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Rivalutazione beni d’impresa – Bilanci 2020

CIRCOLARE N. 12-2021/Consulenza aziendale

Con la chiusura dei bilanci 2020 viene riproposta la possibilità di procedere alla rivalutazione, anche con valenza fiscale dietro pagamento di un’imposta sostitutiva, dei beni d’impresa. Si tratta di un’opportunità già più volte concessa in passato ma in questa occasione può risultare particolarmente conveniente per via delle aliquote proposte. 

COS’E’ E QUALI SONO I VANTAGGI

Il c.d. “Decreto Agosto” (D.L. 104/2020) ha rivisto significativamente le previsioni della Finanziaria 2020 in tema di rivalutazione dei beni di impresa, prevedendo condizioni particolarmente vantaggiose rispetto all’originaria versione normativa per le rivalutazioni che verranno effettuate nell’esercizio 2020 (vedasi nostra comunicazione Decreto Agosto: ulteriori novità del 02/09/20).

Inoltre, come indicato nella nostra circolare n. 1/2021, la Finanziaria 2021 ha esteso la rivalutazione anche all’avviamento e alle altre attività immateriali.

 

I vantaggi ad operare una rivalutazione sono di due tipi

1)    dal punto di vista patrimoniale la rivalutazione comporta un incremento del patrimonio netto (e quindi anche una miglior rappresentazione del patrimonio aziendale e della solidità dello stesso, oltre alla possibilità di coprire eventuali perdite); 

2)    dal punto di vista fiscale la rivalutazione comporta la possibilità di dedurre ammortamenti maggiori e in caso di cessione dei beni, a partire dall’esercizio 2024, di ridurre l’entità delle eventuali plusvalenze. In entrambi i casi ne consegue un risparmio in termini di imposte.

 

SOGGETTI INTERESSATI

 

La rivalutazione può essere effettuata dai seguenti soggetti: 

·       società di capitali, comprese cooperative e mutue assicuratrici; 

·       imprese individuali, società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate (sia in contabilità ordinaria che semplificata); 

·       enti commerciali; 

·       enti non commerciali (limitatamente ai beni relativi all’attività commerciale esercitata); 

·       soggetti non residenti (società ed enti / persone fisiche) con stabile organizzazione in Italia.

 

BENI RIVALUTABILI

La rivalutazione può riguardare i beni di proprietà risultanti nel bilancio in corso al 31/12/2019 ancora presenti nel bilancio in corso al 31/12/2020. Quindi, ad esempio, un bene acquistato nel corso del 2020 NON può essere rivalutato. 

Oggetto della rivalutazione possono essere tutti i beni d’impresa, sia materiali che immateriali, con alcune eccezioni come sintetizzato nel prospetto seguente:

 

 

N.B.: a differenza delle precedenti leggi di rivalutazione che facevano riferimento alle “categorie omogenee” di beni, viene ora consentito rivalutare anche un singolo bene.

 

TIPI DI RIVALUTAZIONE 

Come sopra indicato la rivalutazione può essere effettuata con due modalità distinte: 

1)       ai soli fini civilistici: l’operazione è gratuita e l’effetto è quello di migliorare la situazione patrimoniale dell’impresa; 

2)       ai fini fiscali: è previsto il pagamento di un’imposta sostitutiva pari al 3% del valore rivalutato. L’importo dovuto potrà essere pagato in un massimo di tre rate annuali di pari importo. 

La rivalutazione “fiscale” consentirà: 

          la deduzione di maggiori ammortamenti (con effetto dal 2021) 

          la riduzione delle plusvalenze in caso di cessione (per le cessioni effettuate a partire dal 2024)

 

Per le società in contabilità ordinaria è altresì possibile (ma NON obbligatorio) procedere al c.d. “affrancamento della riserva di rivalutazione”, ossia della riserva di patrimonio netto che si genera a fronte dei maggiori valori iscritti nell’attivo patrimoniale.

In tal caso è necessario pagare un’ulteriore imposta sostitutiva pari al 10% (in aggiunta a quella del 3% per la rivalutazione) da versare in un massimo di tre rate annuali di pari importo. L’affrancamento risulta conveniente nei casi in cui si ritiene di voler procedere, anche in futuro, alla distribuzione della suddetta riserva.

In assenza di affrancamento infatti la riserva distribuita risulterà soggetta a tassazione in capo alla società (IRES 24%) oltre che in capo ai soci come distribuzione di utili (26%). Con l’affrancamento invece la stessa risulta tassabile solo in capo ai soci (Imposta sostitutiva 26%).

 

METODO DI RIVALUTAZIONE

Ai fini della rivalutazione è utilizzabile una delle seguenti modalità alternative: 

          Rivalutazione del costo storico 

          Rivalutazione del costo storico e del fondo ammortamento 

          Riduzione del fondo ammortamento 

Indipendentemente dalla modalità utilizzata, la rivalutazione comporta l’evidenziazione del “saldo attivo” di rivalutazione che verrà iscritto a patrimonio netto in misura pari alla differenza tra il maggior valor del bene e l’imposta sostitutiva dovuta.

Il valore attribuito ai beni a seguito della rivalutazione non può superare: 

          il valore corrente, determinato in base al valore di mercato

ovvero 

          il valore “interno”, determinato dalla consistenza, capacità produttiva ed effettiva possibilità economica di utilizzazione. 

 

Esempio rivalutazione fiscale senza affrancamento riserva   – società di capitali 

   
Descrizione del bene Macchinario XY
Costo Storico 1.000.000
Fondo Amm.to 31/12/2020 800.000
Netto contabile 200.000
Valore di mercato 500.000
Rivalutazione applicata 300.000
Imposta 3% 9.000
Riserva patrimonio netto 291.000
Risparmio IRES/IRAP su ammortamenti futuri (27,9%) 83.700

 

  

TEMPISTICHE

 

L’opzione per la rivalutazione dei beni, così come prevista dal decreto Agosto, dovrà essere necessariamente effettuata in sede di chiusura del bilancio al 31/12/2020. 

La relativa imposta (unica o prima rata) andrà versata alla scadenza di pagamento delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta 2020.  

 

 Per leggere la circolare completa acceda alla sua AREA RISERVATA.