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Circolare n. 7/2025 – Novità IRPEF e detrazioni 2025

Con la Legge di bilancio 2025 sono state introdotte importanti novità, in vigore dal 2025, in tema di imposta IRPEF (imposta sul reddito delle persone fisiche): si riportano di seguito le principali.  Si evidenzia, in particolare, la presenza dei nuovi limiti alla detrazione delle spese sostenute dai contribuenti con reddito complessivo superiore a 75.000€, per i quali è opportuno valutare con attenzione le novità in presenza di spese che possano essere oggetto di detrazione limitata (es. bonus ristrutturazioni).

Sommario

Nuovi scaglioni, aliquote e detrazioni IRPEF

Scaglioni e aliquote IRPEF

Detrazioni lavoro dipendente

Trattamento integrativo

Indennità aggiuntiva e Ulteriore detrazione IRPEF (L.207/2024)

Indennità aggiuntiva

Ulteriore detrazione

Modifica detrazioni IRPEF

Importo massimo spese e oneri detraibili

Detrazione figli a carico e altri familiari a carico

Nuovi scaglioni, aliquote e detrazioni IRPEF

Per il 2025 sono stati confermati gli scaglioni di reddito, le relative aliquote IRPEF e le detrazioni spettanti per i redditi di lavoro dipendente, già previste per il 2024.

Scaglioni e aliquote IRPEF

Gli scaglioni e le aliquote IRPEF previste per il 2024 e 2025 sono le seguenti:

Scaglione di redditoAliquota
Fino a 28.000€23%
Tra 28.001€ e 50.000€35%
Oltre 50.000€43%

Detrazioni lavoro dipendente

Le detrazioni per il 2024 e 2025 per i redditi di lavoro dipendente sono le seguenti:

RedditoDetrazione (*)
Fino a 15.000€1.955€
Tra 15.001€ e 28.000€1.910€ + 1.190€ x [(28.000€ – reddito complessivo) : 13.000]
Tra 28.001€ e 50.000€1.910€ x [(50.000€ – reddito complessivo) : 22.000]

(*) Se il reddito complessivo è superiore a 25.000€ ma non a 35.000€, la detrazione è aumentata di 65€.

Trattamento integrativo

Con riferimento al trattamento integrativo c.d. “Bonus IRPEF” (art. 1, comma 1, DL n. 3/2020), riconosciuto nella misura di 1.200€ per i soggetti con reddito complessivo fino a 15.000€, è stata confermata la stabilizzazione a regime della condizione prevista per il 2024.

Indennità aggiuntiva e Ulteriore detrazione IRPEF (L.207/2024)

La legge di Bilancio ha rivisto il meccanismo di taglio del cuneo fiscale per i lavoratori dipendenti, introducendo due nuove misure, in vigore dal 1° gennaio 2025.

Nello specifico, per i soli titolari di reddito da lavoro dipendente (esclusi quelli da pensione), è previsto il riconoscimento automatico da parte del datore di lavoro di:

  • UN’INDENNITÀ AGGIUNTIVA per reddito complessivo non superiore a 20.000€;
  • UN’ULTERIORE DETRAZIONE per reddito complessivo superiore a 20.000 e fino a 40.000€.

Laddove il dipendente ritenga non sussistano i presupposti per il riconoscimento dell’indennità aggiuntiva o dell’ulteriore detrazione, dovrà darne relativa comunicazione all’azienda.

NB. Il reddito complessivo va assunto al netto del reddito dell’abitazione principale e relative pertinenze

Indennità aggiuntiva

A favore dei titolari di reddito di lavoro dipendente con reddito complessivo non superiore a 20.000€ è riconosciuta un’indennità che non concorre alla formazione del reddito, pari all’importo risultante applicando al reddito di lavoro dipendente le percentuali riportare nella tabella seguente.

Reddito lavoro dipendente% reddito di lavoro dipendente (*)
Fino a 8.500€7,1%
Tra 8.501€ e 15.000€5,3%
Tra 15.001€ e 20.000€4,8%

Ulteriore detrazione

A favore dei titolari di reddito di lavoro dipendente con reddito complessivo maggiore di 20.000€ ma non superiore a 40.000€, è riconosciuta una ulteriore detrazione dall’IRPEF lorda, rapportata al periodo di lavoro, di ammontare variabile in base al reddito complessivo, come riportato nella seguente tabella.

Reddito complessivoUlteriore detrazione (*)
Tra 20.000€ e 32.000€1.000€
Tra 32.001€ e 40.000€1.000€ x [(40.000 – reddito complessivo) : 8.000€]

(*) Da rapportare al periodo di lavoro.

Modifica detrazioni IRPEF

Viene introdotto il nuovo art. 16-ter del TUIR, con il quale sono apportate modifiche:

  • alla detraibilità degli oneri o spese in presenza di redditi superiori a 75.000€;
  • alle detrazioni previste per i figli a carico.

Importo massimo spese e oneri detraibili

I contribuenti con reddito complessivo superiore a 75.000€ possono detrarre dall’IRPEF lorda oneri e spese per un ammontare complessivo non superiore ad un limite variabile in base all’ammontare del reddito e alla presenza o meno di figli fiscalmente a carico.

Il nuovo limite, in vigore dall’01.01.2025, viene determinato nel modo seguente:

(*) Per gli oneri detraibili in più rate o annualità rileva la rata di competenza dell’anno.

