Da domani, 1 febbraio 2022, come noto si completerà l’entrata in vigore delle novità in tema di controllo green pass per l’accesso alle attività commerciali. Nello specifico le modifiche apportate all’art. 9-bis DL 52/2021 a cura del DL 1/2022 prevedono che “fino al 31 marzo 2022, è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all’articolo 9, comma 2, l’accesso ai seguenti servizi e attività, nell’ambito del territorio nazionale:
· servizi alla persona (parrucchieri, barbieri, estetisti);
· pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari, attività commerciali, fatti salvi quelli necessari per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro della salute, d’intesa con i Ministri dell’economia e delle finanze, della giustizia, dello sviluppo economico e della pubblica amministrazione, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione;
· colloqui visivi in presenza con i detenuti e gli internati, all’interno degli istituti penitenziari per adulti e minori.
In sintesi da domani per accedere a gran parte delle attività commerciali al chiuso sarà necessario disporre di green pass, si tratta a titolo esemplificativo di: banche, uffici postali, tabaccai, negozi diversi da quelli alimentari, attività commerciali in genere.
Restano esclusi dall’obbligo in base alle disposizioni contenute nel DPCM 21/01/22 esclusivamente le attività identificate come servizi primari alla persona, tra cui a titolo esemplificativo: negozi alimentari, farmacie, strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di sicurezza (forze dell’ordine).
Il mancato rispetto delle misura di controllo di cui sopra è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000.