Di seguito si riporta una sintesi dei punti principali.
Sommario
Tardiva emissione fatture elettroniche e corrispettivi
La novità in sintesi
La Finanziaria 2023, nell’ambito della “tregua fiscale”, ha previsto la possibilità di regolarizzare le infrazioni, irregolarità e inosservanze di obblighi e adempimenti di natura formale se:
- commesse fino al 31.10.2022 (per gli anni ancora accertabili);
- non rilevanti sulla determinazione della base imponibile Ires, Irpef, Irap, Iva e sul versamento dei tributi.
La regolarizzazione avviene mediante:
- il versamento di € 200, per ciascun periodo d’imposta cui si riferisce la violazione, da corrispondere in unica soluzione oppure 2 rate entro il 31.03.2023 e il 31.03.2024;
- la rimozione (qualora richiesta) delle omissioni o irregolarità entro il 31.03.2024.
NB. A titolo esemplificativo, è possibile regolarizzare anche il tardivo invio delle fatture elettroniche, qualora la violazione non abbia inciso sulla corretta liquidazione del tributo.
Soggetti interessati
La regolarizzazione di omissioni, inosservanze ed infrazioni di natura formale è consentita a tutti i contribuenti, indipendentemente dal regime contabile adottato, dalla natura giuridica e dall’attività svolta.
Violazioni regolarizzabili
Risultano regolarizzabili le violazioni:
- commesse fino al 31.10.2022 (per gli anni ancora accertabili);
- non rilevanti sulla determinazione della base imponibile, liquidazione o versamento di Iva, Irap, Ires, Irpef, addizionali, imposte sostitutive, ritenute alla fonte e crediti d’imposta;
- commesse dal contribuente, sostituto d’imposta, intermediario e da altro soggetto tenuto ad adempimenti fiscalmente rilevanti, anche solo di comunicazione dati.
A titolo esemplificativo, si riportano di seguito alcune violazioni, individuate dall’Agenzia Entrate, che possono essere oggetto di definizione.
- Presentazione di dichiarazioni annuali redatte non conformemente ai modelli approvati (dichiarazioni irregolari), ovvero errata indicazione o incompletezza dei dati relativi al contribuente;
- omessa o irregolare presentazione delle comunicazioni dati delle liquidazioni periodiche IVA (LIPE). Tale violazione può essere definita se l’iva risulta assolta. Non può invece essere definita se la violazione ha avuto effetti su determinazione o versamento dell’iva;
- omessa, irregolare o incompleta presentazione dei modelli Intrastat;
- irregolare tenuta e conservazione delle scritture contabili, se la violazione non ha prodotto effetti sull’imposta complessivamente dovuta;
- omessa restituzione dei questionari inviati dall’Agenzia Entrate o da altri soggetti autorizzati, oppure restituzione dei questionari con risposte incomplete o non veritiere;
- omissione, incompletezza o inesattezza delle dichiarazioni d’inizio o variazione dell’attività;
- erronea compilazione della dichiarazione d’intento che ha determinato l’annullamento della dichiarazione precedentemente trasmessa anziché la relativa integrazione;
- anticipazione di ricavi o posticipazione di costi in violazione del principio di competenza, se la violazione non ha inciso sull’imposta complessivamente dovuta nell’anno di riferimento;
- tardiva trasmissione delle dichiarazioni da parte dell’intermediario;
- irregolarità oppure omissioni compiute dagli operatori finanziari;
- omessa o tardiva comunicazione dei dati al STS;
- omessa comunicazione della proroga o risoluzione del contratto di locazione soggetto a cedolare secca;
- violazione degli obblighi inerenti alla documentazione e registrazione delle operazioni imponibili ai fini iva, se la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione dell’imposta;
- violazione degli obblighi inerenti alla documentazione e registrazione delle operazioni non imponibili, esenti o non soggette iva, se la violazione non rileva neppure ai fini della determinazione del reddito;
- detrazione dell’iva erroneamente applicata in misura superiore a quella effettivamente dovuta a causa di un errore di aliquota e assolta dal cedente o prestatore, in assenza di frode;
- irregolare oppure omessa applicazione dell’inversione contabile (reverse charge), in assenza di frode. Tale violazione può essere definita se l’iva risulta, ancorché irregolarmente, assolta. Non può essere definita se la violazione ha comportato il mancato pagamento dell’iva;
- omesso esercizio dell’opzione nella dichiarazione annuale, sempre che sia stato tenuto un comportamento concludente conforme al regime contabile e fiscale scelto;
- omessa iscrizione al VIES.
Tardiva emissione fatture elettroniche e corrispettivi
La regolarizzazione interessa anche la violazione degli obblighi relativi alla “documentazione e registrazione” di operazioni rilevanti ai fini IVA e, di conseguenza, è applicabile anche in caso di tardiva emissione (trasmissione a SdI) delle fatture, qualora la violazione non abbia inciso sulla corretta liquidazione del tributo.
A tale proposito, l’Agenzia Entrate sta trasmettendo ai contribuenti, a mezzo pec, comunicazioni di compliance relative alle anomalie rilevate connesse alla tardiva trasmissione delle fatture elettroniche o corrispettivi telematici.
La comunicazione relativa alle anomalie in esame contiene i dati anagrafici del contribuente, l’indicazione del periodo d’imposta e i dati delle fatture o corrispettivi giornalieri emessi oltre i termini.
I soggetti interessati possono:
- comunicare all’Agenzia il motivo dell’incongruenza rilevata;
- regolarizzare gli errori ed omissioni commessi mediante il ravvedimento, beneficiando della riduzione delle relative sanzioni.
L’invio di tali comunicazioni è finalizzato a stimolare il contribuente alla regolarizzazione delle anomalie, entro il 31.3.2023, utilizzando il ravvedimento speciale o regolarizzazione delle violazioni formali.
Violazioni escluse
La regolarizzazione in esame non può essere effettuata con riferimento a:
- violazioni sostanziali, ossia quelle che incidono sulla determinazione dell’imponibile, imposta o versamento del tributo;
- infrazioni, inosservanze ed omissioni afferenti ambiti impositivi diversi da quelli espressamente previsti (es. violazioni formali inerenti l’imposta di registro, l’imposta di successione, ecc);
- violazioni formali oggetto di rapporto esaurito, ossia di atti divenuti definitivi all’1.1.2023;
- violazioni formali oggetto di rapporto pendente all’1.1.2023 per il quale è intervenuta pronuncia giurisdizionale definitiva ovvero altre forme di definizione agevolata antecedentemente al versamento della prima rata di quanto dovuto per la definizione (es. definizione delle sanzioni nella misura di 1/3 ovvero oggetto di ravvedimento già effettuato);
- atti di contestazione o irrogazione di sanzioni emessi nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria, c.d. “voluntary disclosure”;
- compilazione del quadro RW (monitoraggio fiscale);
- IVIE ed IVAFE;
- omessa presentazione del modello F24 a zero;
- tardiva presentazione della garanzia fideiussoria nell’ambito della liquidazione IVA di gruppo;
- acquisto di beni o servizi senza che sia stata emessa fattura nei termini di legge o con emissione di fattura irregolare da parte del cedente o prestatore;
- omessa presentazione delle dichiarazioni, anche senza debito d’imposta. L’omissione, infatti, ha pur sempre rilevanza sulla determinazione della base imponibile Irpef, Ires ed iva, anche quando in concreto non emerge un debito d’imposta;
- omessa presentazione dei modello studi di settore ovvero dichiarazione di cause di inapplicabilità o esclusione insussistenti;
- indicazione di componenti negativi indeducibili, come nell’ipotesi di fatture ricevute a fronte di operazioni oggettivamente inesistenti;
- mancata emissione di fatture, ricevute o scontrini fiscali, quando hanno inciso sulla corretta determinazione e liquidazione del tributo;
- omesso esercizio delle opzioni che devono essere comunicate con la dichiarazione dei redditi da presentare nel corso del primo periodo di applicazione del regime opzionale, sanabile mediante la c.d. “remissione in bonis”;
- omessa o irregolare presentazione delle LIPE se la violazione ha avuto riflessi sul debito IVA;
- omessa trasmissione delle CU da parte dei sostituti;
- omessa trasmissione della dichiarazione da parte dell’intermediario abilitato;
- errori collegati al visto di conformità (visto omesso o irregolare, visto apposto da un soggetto diverso da colui che ha presentato la dichiarazione annuale).
Regolarizzazione
Al fine del perfezionamento della regolarizzazione in esame è richiesto:
- il versamento di € 200 per ciascun periodo d’imposta;
- la rimozione (qualora richiesto) dell’irregolarità od omissione entro il 31.3.2024.
Il versamento di € 200 per ciascun periodo d’imposta cui le violazioni si riferiscono, deve essere effettuato:
- in unica soluzione entro il 31.3.2023, ovvero
- in 2 rate di pari importo, la prima entro il 31.3.2023 e la seconda entro il 31.3.2024.
Nell’F24 va riportato:
- il codice tributo TF44;
- nel campo “rateazione/Regione/prov./Mese rif.” va indicato se il pagamento è rateale o in unica soluzione (“0102” per il pagamento della prima rata e “0202” per il pagamento della seconda rata; “0101” per il pagamento in un’unica soluzione);
- nel campo “anno di riferimento” deve essere riportato il periodo d’imposta a cui si riferisce la violazione.
NB. Nella previgente edizione della regolarizzazione in esame contenuta nel DL 119/2018, il relativo Provvedimento attuativo prevedeva espressamente il divieto di compensare in F24 l’importo dovuto (€ 200) con eventuali crediti tributari o contributivi disponibili. Le nuove disposizioni non contengono alcuna preclusione in merito.
Cosa fare
Stante quanto sopra è quindi possibile per il contribuente valutare di sanare le violazioni indicate attraverso il versamento omnicomprensivo dell’importo di € 200 per ciascuna annualità definibile (ancora accertabile) entro il 31.03.2023.
A titolo esemplificativo, se il contribuente ritenesse opportuno sanare i periodi 2020-2021-2022 per eventuali irregolarità di fatturazione elettronica/Lipe e simili dovrà versare complessivamente l’importo di € 600 entro il 31.03.2023 e rimuovere eventuali irregolarità, ove presenti, entro il 31.03.2024. Le modalità di versamento sono riportate nel paragrafo precedente.
Lo Studio resta a disposizione per ogni chiarimento in merito.