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19 – 40 DETRAZIONE IVA FATTURE DI FINE ANNO

CIRCOLARE N.40/Consulenza aziendale

OGGETTO: DETRAZIONE IVA FATTURE DI FINE ANNO

In questi giorni stanno pervenendo diverse richieste di anticipare la fatturazione del mese di dicembre per far sì che il documento sia recapitato alla controparte entro il 31/12/2019. Tale data costituisce infatti il termine ultimo di ricezione per poter detrarre l’imposta con la liquidazione IVA del mese di dicembre 2019, diversamente l’imposta sarà detraibile solo a partire dal successivo mese di gennaio 2020, nel quale dovrà essere anche registrato il documento. Per chiarire il corretto comportamento da adottare, nella presente circolare vengono analizzate le regole di registrazione e di detrazione dell’imposta per i documenti ricevuti a cavallo d’anno. 

TERMINI DETRAZIONE IVA FATTURE A CAVALLO D’ANNO – DL 119/2018:

I termini di detrazione dell’imposta sugli acquisti hanno subito nel corso del 2018 diverse modifiche e chiarimenti. Come noto con il DL 119/2018 è stata definita puntualmente la questione.

Nello specifico è previsto che: entro il giorno 16 di ciascun mese può essere esercitato il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente.

Bisognerà pertanto porre particolare attenzione alla data di ricezione dei documenti (tracciata dal sistema di interscambio- SDI in maniera puntuale) a cavallo d’anno in quanto per determinare il corretto periodo di detrazione dell’imposta sarà necessario fare riferimento all’anno di ricezione degli stessi.

In sostanza potranno presentarsi le seguenti fattispecie:

Per leggere la circolare completa acceda alla sua AREA RISERVATA.