Riepiloghiamo di seguito le regole di registrazione e di detrazione dell’imposta per i documenti ricevuti a cavallo d’anno.
Entro il giorno 16 di ciascun mese può essere esercitato il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente.
Bisognerà pertanto porre particolare attenzione alladata di ricezione dei documenti (tracciata dal sistema di interscambio – SDI in maniera puntuale) a cavallo d’anno in quanto per determinare il corretto periodo di detrazione dell’imposta sarà necessario fare riferimento all’anno di ricezione degli stessi e quindi distinguere le fatture ricevute entro il 31/12/2024 (da registrare nel 2024) da quelle ricevute successivamente (da registrare nel 2025).
NB. Il SDI ha generalmente fino a 5 giorni di tempo per recapitare una fattura, pertanto per garantire la ricezione entro il 31/12 alla controparte sarà necessario concludere il processo di fatturazione entro il 26/12.
Si ricorda a tale proposito che la data di ricezione è quella attestata dai sistemi di ricezione utilizzati dal destinatario e non la data a partire dalla quale la fattura viene messa a disposizione del cessionario/committente sul portale Fatture e Corrispettivi.
Per esemplificare, potranno presentarsi le seguenti fattispecie:
IPOTESI | MODALITÀ DETRAZIONE IMPOSTA |
Fatture per operazioni effettuate nel 2024 ricevute e registrate entro la fine dell’anno 2024 | DETRAZIONE NELLA LIQUIDAZIONE IVA di DICEMBRE 2024: Il diritto alla detrazione potrà essere esercitato nella liquidazione di dicembre |
Fatture per operazioni effettuate a dicembre 2024 e ricevute nel 2025 | DETRAZIONE NELLA LIQUIDAZIONE IVA di GENNAIO 2025: Il diritto alla detrazione dell’imposta può essere esercitato solo nel 2025 a partire dalla liquidazione di gennaio anche se le fatture sono state ricevute e registrate entro il 15 gennaio 2025 |
Fatture per operazioni di dicembre 2024, ricevute in dicembre 2024, ma registrate nel 2025 | DETRAZIONE SOLO IN DICHIARAZIONE IVA: Il diritto alla detrazione potrà essere esercitato al più tardi nella dichiarazione annuale IVA relativa all’anno 2024 e si renderà necessaria la predisposizione di un apposito registro IVA sezionale che permetta agevolmente di escludere queste operazioni dalla liquidazione IVA del mese di registrazione che, inevitabilmente, sarà il 2025 |
Fatture per operazioni effettuate a partire da gennaio 2025 e ricevute nei 15 giorni del mese successivo | DETRAZIONE POSSIBILE NEL MESE DI RIFERIMENTO SE RICEVUTE ENTRO IL GIORNO 15: Il diritto alla detrazione, relativo anche ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l’operazione, potrà essere esercitato nello stesso mese di esigibilità dell’imposta. |
Lo Studio resta a disposizione per chiarimenti in merito.