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Bollo e-fatture, cessione prodotti Covid e proroghe registratori telematici

Comunicazione 4 del 7 gennaio 2021

Proroga lotteria degli scontrini e adeguamento registratori telematici

È stato prorogato al 1° febbraio 2021 l’avvio della “lotteria degli scontrini” inizialmente previsto per il 1° gennaio 2021. Inoltre l’adeguamento dei registratori di cassa ai nuovi tracciati telematici previsto entro il 31 dicembre 2020 è stato prorogato al 1° aprile 2021. Pertanto, c’è tempo fino al 1 aprile 2021 per adeguarsi al nuovo tracciato telematico per l’invio dei dati dei corrispettivi giornalieri.

Si consiglia in ogni caso di prendere contatti quanto prima con il proprio gestore del Registratore Telematico al fine di programmare tempestivamente i necessari adeguamenti sia per la lotteria degli scontrini sia per il nuovo tracciato telematico.

 

Bollo su e-fattura, nuovo calendario

Un mese in più, dal 1° gennaio 2021, per il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche. È questa una delle novità contenute nel decreto Mef del 4 dicembre 2020 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 314 di sabato 19 dicembre 2020, relativo alle “Modifiche alle modalità di assolvimento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche e individuazione delle procedure di recupero dell’imposta di bollo non versata”. Dal 2021 viene quindi modificato il calendario per il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse. Il versamento dovrà infatti essere effettuato in base alle seguenti scadenze:

Documenti trasmessi nel

Termine versamento imposta di bollo

Codice tributo

I trimestre

31 maggio

2521

II trimestre

30 settembre

2522

III trimestre

30 novembre

2523

IV trimestre

28 febbraio

2524

 Si ricorda inoltre che l’imposta di bollo pari a 2 euro è dovuta su tutte le fatture che espongono, per un importo superiore ad Euro 77.47, operazioni che non scontano Iva (es. operazioni escluse art. da 7-bis a 7-octies, operazioni esenti art.10, operazioni fuori campo IVA, operazioni escluse art.15, operazioni con dichiarazioni di intento, fatture emesse da contribuenti forfettari, operazioni non imponibili art. 9, etc. Si rimanda alla tabella riepilogativa della nostra circolare n. 20/2018 per l’elenco completo delle operazioni).

Versamenti minimi: se nel primo trimestre non è stata superata la soglia di 250 Euro per l’imposta dovuta sulle fatture elettroniche emesse nel primo trimestre dell’anno, il contribuente, in luogo della scadenza ordinaria, può pagare entro il termine previsto per il versamento del secondo trimestre (30 settembre). Se i 250 euro non sono stati ancora raggiunti con riferimento alle e-fatture emesse nei primi due trimestri, il Bollo può essere versato entro il termine previsto per il versamento dell’imposta relativa al terzo trimestre (30 novembre).

Integrazione del bollo mancante da parte dell’AE: le e-fatture senza Bollo, trasmesse dal 1° gennaio 2021 tramite il Sistema di interscambio, e per le quali, secondo il Fisco, l’imposta era dovuta, verranno integrate direttamente, per ciascun trimestre, dall’Agenzia delle entrate sulla base dei dati in suo possesso.

Il cedente o il prestatore di servizi o l’intermediario sarà informato dell’aggiornamento operato dall’amministrazione finanziaria entro il giorno 15 del mese successivo alla chiusura del trimestre. La comunicazione sarà resa disponibile attraverso le modalità telematiche definite prossimamente con un provvedimento delle Entrate.

 

Cessione prodotti COVID-19 – Iva 5% dal 1 gennaio 2021 (non più esente)

Si ricorda che dal 1 gennaio 2021 non è più in vigore l’esenzione dall’applicazione dell’IVA di cui all’art. 124 c.2 del DL 34/2020 (decreto rilancio). Pertanto per le cessioni effettuate a partire dal 1 gennaio 2021 di:

          Ventilatori polmonari per terapia intensiva e subintensiva;

          monitor multiparametrico anche da trasporto;

          pompe infusionali per farmaci e pompe peristaltiche per nutrizione enterale;

          tubi endotracheali;

          caschi per ventilazione a pressione positiva continua;

          maschere per la ventilazione non invasiva;

          sistemi di aspirazione;

          umidificatori;

          laringoscopi;

          strumentazione per accesso vascolare;

          aspiratore elettrico;

          centrale di monitoraggio per terapia intensiva;

          ecotomografo portatile;

          elettrocardiografo;

          tomografo computerizzato;

          mascherine chirurgiche;

          mascherine Ffp2 e Ffp3;

          articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie quali guanti in lattice, in vinile e in nitrile, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione, calzari e soprascarpe, cuffie copricapo, camici impermeabili, camici chirurgici;

          termometri;

          detergenti disinfettanti per mani;

          dispenser a muro per disinfettanti;

          soluzione idroalcolica in litri;

          perossido al 3 per cento in litri;

          carrelli per emergenza;

          estrattori RNA;

          strumentazione per diagnostica per COVID-19; tamponi per analisi cliniche;

          provette sterili;

          attrezzature per la realizzazione di ospedali da campo

è applicabile l’IVA nella misura del 5%.