1. Casa
  2. /
  3. News
  4. /
  5. Tutte
  6. /
  7. Circolare n. 2/2025 –...

Circolare n. 2/2025 – Fringe benefit auto aziendali: novità 2025

Di seguito si riportano le informazioni principali riguardanti la concessione delle auto aziendali a dipendenti e amministratori e le novitàper le assegnazioni in vigore a partire dal 1° gennaio 2025 in ordine alla diversa misura di tassazione a seconda del tipo di veicolo assegnato.

Sommario

Auto aziendale e fringe benefit

Modalità di assegnazione

Documentazione necessaria

Quantificazione del fringe benefit per l’auto ad uso promiscuo

Esempio calcolo fringe benefit

Limite di esenzione fringe benefit

Auto aziendale e fringe benefit

La concessione dell’auto aziendale costituisce una delle principali fattispecie di fringe benefit, ovvero compensi in natura a qualunque titolo percepiti dal lavoratore nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in ragione del rapporto di lavoro/collaborazione.

Modalità di assegnazione

Il veicolo può essere assegnato dal datore di lavoro al dipendente/collaboratore per uso:

  • sia aziendale che privato (uso promiscuo, generalmente utilizzato);
  • esclusivamente aziendale;
  • esclusivamente privato.

Il beneficio in natura derivante dall’uso “promiscuo” o dall’uso “esclusivamente privato” del veicolo concorre alla determinazione del reddito di lavoro dipendente e assimilato, sia dal punto fiscale che previdenziale.

Ciò implica, per il dipendente/collaboratore assegnatario, il pagamento delle imposte sul valore del reddito figurativo derivante dall’assegnazione e, per il datore di lavoro, l’assoggettamento a contribuzione di tale reddito.

Documentazione necessaria

Per attestare l’utilizzo del veicolo da parte del lavoratore è necessario produrre idonea documentazione, come per esempio:

  • specifica clausola nel contratto di lavoro;
  • apposita lettera di assegnazione sottoscritta dalle parti (preferibilmente con data certa);
  • verbale dell’organo amministrativo (es. per l’amministratore).

Quantificazione del fringe benefit per l’auto ad uso promiscuo

Per i veicoli a benzina e diesel immatricolati a partire dal 01.01.2025 e assegnati ai dipendenti sulla base di accordi siglati a decorrere da tale data, il relativo fringe benefit è quantificato in misura pari al 50% dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale annua di 15.000 km, per il costo chilometrico ACI (al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente per l’utilizzo del mezzo).

Per i veicoli non alimentati a benzina o diesel è prevista una agevolazione in quanto la percentuale sopra indicata è ridotta al:

  • 10% per i veicoli a trazione esclusivamente elettrica a batteria;
  • 20% per i veicoli elettrici ibridi plug in.

Con riferimento ai veicoli immatricolati ed assegnati a partire dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2024, il fringe benefit continua ad essere determinato in ragione della percorrenza convenzionale annua di 15.000 Km moltiplicata per il costo chilometrico ACI, con applicazione di diverse percentuali definite in funzione del livello di emissione di anidride carbonica. Nello specifico, le percentuali risultano pari al:

  • 25% per i veicoli con valori di emissione di CO2 non superiori a 60 g/km;
  • 30% per i veicoli, con emissioni di CO2 superiori a 60 g/km e fino a 160 g/km;
  • 50% per i veicoli in caso di emissioni di CO2 superiori a 160 g/km e fino a 190 g/ km;
  • 60% per i veicoli con emissione di CO2 superiori a 190 g/km.

Per i veicoli assegnati in uso promiscuo prima del 1° luglio 2020 l’importo tassato è stabilito convenzionalmente nella misura del 30%.

Tabella di sintesi tassazione veicoli assegnati in uso promiscuo:

 Auto assegnate fino al 30/06/2020Auto assegnate dal 1/07/2020 al 31/12/2024Auto assegnate dal 01/01/2025
CO2 non superiori a 60 g/kmCO2 superiori a 60 g/km e fino a 160 g/kmCO2 superiori a 160 g/km e fino a 190 g/ kmCO2 superiori a 190 g/kmBenzina o DieselTrazione esclusivamente elettricaVeicoli elettrici ibridi plug in
Valore benefit come da tabelle ACI * %30%25%30%50%60%50%10%20%

NB: La scelta, pertanto, della tipologia di veicolo ha impatto in ordine al valore di tassazione in capo al dipendente/collaboratore e, per l’azienda, determina una diversa base sulla quale conteggiare i contributi.

Esempio calcolo fringe benefit

A titolo esemplificativo si riportauna stima comparativa dei valori oggetto di tassazione per tre ipotesi

VeicoloCITROEN E-C3 44KWH ELETTRICACITROEN C3 AIRCROSS 1.2 PURETECH 100 CV  MOD 2024 BENZINA
Valore al km0,32730,4539
CO20superiori a 60 g/km e fino a 160 g/km
Data di assegnazione /immatricolazione veicolo1/1/20251/1/20241/1/20251/1/2024
% tassazione benefit10%25%50%30%
Conteggio benefit = 15.000 x % tassazione x valore al km x gg/365490,951.227,383.404,252.042,55

Risulta pertanto evidente che il valore del benefit assume valori anche significativamente differenti a seconda del momento in cui il veicolo è stato assegnato e dalla tipologia dello stesso.

I costi ACI per la verifica dei valori annui dei singoli veicoli sono consultabili sul sito https://aci.gov.it/servizio/fringe-benefit/

Limite di esenzione fringe benefit

Al fringe benefit relativo all’auto aziendale concessa in uso promiscuo si applica la franchigia di 258,23 €, elevata per l’anno 2024 e fino al 2027 a 1.000 € per la generalità dei dipendenti (incrementata a 2.000 € per lavoratori con figli fiscalmente a carico).

Se il valore del compenso in natura:

  • non è superiore, complessivamente, nel periodo d’imposta a tale limite, il relativo importo non concorre alla formazione del reddito imponibile;
  • è superiore al limite, l’intero importo incide sul reddito imponibile.

La soglia di 1.000 o 2.000 € è onnicomprensiva e la verifica del suo superamento va effettuata:

  • relativamente a tutti i beni ceduti e i servizi prestati (per il 2024, 2025, 2026 e 2027, rientrano anche le somme erogate o rimborsate per il pagamento di utenze domestiche, canone di locazione e interessi sul mutuo relativi all’abitazione principale, oltre agli altri fringe benefit più comunemente riconosciuti ai dipendenti come per esempio polizze assicurative extra professionali, generi in natura prodotti dall’azienda, ecc);
  • considerando tutti i redditi percepiti, anche se derivanti da altri rapporti di lavoro eventualmente intrattenuti nel corso del medesimo periodo d’imposta.

Quindi, ad esempio, nel caso in cui il valore normale dei beni e servizi complessivamente ceduti al dipendente senza figli a carico nel periodo d’imposta 2025 sia pari a 1.600 €, l’importo che concorre a formare il reddito di lavoro dipendente è pari a 1.600€ (pertanto non solo per l’eccedenza di 600 € rispetto al limite di 1.000 €).