La Finanziaria 2025 ha previsto l’aumento dal 26% al 33% dell’imposta sostitutiva applicabile alle plusvalenze e redditi realizzati dall’01.01.2026 mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività.
Sono state inoltre introdotte le seguenti novità:
- viene eliminata, con decorrenza 01.01.2025, la soglia di esenzione di € 2.000 sotto la quale le plusvalenze o altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, non sono soggetti all’imposta sostitutiva (26% per il 2025 / 33% dal 2026);
- la riportabilità negli anni successivi (non oltre il quarto) dell’eccedenza di minusvalenze rispetto alle plusvalenze viene estesa all’intero ammontare della stessa (in precedenza riguardava gli importi superiori a € 2.000).
L’eccedenza può essere integralmente dedotta dalle plusvalenze realizzate nei predetti periodi.
Si evidenzia inoltre che ai fini della determinazione delle plusvalenze/minusvalenze, per ciascuna cripto-attività posseduta all’01.01.2025 può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore normale ex art. 9, TUIR alla stessa data, assoggettando l’importo ad un’imposta sostitutiva pari al 18%.
L’imposta sostitutiva:
- va versata entro il 30.11.2025, oppure
- può essere rateizzata fino a un massimo di 3 rate annuali di pari importo, a partire dal 30.11.2025 (sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi del 3% annuo).
Lo Studio resta a disposizione per chiarimenti.