L’importo base da applicare è determinato nel modo seguente:

Reddito complessivoImporto base
Oltre 75.000€ e fino a 100.000€14.000€
Oltre 100.000€8.000€

NB. Il reddito complessivo va assunto al netto del reddito dell’abitazione principale e relative pertinenze.  

Il coefficiente da applicare è determinato nel modo seguente:

Numero di figli fiscalmente a caricoCoefficiente
00,50
10,70
20,85
> 3 (o almeno 1 figlio disabile)1

Applicando i valori sopra riportati, risultano i seguenti limiti di spesa e oneri detraibili:

Reddito totaleNumero figli fiscalmente a caricoImporto massimo spesa e onere detraibili (*)
  Oltre 75.000€ e fino a 100.000€014.000 x 0,507.000€
114.000 x 0,709.800€
214.000 x 0,8511.900€
> 3 (o figlio disabile)14.000 x 114.000€
 
  Oltre 100.000€08.000 x 0,504.000€
18.000 x 0,705.600€
28.000 x 0,856.800€
> 3 (o figlio disabile)8.000 x 18.000€

(*) Si intende il limite massimo di spesa detraibile (su cui calcolare la detrazione d’imposta, es. 19%, 50% ecc), NON la detrazione massima.

Esempio:

Per un contribuente con reddito complessivo oltre 100.000€, senza figli fiscalmente a carico, il limite massimo di spesa detraibile annua è di 4.000€ (tale valore include complessivamente il valore della rata per le spese per bonus ristrutturazioni, per istruzione, funebri, veterinarie, ecc.).

A titolo esemplificativo se, nel corso del 2025, un contribuente senza figli a carico sostiene spese per ristrutturazione della propria abitazione (bonus 50%) pari al valore massimo detraibile di 96.000 euro e spese per istruzione universitaria pari a 2.000 euro, la detrazione effettivamente spettante sarà la seguente a seconda del livello di reddito:

 Reddito fino a 75KReddito da 75K a 100KReddito superiore a 100K
Valore rata ristrutturazioni9.600 con det. 50%9.600 con det. 50%9.600 con det. 50%
Valore spese universitarie2.000 con det. 19%2.000 con det. 19%2.000 con det. 19%
Valore totale spese detraibili11.60011.60011.600
Limite massimo spesaNessuno14.0008.000
Coefficiente da applicare al limite spesa. Casistica soggetto senza figli a caricoNessuno0,500,50
Limite spesa massimo9.6007.0004.000
Importo spesa da prendere a base detrazione ristrutturazioni9.6007.0004.000
Importo spesa da prendere a base detrazione università2.0000 – limite già superato0 – limite già superato
Detrazione spettante per ristrutturazione4.8003.5002.000
Detrazione spettante per spese universitarie38000
Detrazione “persa” rispetto al passato a seguito dell’inserimento della nuova limitazione01.6803.180

NON concorrono all’ammontare massimo di spesa/ onere detraibile le:

  • spese sanitarie;
  • spese per investimenti in startup innovative;
  • spese per investimenti in PMI innovative;
  • interessi passivi relativi a mutui agrari e mutui ipotecari per l’acquisto o costruzione dell’abitazione principale contratti fino al 31.12.2024;
  • premi di assicurazione (detraibili ex art. 15 c. 1, lett. f e f-bis Tuir) relativi a contratti stipulati fino al 31.12.2024 (rischio morte, non autosufficienza, invalidità permanente non inferiore al 5%, rischio eventi calamitosi per unità immobiliare ad uso abitativo);
  • rate delle spese per interventi di recupero edilizio di cui all’art. 16-bis, TUIR o altre disposizioni normative, sostenute fino al 31.12.2024.

Detrazione figli a carico e altri familiari a carico

A decorrere dall’01.03.2022, la detrazione IRPEF per i figli a carico è riconosciuta per i figli di età pari o superiore a 21 anni, in considerazione del fatto che fino a tale età è possibile fruire dell’Assegno Unico erogato dall’INPS.

Ora, la detrazione per figli a carico (le cui modalità di calcolo e imputazione non subiscono modifiche):

  • è riconosciuta per i figli di età pari o superiore a 21 anni ma inferiore a 30 anni nonché per ciascun figlio di età pari o superiore a 30 anni con disabilità accertata” ai sensi dell’art. 3, Legge n. 104/92;
  • non spetta ai contribuenti che non sono cittadini italiani o UE per i familiari residenti all’estero.

Rispetto al passato, l’ambito di applicazione della detrazione per i figli a carico viene ridotta, in quanto:

  • oltre alla soglia reddituale (4.000€ fino a 24 anni e 2.840,51€ successivamente) assume rilevanza anche il limite dell’età (massimo 30 anni), che non operasoltanto con riferimento ai figli disabili;
  • i contribuenti non italiani e UE non possono più fruire delle detrazioni per i familiari a carico se questi ultimi risiedono all’estero.

Sono inoltre state modificate le detrazioni per gli altri familiari a carico che, a decorrere dal 1.1.2025, spettano per i soli ascendenti (genitori e nonni) conviventi con il contribuente, anziché per ogni altra persona indicata nell’articolo 433 del Codice Civile come previsto fino al 31.12.2024.

Nulla è indicato in relazione alla detrazione/ deduzione per le spese sostenute per i familiari sopra indicati (esempio spese sanitarie, riscatto anni di laurea, ecc. per i figli con più di 30 anni). Si ritiene, in attesa di specifiche ulteriori, che non sarà più possibile per il contribuente fruire della relativa detrazione o deduzione.

Resta infine invariata la detrazione prevista per il coniuge a carico.