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Circolare n. 22/2023 – Criptoattività: novità, regolarizzazione e rivalutazione

Nella presente circolare vengono sinteticamente riepilogate le novità riguardanti le criptovalute e, più in generale, le criptoattività.

Sommario

Le criptoattivià

Cosa sono

Regole fino al 31.12.2022

Novità dal 2023

Strumenti agevolati

Rivalutazione attività detenute al 1.1.2023

Sanatoria violazioni per attività al 31.12.2021

Le criptoattivià

Cosa sono

Per “cripto-attività” si intende una rappresentazione digitale di valore o diritti che possono essere trasferiti e memorizzati elettronicamente, utilizzando la tecnologia di registro distribuito o una tecnologia analoga.

Regole fino al 31.12.2022

Fino al 31.12.2022 le valute virtuali erano definite soltanto in materia di antiriciclaggio e dal punto di vista dello svolgimento dei servizi. Ora, dal 2022, tutti i soggetti che prestano servizi in ambito di valuta virtuale devono essere iscritti nella sezione speciale del Registro OAM (Agenti e Mediatori creditizi).

Ai fini fiscali le valute virtuali non avevano specifica collocazione, ma erano attratte nell’alveo delle valute estere, assumendo rilevanza ai fini reddituali solo nel caso in cui fossero state detenute, nel periodo d’imposta:

  1. in un “portafoglio” con valore complessivo di51.645,69, e
  2. per almeno sette giorni continuativi.

Soddisfatte entrambe le condizioni, l’eventuale plusvalenza doveva essere assoggettata ad imposta del 26%.

N.B. Era comunque sempre obbligatoria la dichiarazione di possesso di cripto-attività, ai fini del monitoraggio fiscale (quadro RW), indipendentemente dal valore del wallet, anche se non dovute imposte.

Novità dal 2023

La Legge di Bilancio 2023 ha introdotto una specifica disciplina tributaria unitaria delle cripto-attività.

In particolare, in base alla nuova lett. c-sexies) del comma 1 dell’art. 67, TUIR, modificata in sede di approvazione, costituiscono redditi diversi, assoggettati ad imposta del 26%, le plusvalenze e gli altri proventi:

–              realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di criptoattività, comunque denominate;

–              per un importo realizzato non inferiore complessivamente a € 2.000.

Quindi, a partire dal periodo d’imposta 2023, le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso costituiscono redditi diversi se di importo non inferiore a € 2.000 nel periodo di riferimento, assoggettati all’imposta del 26%.

Pertanto:

  • i proventi dell’attività di staking passano dai “redditi di capitale” ai “redditi diversi” di natura finanziaria;
  • viene meno l’assimilazione alle valute estere e il fatto che la tassazione di eventuali plusvalenze sia subordinata alla detenzione di tali attività per almeno 7 giorni lavorativi continui per un importo superiore a € 51.645,69;
  • tali redditi non sono assoggettati a tassazione se inferiori, complessivamente, a € 2.000,00 nel periodo d’imposta;
  • eventuali minusvalenze realizzate possono essere compensate solo con plusvalenze da cripto-attività, con possibilità di riporto in dichiarazione nei quattro anni successivi.

Strumenti agevolati

L’Amministrazione Finanziaria per il 2023 ha previsto ed introdotto due strumenti “agevolati”, che prevedono la possibilità di:

  • rivalutare il valore delle attività detenute al 1.1.2023;
  • sanare la violazione delle norme sul monitoraggio fiscale per le attività possedute fino al 31.12.2021.

Rivalutazione attività detenute al 1.1.2023

I contribuenti che alla data del 1° gennaio 2023 detengono cripto-attività possono rideterminare il loro costo o valore di acquisto, assoggettando detto valore ad un’imposta sostitutiva del 14%, calcolata sul valore rilevato dalla piattaforma dell’exchange ove l’attività è stata acquistata o, se non disponibile, da altra piattaforma di negoziazione delle attività in questione.

L’imposta deve essere versata in unica soluzione, o in tre rate annuali, entro il 30 settembre 2023.

Il valore così determinato ha validità ai fini della plusvalenza ma non della minusvalenza.

Sanatoria violazioni per attività al 31.12.2021

Le persone fisiche le persone fisiche, enti non commerciali, società semplici ed equiparate residenti in Italia, che detenevano cripto-attività fino al 31.12.2021, possono sanare il mancato adempimento sia in relazione al monitoraggio (quadro RW) che alla tassazione dei redditi prodotti.

La sanatoria, che può riguardare tutti gli anni ancora accertabili, prevede:

  1. regolarizzazione omesso monitoraggio fiscale (Quadro RW): versamento di una sanzione pari allo 0,5% calcolata, per ciascun anno da regolarizzare, sul valore non dichiarato al termine del periodo d’imposta, o alla data di cessione;
  2. regolarizzazione omessa dichiarazione redditi realizzati: versamento di una sanzione pari al 3,5% del valore delle attività detenute al termine del periodo d’imposta, o alla data di cessione;
  3. perfezionamento della regolarizzazione: invio domanda a mezzo PEC, su modello messo a disposizione dell’Agenzia delle Entrate allegato al Provvedimento del 7 agosto 2023, contenente i dettagli delle attività detenute e dei versamenti effettuati.

La scadenza per presentare la domanda e per effettuare i versamenti è fissata al 30 novembre 2023.

Si invitano i clienti interessati a verificare e valutare la propria posizione personale in presenza di criptoattività. Lo Studio è a disposizione per maggiori chiarimenti.