Ai fini di contrastare l’evasione fiscale, l’Amministrazione Finanziaria mette in campo due differenti misure per incentivare l’emissione degli scontrini (LOTTERIA DEGLI SCONTRINI) e l’utilizzo di carte di credito, bancomat e prepagate con il riconoscimento di premi in denaro calcolati sulle spese effettuate (CASHBACK).
La LOTTERIA DEGLI SCONTRINI eroga premi mediante estrazione a sorte mentre il CASHBACK è un meccanismo che premia tutti coloro che effettuano acquisti con determinate modalità.
N.B.: Entrambi gli strumenti interessano esclusivamente le persone fisiche maggiorenni che acquistano beni e servizi AL DI FUORI DELL’ATTIVITÀ DI IMPRESA, ARTE O PROFESSIONE per le quali, a decorrere dal 1 luglio 2020 e limitatamente ai soggetti con ricavi/compensi annui non superiori a 400.000 euro è riconosciuto un credito d’imposta del 30% sulle commissioni per gli incassi Pos ricevuti da consumatori finali.
LOTTERIA DEGLI SCONTRINI
L’articolo 141 del DL n. 34 del 19 maggio 2020 (Decreto Rilancio) ha modificato la data di avvio della lotteria degli scontrini, originariamente fissata al 1 luglio 2020.
COME PARTECIPARE:
1. ottenere il codice lotteria (codice alfanumerico e a barre abbinato al codice fiscale) con la registrazione al sito https://www.lotteriadegliscontrini.gov.it/. È possibile registrarsi dal giorno 1 dicembre
2. effettuare le spese presso gli esercenti dotati di Registratore di Cassa Telematico
Le regole dal 1 gennaio 2021:
- possono partecipare alla lotteria gli scontrini pagati in contanti, con carte o attraverso App
- se richiesto dall’acquirente, l’esercente ha l’obbligo di acquisire il codice lotteria e trasmetterlo all’Agenzia delle Entrate, unitamente allo scontrino, attraverso il REGISTRATORE TELEMATICO (RT) o la PROCEDURA WEB “documento commerciale online”. Salvo successive modifiche, non rientrano gli acquisti trasmessi al STS (farmacie, ottici, ecc..) né le spese per le quali il contribuente comunichi il proprio codice fiscale ai fini della detrazione/deduzione fiscale.
Si invitano gli utilizzatori di Registratori Telematici a verificare la necessità di adeguare o meno il proprio RT per la gestione dell’operazione.
- ogni 1€ dell’acquisto genera un biglietto virtuale della lotteria, fino a un massimo di mille biglietti virtuali per ogni scontrino. Gli scontrini oltre 1.000€ generano comunque 1.000 biglietti
- gli scontrini trasmessi dai Registratori Telematici partecipano automaticamente, attraverso il biglietto virtuale, all’estrazione ordinaria dei premi. I pagamenti con carte partecipano a due estrazioni: ordinarie e zerocontanti
- il vincitore riceve a mezzo AR o PEC la comunicazione della vincita da parte dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e ha tempo 90 giorni per comunicare il metodo di incasso prescelto.
Saranno effettuate estrazioni settimanali (ogni giovedì), mensili (secondo il calendario già fissato) e annuali. Vi parteciperanno tutti gli scontrini trasmessi e registrati dal sistema entro le 23:59 rispettivamente dell’ultimo giorno della settimana, del mese o dell’anno precedente la data dell’estrazione.
Le estrazioni “ordinarie” premiano solo i consumatori:
- sette premi di 5.000 euro ciascuno ogni settimana;
- tre premi da 30.000 euro ciascuno ogni mese;
- un premio di 1 milione di euro ogni anno.
Nel caso di estrazioni “zerocontanti”, lo scontrino estratto premia sia il consumatore, sia l’esercente:
- quindici premi da 25.000 euro ciascuno per il consumatore e quindici premi da 5.000 euro ciascuno per l’esercente, ogni settimana;
- dieci premi di 100.000 euro ciascuno per il consumatore e dieci premi di 20.000 euro ciascuno per l’esercente, ogni mese;
- un premio di 5 milioni di euro per il consumatore e un premio di 1 milione di euro per l’esercente, ogni anno.
Si segnala che la bozza della legge di Bilancio 2021 contiene una modifica che dovrebbe escludere gli scontrini pagati per contanti.
Per ulteriori informazioni è possibile consultare i seguenti siti dell’Agenzia delle Entrate:
– Guida Lotteria degli scontrini:
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/233439/Guida_Lotteria_Scontrini+%28con+link%29_DEF.PDF/ea676b5a-574d-cc62-8397-7342f08e930e
– Gli strumenti a disposizione (REGISTRATORE TELEMATICO (RT) e PROCEDURA WEB “documento commerciale online”):
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/gli-strumenti-a-disposizione
CASHBACK
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto 24 novembre 2020 n. 156, il cashback sugli acquisti sarà operativo, in via sperimentale a partire (presumibilmente) dal giorno 8 dicembre fino a fine anno e, a regime, a decorrere dal 1 gennaio 2021 al 30 giugno 2022.
COME PARTECIPARE:
1. verificare l’abilitazione della propria carta di credito / bancomat a partecipare all’operazione cashback, o in alternativa, registrare le proprie carte ed effettuare i pagamenti attraverso l’App IO. Si ricorda che per accedere all’App IO è necessario essere in possesso di Spid o di Carta Identità Elettronica
2. comunicare il proprio IBAN per ottenere il rimborso
CASHBACK DI NATALE: le regole per il periodo 8 – 31 dicembre:
- rimborso del 10% su ogni transazione con carte, con tetto massimo per singola spesa di 150€ (premio massimo per operazione 15€) e per spesa complessiva di 1.500€ (premio massimo del periodo 150€)
- devono essere effettuate almeno 10 transazioni, con importo minimo di 1€
- sono esclusi gli acquisti effettuati con carte aziendali o attraverso e-commerce
- rimborso nel mese di febbraio 2021, sulla base delle informazioni di spesa trasmesse dal soggetto convenzionato, accreditato in automatico sull’IBAN comunicato dal soggetto che ha effettuato i pagamenti.
CASHBACK A REGIME: le regole dal 1 gennaio 2021:
- rimborso del 10% su ogni transazione con carte, con tetto massimo per singola spesa di 150€ (premio massimo per operazione 15€) e per spesa complessiva di 1.500€ (premio massimo del periodo 150€)
- devono essere effettuate almeno 50 transazioni, con importo minimo di 1€
- è previsto un rimborso speciale di 1.500€ per i primi 100 mila soggetti che effettueranno il maggior numero di transazioni elettroniche nel semestre di riferimento
- sono esclusi gli acquisti effettuati con carte aziendali o attraverso e-commerce
- il riferimento è al semestre (30.6.2021, 31.12.2021 e 30.6.2022)
- il rimborso è erogato entro 60 giorni dal termine del semestre, sulla base delle informazioni di spesa trasmesse dal soggetto convenzionato, accreditato in automatico sull’IBAN comunicato dal soggetto che ha effettuato i pagamenti.
PagoPA S.p.A. mette a disposizione degli aderenti un apposito servizio di help desk per gli aspetti relativi alla gestione del profilo utente e ai servizi erogati attraverso l’APP IO, incluse eventuali contestazioni in merito alla registrazione delle transazioni effettuate.