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Novità fattura elettronica dal 01.04.2025

Dal 1° aprile 2025 entrano in vigore le nuove specifiche tecniche per la fatturazione elettronica (versione 1.9).

Segnaliamo l’introduzione di un nuovo tipo documento TD29 per la comunicazione all’Agenzia delle entrate della omessa o irregolare fatturazione e la modifica della descrizione del tipo documento TD20.

Relativamente alla fattura elettronica omessa, dal 1° aprile 2025 cambiano le regole per segnalare fatture mancanti o irregolari all’Agenzia delle Entrate. In particolare, sarà obbligatorio l’uso del codice TD29, introdotto dalle nuove specifiche tecniche.

Attualmente (dal 01.09.2024), per evitare sanzioni, è richiesto che il soggetto interessato comunichi l’omissione o l’irregolarità all’Agenzia delle Entrate entro 90 giorni dal termine previsto per l’emissione della fattura o dalla data in cui è stata emessa la fattura irregolare. Il campo cedente/ prestatore non dovrà coincidere con cessionario/ committente, pena lo scarto del tracciato trasmesso con codice errore 471.

Si ricorda che, prima delle modifiche operate dal decreto legislativo n. 87 del 2024, per le violazioni commesse fino al 31.08.2024, occorreva, previo versamento dell’iva con F24, emettere autofattura denuncia, utilizzando il codice TD20, entro i 30 giorni successivi ai 4 mesi dalla mancata emissione della fattura ovvero entro 30 giorni dalla registrazione della fattura irregolare.

Il tipo documento TD20, ora definito “Autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (ex art. 6 c.9-bis d.lgs. 471/97 o art.46 c.5 D.L. 331/93)”, continuerà (anche dal 01.04.2025) ad essere utilizzato per regolarizzare le operazioni soggette al regime dell’inversione contabile, acquisti intracomunitari e prestazioni assimilate.

Nel dettaglio, il cessionario/ committente dovrà emettere una fattura, o provvedere alla sua regolarizzazione, assolvendo l’imposta mediante inversione contabile e, trasmettendo al Sistema di interscambio (SDI) un tipo documento TD20, indicando l’imponibile e il sottocodice della natura N6 relativo al tipo di operazione cui si riferisce l’autofattura e, a seguire, un tipo documento TD16 con l’indicazione della relativa imposta.

Nell’ipotesi di acquisto intracomunitario e prestazione di servizi assimilati, occorre emettere un’autofattura con tipo documento TD20, indicando l’imponibile e il sottocodice della natura N2.1 nel caso di acquisti da soggetto UE di servizi o di beni già presenti in Italia oppure la natura N3.2 nel caso di acquisti intracomunitari. A seguire, un tipo documento TD17, TD18 o TD19 con l’indicazione della relativa imposta.

Lo Studio resta a disposizione per chiarimenti.