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Richiesta CIN affitti brevi

Riportiamo di seguito le informazioni principali e le novità riguardanti il codice CIN previsto per gli affitti brevi.  

CIN IN BREVE

La legge n. 191 di conversione del DL n. 145/2023 ha introdotto novità riguardanti il codice CIN previsto per gli affitti brevi e locazioni turistiche, da utilizzare per:

  • la pubblicazione degli annunci sui portali;
  • l’esposizione all’esterno delle strutture.

Il Codice identificativo nazionale (CIN) dovrà essere assegnato, tramite apposita procedura automatizzata, dal ministero del Turismo, alle unità immobiliari ad uso abitativo oggetto di locazione per finalità turistiche, a quelle destinate alle locazioni brevi, oltre che alle strutture turistico-ricettive alberghiere ed extralberghiere.

La norma ha l’obiettivo di assicurare la tutela della concorrenza e della trasparenza del mercato, il coordinamento informativo, statistico e informatico dei dati dell’amministrazione statale, regionale e locale, oltre che la sicurezza del territorio ed il contrasto a forme irregolari di ospitalità.

NOVITÀ

Il Ministero del Turismo ha pubblicato il Decreto del 6 giugno con Disposizioni applicative per l’individuazione delle modalità di interoperabilità tra la banca dati nazionale delle strutture ricettive (BDSR) e degli immobili destinati a locazione breve o per finalità turistiche e le banche dati delle strutture ricettive e degli immobili destinati a locazione breve o per finalità turistiche.

Il processo di entrata in esercizio della BDSR si articola in due fasi: 

  • sperimentale, iniziata il 3 giugno 2024 dalla regione Puglia fino a raggiungere progressivamente l’intero territorio nazionale. Questa fase consente ai cittadini che lo desiderano di adeguarsi fin da ora agli obblighi correlati al CIN previsti dall’apposita disciplina;
  • a regime.

NB. Le disposizioni (obblighi, sanzioni e le altre disposizioni) contenute all’art. 13-ter del DL n. 145/2023 saranno applicabili solo dopo 60 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (prevista non oltre il 1° settembre 2024) dell’Avviso attestante l’entrata in funzione della BDSR su scala nazionale.

SOGGETTI INTERESSATI E INFORMAZIONI

Chiunque eserciti, direttamente o tramite intermediario, in forma imprenditoriale, l’attività di locazione per finalità turistiche o di locazioni brevi, è soggetto all’obbligo di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), presso lo sportello unico per le attività produttive del comune nel cui territorio è svolta l’attività.

L’attività si presume svolta in forma imprenditoriale anche da chi destina alla locazione breve più di quattro immobili per ciascun periodo d’imposta.

NB. È prevista l’automatica ri-codificazione come CIN dei codici identificativi specifici già assegnati da regioni, province autonome e comuni, qualora abbiano già attivato delle procedure di attribuzione per le stesse unità immobiliari e strutture soggette al CIN.

PROCEDURA

Ai fini dell’attribuzione del CIN, una volta effettuato l’accesso alla piattaforma BDSR tramite identità digitale, il locatore o il titolare della struttura turistico-ricettiva presentain via telematica, un’istanza, corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante sia i dati catastali dell’unità immobiliare o della struttura che la sussistenza della dotazione di dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e di monossido di carbonio funzionanti, nonché di estintori portatili a norma di legge, e i requisiti di sicurezza degli impianti prescritti dalla normativa statale e regionale vigente.

I termini per la presentazione dell’istanza sono differenziati in relazione ad eventuali procedimenti in corso da parte dell’ente territoriale.

OBBLIGHI

  • esposizione del CIN all’esterno dello stabile, assicurando il rispetto di eventuali vincoli urbanistici e paesaggistici,
  • indicazione del CIN in ogni annuncio ovunque pubblicato e comunicato. 

L’obbligatoria indicazione negli annunci è prevista anche per i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e per quelli che gestiscono portali telematici.

SANZIONI

Nella fase di avvio sperimentale non sono previste sanzioni.

A regime, invece, Il titolare di una struttura turistico-ricettiva priva di CIN è punito con la sanzione pecuniaria da 800 a 8.000 euro, in relazione alle dimensioni della struttura o dell’immobile. 

La mancata esposizione del CIN all’esterno dello stabile è punita con la sanzione pecuniaria da 500 a 5.000 euro, in relazione alle dimensioni della struttura o dell’immobile, per ciascuna struttura o unità immobiliare per la quale è stata accertata la violazione. Identica sanzione pecuniaria, accompagnata dall’immediata rimozione dell’annuncio irregolare pubblicato, è prevista in caso di mancata indicazione del CIN negli annunci.

Quando l’attività è esercitata in forma imprenditoriale, è punita sia l’assenza dei requisiti di sicurezza prescritti dalla normativa statale e regionale vigente, che la mancata presentazione della SCIA, con una sanzione pecuniaria da 2.000 a 10.000 euro, in relazione alle dimensioni della struttura o dell’immobile.

In ogni caso, la mancanza dei dispositivi per la rilevazione di gas nonché di estintori è punita con la sanzione pecuniaria da 600 a 6.000 euro per ciascuna violazione accertata.