Sommario
Nuovi scaglioni, aliquote e detrazioni IRPEF
Indennità aggiuntiva e Ulteriore detrazione IRPEF (L.207/2024)
Importo massimo spese e oneri detraibili
Detrazione figli a carico e altri familiari a carico
Nuovi scaglioni, aliquote e detrazioni IRPEF
Per il 2025 sono stati confermati gli scaglioni di reddito, le relative aliquote IRPEF e le detrazioni spettanti per i redditi di lavoro dipendente, già previste per il 2024.
Scaglioni e aliquote IRPEF
Gli scaglioni e le aliquote IRPEF previste per il 2024 e 2025 sono le seguenti:
Scaglione di reddito | Aliquota |
Fino a 28.000€ | 23% |
Tra 28.001€ e 50.000€ | 35% |
Oltre 50.000€ | 43% |
Detrazioni lavoro dipendente
Le detrazioni per il 2024 e 2025 per i redditi di lavoro dipendente sono le seguenti:
Reddito | Detrazione (*) |
Fino a 15.000€ | 1.955€ |
Tra 15.001€ e 28.000€ | 1.910€ + 1.190€ x [(28.000€ – reddito complessivo) : 13.000] |
Tra 28.001€ e 50.000€ | 1.910€ x [(50.000€ – reddito complessivo) : 22.000] |
(*) Se il reddito complessivo è superiore a 25.000€ ma non a 35.000€, la detrazione è aumentata di 65€.
Trattamento integrativo
Con riferimento al trattamento integrativo c.d. “Bonus IRPEF” (art. 1, comma 1, DL n. 3/2020), riconosciuto nella misura di 1.200€ per i soggetti con reddito complessivo fino a 15.000€, è stata confermata la stabilizzazione a regime della condizione prevista per il 2024.
Indennità aggiuntiva e Ulteriore detrazione IRPEF (L.207/2024)
La legge di Bilancio ha rivisto il meccanismo di taglio del cuneo fiscale per i lavoratori dipendenti, introducendo due nuove misure, in vigore dal 1° gennaio 2025.
Nello specifico, per i soli titolari di reddito da lavoro dipendente (esclusi quelli da pensione), è previsto il riconoscimento automatico da parte del datore di lavoro di:
- UN’INDENNITÀ AGGIUNTIVA per reddito complessivo non superiore a 20.000€;
- UN’ULTERIORE DETRAZIONE per reddito complessivo superiore a 20.000 e fino a 40.000€.
Laddove il dipendente ritenga non sussistano i presupposti per il riconoscimento dell’indennità aggiuntiva o dell’ulteriore detrazione, dovrà darne relativa comunicazione all’azienda.
NB. Il reddito complessivo va assunto al netto del reddito dell’abitazione principale e relative pertinenze
Indennità aggiuntiva
A favore dei titolari di reddito di lavoro dipendente con reddito complessivo non superiore a 20.000€ è riconosciuta un’indennità che non concorre alla formazione del reddito, pari all’importo risultante applicando al reddito di lavoro dipendente le percentuali riportare nella tabella seguente.
Reddito lavoro dipendente | % reddito di lavoro dipendente (*) |
Fino a 8.500€ | 7,1% |
Tra 8.501€ e 15.000€ | 5,3% |
Tra 15.001€ e 20.000€ | 4,8% |
Ulteriore detrazione
A favore dei titolari di reddito di lavoro dipendente con reddito complessivo maggiore di 20.000€ ma non superiore a 40.000€, è riconosciuta una ulteriore detrazione dall’IRPEF lorda, rapportata al periodo di lavoro, di ammontare variabile in base al reddito complessivo, come riportato nella seguente tabella.
Reddito complessivo | Ulteriore detrazione (*) |
Tra 20.000€ e 32.000€ | 1.000€ |
Tra 32.001€ e 40.000€ | 1.000€ x [(40.000 – reddito complessivo) : 8.000€] |
(*) Da rapportare al periodo di lavoro.
Modifica detrazioni IRPEF
Viene introdotto il nuovo art. 16-ter del TUIR, con il quale sono apportate modifiche:
- alla detraibilità degli oneri o spese in presenza di redditi superiori a 75.000€;
- alle detrazioni previste per i figli a carico.
Importo massimo spese e oneri detraibili
I contribuenti con reddito complessivo superiore a 75.000€ possono detrarre dall’IRPEF lorda oneri e spese per un ammontare complessivo non superiore ad un limite variabile in base all’ammontare del reddito e alla presenza o meno di figli fiscalmente a carico.
Il nuovo limite, in vigore dall’01.01.2025, viene determinato nel modo seguente:
(*) Per gli oneri detraibili in più rate o annualità rileva la rata di competenza dell’anno.
L’importo base da applicare è determinato nel modo seguente:
Reddito complessivo | Importo base |
Oltre 75.000€ e fino a 100.000€ | 14.000€ |
Oltre 100.000€ | 8.000€ |
NB. Il reddito complessivo va assunto al netto del reddito dell’abitazione principale e relative pertinenze.
