Sulla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24.02.2025 è stata pubblicata la Legge n. 15/2025 di conversione del DL n. 202/2024, c.d. “Decreto Milleproroghe“. Si riportano di seguito le informazioni principali.
Sommario
Esenzione emissione fattura elettronica prestazioni sanitarie
Rimessione in termini Rottamazione-quater
Assicurazione rischi catastrofali – scadenza 31/03/2025
Assemblee a distanza società di capitali
Esenzione emissione fattura elettronica prestazioni sanitarie
Per i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria (STS) è stato esteso fino al 31.12.2025 (in precedenza 31.3.2025) il divieto di emissione della fattura elettronica.
Per effetto della proroga, pertanto, fino al 31.12.2025 le fatture relative a cessioni o prestazioni sanitarie a persone fisiche non dovranno essere emesse in modalità elettronica tramite SdI, ma esclusivamente in formato cartaceo.
Rimessione in termini Rottamazione-quater
È stata prevista la rimessione in termini per i soggetti che hanno aderito alla c.d. “Rottamazione-quater” e che al 31.12.2024 sono decaduti dalla definizione agevolata a causa dell’omesso, insufficiente o tardivo pagamento di quanto dovuto.
Al fine di usufruire della “riapertura” è richiesta la presentazione, entro il 30.4.2025, di un’apposita domanda, avente ad oggetto il debito scaduto entro il 2024.
II pagamento di quanto dovuto va effettuato:
- in unica soluzione, entro il 31.7.2025;
- in un massimo 10 rate, di cui le prime 2 scadenti il 31.7 e 30.11.2025 e le successive il 28.2, 31.5, 31.7 e 30.11 del 2026 e 2027.
Si ricorda che l’adesione alla “Rottamazione quater” era prevista esclusivamente per i carichi affidati all’Agenzia Entrate Riscossione nel periodo 01.01.2000 – 30.06.2022. Non risultavano pertanto ammissibili i carichi con data successiva.
Assicurazione rischi catastrofali – scadenza 31/03/2025
Per le imprese (ad esclusione delle imprese agricole di cui all’art. 2135, C.c.), con sede legale in Italia o sede legale all’estero con stabile organizzazione in Italia, tenute all’iscrizione nel Registro Imprese, è confermato al 31.3.2025 l’obbligo, previsto dall’art. 1, commi da 101 a 111, Legge n. 213/2023 (Finanziaria 2024), di stipulare contratti assicurativi a copertura dei danni ai beni di cui all’art. 2424, comma 1, c.c. sezione Attivo, voce B.II, n. 1), 2) e 3) dello Stato patrimoniale, direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali quali sismi, alluvioni, frane, inondazioni o esondazioni verificatisi in Italia.
La copertura assicurativa interessa quindi i seguenti beni:
- terreni e fabbricati;
- impianti e macchinari;
- attrezzature industriali e commerciali.
à Si invitano i clienti interessati a verificare la propria posizione.
Assemblee a distanza società di capitali
È stato previsto che, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, per le assemblee di società di capitali tenute fino al 31.12.2025:
- il voto può essere espresso per via elettronica o per corrispondenza;
- l’assemblea può svolgersi, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto, senza necessità che il presidente, segretario o il Notaio si trovino nel medesimo luogo;
- le srl possono consentire che l’espressione del voto dei soci avvenga mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto.