Come anticipato con la circolare di Studio n. 6 – “Novità 2025: decreto Milleproroghe”, è confermato al 31.03.2025 l’obbligo per le imprese di stipulare contratti assicurativi a copertura dei danni cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofici, previsto dall’art. 1, commi da 101 a 111, Legge n. 213/2023 (Finanziaria 2024).
A causa di una serie di criticità, nei giorni scorsi era in corso di valutazione una proroga dei termini, tuttavia ad oggi non confermata.
Si ricorda che l’obbligo è previsto per le imprese, (ad esclusione delle imprese agricole di cui all’art. 2135, C.c.), con sede legale in Italia o sede legale all’estero con stabile organizzazione in Italia, tenute all’iscrizione nel Registro Imprese, indipendentemente dal regime contabile adottato.
I contratti assicurativi devono essere stipulati a copertura dei danni ai beni di cui all’art. 2424, comma 1, c.c. sezione Attivo, voce B.II, n. 1), 2) e 3) dello Stato patrimoniale, direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali quali sismi, alluvioni, frane, inondazioni o esondazioni verificatisi in Italia.
La copertura assicurativa interessa quindi i seguenti beni:
– terreni e fabbricati;
– impianti e macchinari;
– attrezzature industriali e commerciali.
Inoltre, l’art. 1, comma 102 della Legge sopra citata prevede che il mancato adempimento dell’obbligo di assicurazione ha effetto sull’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche.