La fatturazione elettronica, introdotta nel 2015 nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (PA), è stata estesa dal 2019 alla generalità degli operatori con alcune esclusioni specifiche.
Ora, l’art. 18 comma 2 del DL 36/2022, cd. “Decreto PNRR2”, ha disposto la soppressione dell’esonero dall’obbligo di emissione della fattura elettronica per alcuni soggetti fino ad oggi esclusi.
Nel dettaglio, a partire dal 01/07/2022, saranno tenuti all’emissione della fattura in formato elettronico anche:
– i contribuenti forfettari e minimi;
– i soggetti passivi che adottano il regime forfettario ex legge n. 398/91;
che abbiano avuto ricavi 2021, ragguagliati ad anno, superiori a 25.000 Euro.
A decorrere dall’01/01/2024 l’obbligo sarà ulteriormente esteso ai predetti soggetti minimi/forfettari con ricavi 2021, ragguagliati ad anno, pari o inferiori a 25.000€.
Si ricorda che le operazioni senza applicazione dell’IVA effettuate dai contribuenti forfettari e minimi sono contraddistinte dal codice natura “N2.2”.
Il Decreto PNRR2 ha previsto un periodo transitorio, dall’01/07/2022 al 30/09/22, durante il quale non saranno sanzionate le fatture elettroniche emesse entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione (in luogo degli ordinari termini, ossia 12 giorni).
NB. Per i soggetti tenuti all’invio dei dati STS (Sistema Tessera Sanitaria) resta confermato anche per il 2022 il divieto di emissione della fatturazione elettronica.