Il coefficiente da applicare è determinato nel modo seguente:
Numero di figli fiscalmente a carico | Coefficiente |
0 | 0,50 |
1 | 0,70 |
2 | 0,85 |
> 3 (o almeno 1 figlio disabile) | 1 |
Applicando i valori sopra riportati, risultano i seguenti limiti di spesa e oneri detraibili:
Reddito totale | Numero figli fiscalmente a carico | Importo massimo spesa e onere detraibili (*) | |
Oltre 75.000€ e fino a 100.000€ | 0 | 14.000 x 0,50 | 7.000€ |
1 | 14.000 x 0,70 | 9.800€ | |
2 | 14.000 x 0,85 | 11.900€ | |
> 3 (o figlio disabile) | 14.000 x 1 | 14.000€ | |
Oltre 100.000€ | 0 | 8.000 x 0,50 | 4.000€ |
1 | 8.000 x 0,70 | 5.600€ | |
2 | 8.000 x 0,85 | 6.800€ | |
> 3 (o figlio disabile) | 8.000 x 1 | 8.000€ |
(*) Si intende il limite massimo di spesa detraibile (su cui calcolare la detrazione d’imposta, es. 19%, 50% ecc), NON la detrazione massima.
Esempio:
Per un contribuente con reddito complessivo oltre 100.000€, senza figli fiscalmente a carico, il limite massimo di spesa detraibile annua è di 4.000€ (tale valore include complessivamente il valore della rata per le spese per bonus ristrutturazioni, per istruzione, funebri, veterinarie, ecc.).
A titolo esemplificativo se, nel corso del 2025, un contribuente senza figli a carico sostiene spese per ristrutturazione della propria abitazione (bonus 50%) pari al valore massimo detraibile di 96.000 euro e spese per istruzione universitaria pari a 2.000 euro, la detrazione effettivamente spettante sarà la seguente a seconda del livello di reddito:
Reddito fino a 75K | Reddito da 75K a 100K | Reddito superiore a 100K | |
Valore rata ristrutturazioni | 9.600 con det. 50% | 9.600 con det. 50% | 9.600 con det. 50% |
Valore spese universitarie | 2.000 con det. 19% | 2.000 con det. 19% | 2.000 con det. 19% |
Valore totale spese detraibili | 11.600 | 11.600 | 11.600 |
Limite massimo spesa | Nessuno | 14.000 | 8.000 |
Coefficiente da applicare al limite spesa. Casistica soggetto senza figli a carico | Nessuno | 0,50 | 0,50 |
Limite spesa massimo | 9.600 | 7.000 | 4.000 |
Importo spesa da prendere a base detrazione ristrutturazioni | 9.600 | 7.000 | 4.000 |
Importo spesa da prendere a base detrazione università | 2.000 | 0 – limite già superato | 0 – limite già superato |
Detrazione spettante per ristrutturazione | 4.800 | 3.500 | 2.000 |
Detrazione spettante per spese universitarie | 380 | 0 | 0 |
Detrazione “persa” rispetto al passato a seguito dell’inserimento della nuova limitazione | 0 | 1.680 | 3.180 |
NON concorrono all’ammontare massimo di spesa/ onere detraibile le:
- spese sanitarie;
- spese per investimenti in startup innovative;
- spese per investimenti in PMI innovative;
- interessi passivi relativi a mutui agrari e mutui ipotecari per l’acquisto o costruzione dell’abitazione principale contratti fino al 31.12.2024;
- premi di assicurazione (detraibili ex art. 15 c. 1, lett. f e f-bis Tuir) relativi a contratti stipulati fino al 31.12.2024 (rischio morte, non autosufficienza, invalidità permanente non inferiore al 5%, rischio eventi calamitosi per unità immobiliare ad uso abitativo);
- rate delle spese per interventi di recupero edilizio di cui all’art. 16-bis, TUIR o altre disposizioni normative, sostenute fino al 31.12.2024.
Detrazione figli a carico e altri familiari a carico
A decorrere dall’01.03.2022, la detrazione IRPEF per i figli a carico è riconosciuta per i figli di età pari o superiore a 21 anni, in considerazione del fatto che fino a tale età è possibile fruire dell’Assegno Unico erogato dall’INPS.
Ora, la detrazione per figli a carico (le cui modalità di calcolo e imputazione non subiscono modifiche):
- è riconosciuta per i figli di età pari o superiore a 21 anni ma inferiore a 30 anni nonché per ciascun figlio di età pari o superiore a 30 anni con disabilità accertata” ai sensi dell’art. 3, Legge n. 104/92;
- non spetta ai contribuenti che non sono cittadini italiani o UE per i familiari residenti all’estero.
Rispetto al passato, l’ambito di applicazione della detrazione per i figli a carico viene ridotta, in quanto:
- oltre alla soglia reddituale (4.000€ fino a 24 anni e 2.840,51€ successivamente) assume rilevanza anche il limite dell’età (massimo 30 anni), che non operasoltanto con riferimento ai figli disabili;
- i contribuenti non italiani e UE non possono più fruire delle detrazioni per i familiari a carico se questi ultimi risiedono all’estero.
Sono inoltre state modificate le detrazioni per gli altri familiari a carico che, a decorrere dal 1.1.2025, spettano per i soli ascendenti (genitori e nonni) conviventi con il contribuente, anziché per ogni altra persona indicata nell’articolo 433 del Codice Civile come previsto fino al 31.12.2024.
Nulla è indicato in relazione alla detrazione/ deduzione per le spese sostenute per i familiari sopra indicati (esempio spese sanitarie, riscatto anni di laurea, ecc. per i figli con più di 30 anni). Si ritiene, in attesa di specifiche ulteriori, che non sarà più possibile per il contribuente fruire della relativa detrazione o deduzione.
Resta infine invariata la detrazione prevista per il coniuge a carico.