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Novità Esterometro 2021

CIRCOLARE N. 11-2021/Consulenza aziendale

In vista della prossima scadenza di trasmissione si riportano di seguito le informazioni principali e le novità previste per la compilazione dell’Esterometro 2021.

Come noto, i soggetti residenti in Italia che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi rese e/o ricevute verso/ da soggetti non stabiliti in Italia sono tenuti a trasmettere trimestralmente all’Agenzia Entrate i dati di tali operazioni tramite il c.d. “Esterometro”.

L’adempimento non è richiesto in presenza di bollette doganali oppure se il soggetto interessato:

− relativamente alle cessioni/ prestazioni rese, emetta una fattura elettronica tramite Sdi con Codice destinatario “XXXXXXX”;

− relativamente agli acquisti/ prestazioni ricevute, effettua l’integrazione tramite Sdi, emettendo fattura elettronica utilizzando i nuovi codici “Tipo documento” TD17, TD18 o TD19.

ESTEROMETRO 2021

Acquisti/ prestazioni ricevute

Cessioni/ prestazioni rese

Integrazione manuale fattura o autofattura cartacea

Emissione documento integrativo elettronico tramite Sdi

 

Fattura cartacea

Fattura elettronica con codice destinatario XXXXXXX

SI esterometro

NO esterometro

SI esterometro

No esterometro

 

DATI DA COMUNICARE

Si ricorda che l’Esterometro deve contenere le seguenti informazioni:

 

·         dati identificativi del cedente/ prestatore;

·         dati identificativi dell’acquirente/ committente;

·         data del documento comprovante l’operazione;

·         data di registrazione (per i soli documenti ricevuti e le relative note di variazione);

·         numero del documento;

·   base imponibile, aliquota IVA e imposta ovvero, per le operazioni senza IVA, tipologia (codice “natura”) dell’operazione.

 

Codice “Tipo documento”

Con riferimento al codice “Tipo documento”, come previsto dalla Guida alla compilazione delle fatture elettroniche e dell’esterometro (versione 1.3 del 18/12/2020) predisposta dall’Agenzia Entrate, è necessario utilizzare uno dei seguenti codici:

Codice

Descrizione

Flusso

TD01

Fattura

FE/Esterometro

TD04

Nota di credito

FE/Esterometro

TD05

Nota di debito

FE/Esterometro

TD10

Fattura di acquisto intracomunitario beni

Esterometro

TD11

Fattura di acquisto intracomunitario servizi

Esterometro

TD12

Documento riepilogativo (art. 6, DPR n. 695/96)

Esterometro

 

Codice “Tipo natura”

1)       Acquisti/ prestazioni ricevute

Dal 1° gennaio 2021 NON deve essere indicato alcun codice “Natura” a fronte di acquisti di beni o servizi da fornitore dell’Unione europea o di autofatture per acquisti di servizi da fornitore extra Unione Europea: è necessario riportare l’imponibile indicato dal fornitore estero oltre all’imposta e all’aliquota iva calcolata dal cessionario italiano.

Per le operazioni d’acquisto il campo “Natura” va compilato solo quando l’operazione di acquisto da fornitore estero non sia imponibile in Italia (es. N3.4) o esente (N4).

2)       Cessioni/ prestazioni rese

Dal 1° gennaio 2021, in analogia con quanto previsto per la fatturazione elettronica, il campo codice “Natura” non può più accogliere il valore generico N2, N3 o N6 ma i nuovi codici specifici, pena lo scarto del file con codice errore 00448.

Esempio

·         Fattura per cessione intracomunitaria di beni (operazione non imponibile art 41 DL 331/93) à campo codice “Natura”: N3.2

·         Fattura per prestazione di servizi resa ad un soggetto passivo iva estero (operazione non soggetta art. 7-ter DPR633/72) à campo codice “Natura”: N2.1

 

Per l’elenco dettaglio dei codici “Natura” si rimanda alla Guida alla compilazione delle fatture elettroniche e dell’esterometro (versione 1.3 del 18/12/2020) dell’Agenzia Entrate e al materiale di Studio inviato in data 28/01/2021 FATTURA ELETTRONICA 2021: MINIGUIDA E RIEPILOGO MATERIALE.

 

 Per leggere la circolare completa acceda alla sua AREA RISERVATA.