L’Inps con messaggio 1822/2020 diffuso il 30 aprile conferma le indicazioni fornite in caso di coincidenza delle assenze per malattia e cassa integrazione. Si riportano di seguito le casistiche:
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| CIGO – CIGD – FSBA – FIS | prevalenza |
SOSPENSIONE A ZERO ORE | Malattia insorta durante il periodo di sospensione | Non indennizzabile, il lavoratore continuerà a percepire l’integrazione salariale e non avrà l’obbligo di comunicare lo stato di malattia | CIGO-CIGD-FSBA-FIS |
Malattia insorta precedentemente all’inizio del periodo di sospensione: | Se la totalità del personale in forza all’ufficio o reparto a cui il lavoratore appartiene, ha sospeso l’attività, il lavoratore beneficerà del trattamento di integrazione salariale dall’inizio della stessa; | DIPENDE | |
RIDUZIONE PARZIALE DELL’ATTIVITA’ LAVORATIVA | Il trattamento di integrazione salariale non è dovuto per le giornate di malattia, indipendentemente dall’indennizzabilità o meno di queste ultime. | MALATTIA | |