Sommario
Soglia versamenti iva e ritenute
Modifica versamenti ritenute alla fonte
Addebito versamenti con scadenze future
Pagamento somme F24 con PagoPA
Scadenze versamenti rateali
Vengono modificate le modalità e i termini di versamento rateale delle somme dovute a titolo di saldo e/o acconto delle imposte.
Si ricorda innanzitutto che il versamento del saldo dell’anno precedente e del 1° acconto dell’anno corrente, prima della modifica introdotta, veniva alternativamente versato in un’unica soluzione entro il termine del 30.06 oppure in forma rateale con ultima rata entro il 16.11 (30.11 se soggetti non IVA).
È ora prevista l’estensione dal 30.11 al 16.12 del termine per completare il pagamento rateale, riconoscendo quindi al contribuente un’ulteriore rata in cui ripartire l’onere fiscale.
Inoltre, prima dell’ulteriore modifica introdotta, i versamenti rateali erano effettuati entro:
- il 16 di ciascun mese per i soggetti titolari di partita iva;
- la fine di ciascun mese per gli altri contribuenti.
Ora, a seguito delle modifiche apportate, è previsto che per entrambe le categorie di soggetti i versamenti rateali devono essere effettuati entro il 16 di ciascun mese.
NB. Le predette novità sono applicabili a decorrere dal versamento delle somme dovute a titolo di saldo delle imposte relative al periodo d’imposta in corso al 31.12.2023 (Modello Redditi e Irap 2024, relativi al periodo d’imposta 2023).
Soglia versamenti iva e ritenute
Il Decreto modifica:
- la disciplina dei versamenti minimi iva e ritenute alla fonte, variando la soglia all’interno della quale è possibile rinviare il versamento al periodo successivo;
- il calendario del versamento delle ritenute alla fonte sui corrispettivi dovuti dai condomini agli appaltatori.
Modifica versamenti iva
Viene innalzato da € 25,82 a € 100 il limite al di sotto del quale è possibile rinviare il versamento iva mensile o trimestrale al periodo successivo, prevedendo che tale versamento vada comunque effettuato entro il 16.12 dello stesso anno.
Quindi, i versamenti relativi:
- ai mesi da gennaio a novembre (contribuenti mensili);
- ai primi 3 trimestri (contribuenti trimestrali);
di ammontare non superiore a € 100, devono comunque essere effettuati entro il 16.12 dello stesso anno.
Il nuovo limite non trova applicazione per il versamento dell’acconto iva (importo minimo € 103,29) e per il versamento del saldo IVA risultante dalla dichiarazione annuale (importo superiore a € 10).
NB. Le nuove disposizioni si applicano a decorrere dalle somme dovute con riferimento alle liquidazioni periodiche iva relative al 2024.
Modifica versamenti ritenute alla fonte
Con riferimento alle ritenute alla fonte relative alle seguenti categorie reddituali:
- redditi di lavoro autonomo o altri redditi di cui all’art. 25, DPR n. 600/73;
- provvigioni inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari di cui all’art. 25-bis, DPR n. 600/73;
di importo non superiore a € 100, il versamento può essere effettuato:
- insieme a quello relativo al mese successivo;
- comunque entro il 16.12 dello stesso anno.
Il versamento delle ritenute operate a dicembre va effettuato entro il 16.1 dell’anno successivo.
NB. La novità è applicabile ai compensi e provvigioni corrisposti a decorrere dall’1.1.2024.
Modifica versamenti condomini
I condomini, in qualità di sostituti d’imposta, devono operare la ritenuta alla fonte a titolo di acconto del 4% sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti d’appalto di opere o servizi, effettuate nell’esercizio di impresa.
Le ritenute operate dal condominio, sui corrispettivi sopra citati, vanno versate quando il relativo ammontare raggiunge l’importo di € 500. Nel caso in cui non sia raggiunto il limite di € 500 il condominio è comunque tenuto al versamento delle ritenute entro il 30.6 o 20.12 di ogni anno.
Ora, il nuovo Decreto:
- unifica al giorno 16.6 e 16.12 la scadenza dei versamenti dovuti dal condominio;
- stabilisce che il versamento delle ritenute operate a dicembre vada effettuato entro il 16.1 dell’anno successivo.
NB. Il condominio può comunque effettuare il versamento delle ritenute secondo le modalità ordinarie (entro il 16 del mese successivo a quello in cui sono state operate o avrebbero dovuto essere operate, anche se di importo inferiore a € 500).
Addebito versamenti con scadenze future
Viene previsto che in presenza di versamenti ricorrenti, rateizzati e predeterminati di imposte, contributi, ecc da effettuarsi attraverso F24 (esempio rateazione dei pagamenti in seguito agli esiti dei controlli automatici e formali delle dichiarazioni), è possibile inviare in unica soluzione tutti gli F24 per il pagamento delle somme dovute alle varie scadenze, mediante autorizzazione preventiva all’addebito in conto.
Pagamento somme F24 con PagoPA
Viene previsto che per i versamenti di imposte, contributi, ecc da effettuarsi attraverso F24, il contribuente può utilizzare anche gli strumenti di pagamento offerti dalla piattaforma PagoPA.
NB. Le modalità applicative della nuova disposizione sono demandate ad un apposito Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.