicare l’indirizzo PEC.
Società
Sono interessate tutte le forme societarie, sia di persone che di capitali, che svolgono un’attività imprenditoriale.
Restano invece escluse:
- le forme societarie alle quali non è consentito l’esercizio di un’attività commerciali (es. società semplici, ad eccezione di quelle agricole);
- i consorzi;
- gli enti giuridici non costituiti in forma societaria;
- gli enti giuridici che non svolgono un’attività imprenditoriale.
Amministratori
Nella nota del MiMiT viene precisato che il termine “amministratore” va riferito ai soggetti a cui compete il potere di gestione degli affari sociali (funzioni di dirigenza ed organizzazione), inclusi i liquidatori di società.
NB. L’obbligo riguarda le persone fisiche che svolgono l’incarico (di amministratore) e non l’organo pertanto, in presenza di una pluralità di amministratori dell’impresa, va iscritto un indirizzo PEC per ciascun amministratore.
Indirizzo PEC
Considerando che, in base alla Direttiva MISE 22.5.2015, l’indirizzo di posta elettronica dell’impresa, comunicato per l’iscrizione nel Registro Imprese, deve essere “nella titolarità esclusiva della medesima”, ne consegue che impresa ed amministratore devono comunicare due diversi indirizzi PEC.
Qualora sia stato comunicato lo stesso indirizzo PEC per impresa e amministratore, i soggetti interessati dovranno regolarizzare la situazione entro il 30.06.2025.
NB. Il soggetto che ricopre l’incarico di amministratore per più società può scegliere di utilizzare un unico indirizzo PEC ovvero comunicare più indirizzi PEC associati alle diverse società di cui è amministratore.
Decorrenza obbligo
L’obbligo è applicabile:
- sia per le imprese che risultano già costituite all’01.01.2025 (per tali soggetti, in mancanza di un termine normativamente fissato, il Ministero ritiene opportuno provvedere alla comunicazione degli indirizzi PEC degli amministratori entro il 30.06.2025);
- sia per le imprese costituite a decorrere dall’01.01.2025 (per tali soggetti l’obbligo di comunicazione dell’indirizzo PEC dell’amministratore va assolto contestualmente al deposito della domanda di iscrizione al Registro Imprese).
NB. In caso di nomina di un nuovo amministratore, di rinnovo dell’incarico o della nomina del liquidatore, la comunicazione dell’indirizzo PEC dovrà inoltre essere effettuata contestualmente all’iscrizione della nomina o rinnovo.
Imposta di bollo e diritti di segreteria
L’esenzione dall’imposta di bollo e dai diritti di segreteria prevista dall’art. 16, comma 6, DL n. 185/2008 per l’iscrizione o successive variazioni della PEC dell’impresa nel Registro Imprese è da ritenersi applicabile anche con riferimento all’iscrizione o variazione della PEC dell’amministratore nel Registro Imprese introdotta dal citato comma 860 della Legge n. 207/2024
Mancata comunicazione PEC amministratore
L’omessa comunicazione dell’indirizzo PEC dell’amministratore determina il blocco dell’iter istruttorio della domanda presentata (esempio, per l’iscrizione della società al Registro Imprese o per l’iscrizione della nomina o rinnovo di un amministratore).
In tale casistica, il Ministero ha specificato che la Camera di Commercio richiederà il dato mancante, che dovrà essere fornito entro un termine non superiore a 30 giorni, pena il rigetto della domanda.
La normativa di riferimento non individua il regime sanzionatorio applicabile in caso di mancata osservanza dell’obbligo in esame. Tuttavia, Secondo il Ministero, alla mancata comunicazione dell’indirizzo PEC dell’amministratore risulta applicabile l’art. 2630 C.C. ai sensi del quale è irrogabile la sanzione da 103€ a 1.032€ (con riduzione della sanzione ad un terzo nel caso in cui la comunicazione avvenga entro 30 giorni dalla scadenza dei termini prescritti).
COSA FARE?
- Verificare il possesso di un indirizzo PEC personale in capo all’amministratore;
- Qualora non presente, creare un nuovo indirizzo PEC personale;
- Prendere al più presto contatto con lo Studio in modo da fornire l’indirizzo PEC dell’amministratore che dovrà essere comunicato al Registro Imprese, attraverso apposita pratica.
Si ricorda l’importanza di monitorare periodicamente il proprio indirizzo PEC, eventualmente impostando un inoltro automatico sulla mail ordinaria.
NB. Tenuto conto della lacunosità della normativa su numerosi aspetti pratici, che la Circolare del Ministero n. 43836 del 12/3/2025 non ha completamente chiarito, il sistema camerale ha stabilito di inviare al Ministero un’ulteriore richiesta di chiarimenti in merito all’applicazione della normativa.
Il Registro Imprese di Bergamo ha comunicato che resterà pertanto in attesa di tali indicazioni, necessarie anche al fine di evitare appesantimenti burocratici e ulteriori oneri a carico delle imprese. Nel frattempo verranno accettate comunicazioni da parte degli amministratori anche qualora la pec non fosse univoca (indirizzo pec coincidente con quello della società o di altre imprese di cui l’amministratore è titolare o amministratore). Non verranno pertanto sospese le pratiche prive delle pec degli amministratori.
Lo Studio è a disposizione per provvedere alle necessarie comunicazioni ovvero alla richiesta e attivazione della casella PEC in caso di necessità.