CIRCOLARE N.20/Consulenza aziendale
OGGETTO: NOVITA’ FISCALI DECRETO CRESCITA
Il c.d. Decreto crescita, convertito in legge introduce una lunga serie di novità in materia fiscale. Si riassumono di seguito le principali rinviando a successive circolari gli approfondimenti necessari.
MAXI AMMORTAMENTO:
È stato reintrodotto il c.d. “maxiammortamento ossia la possibilità imprese e lavoratori autonomi che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi (esclusi immobili e auto ad uso promiscuo) nel periodo 1 aprile – 31 dicembre 2019, di incrementare il relativo costo del 30% al fine di fruire di quote di ammortamento più elevate.
Il Decreto introduce una limitazione prevedendo che la maggiorazione del costo non è applicabile sulla parte di investimenti complessivi superiore ad Euro 2,5 milioni.
TASSAZIONE AGEVOLATA UTILI REINVESTITI:
Viene prevista l’applicazione di un’aliquota IRES ridotta fino a concorrenza degli utili accantonati a riserve (diverse da quelle non disponibili), nei limiti dell’incremento del patrimonio netto. La riduzione opera secondo il seguente prospetto:
– 2019: 22,5%
– 2020: 21,5%
– 2021: 21%
– 2022: 20,5%
– da 2023: 20%
La nuova norma viene prevista, ai fini RIPEF, anche per imprese individuali e società di persone in contabilità ordinaria mentre è esclusa quella per i soggetti in semplificata.
Ai fini dell’attuazione concreta della norma è prevista l’emanazione di uno specifico D.M.
DEDUCIBILITA’ IMU IMMOBILI STRUMENTALI:
È stata modificata la percentuale di deducibilità dell’IMU relativa agli immobili strumentali come dal seguente prospetto:
– 2019: 50%
– 2020: 60%
– 2021: 60%
– 2022: 70%
– da 2023: 100%
AFFITTI NON RISCOSSI:
Relativamente agli immobili ad uso abitativo, per i soli contratti di locazione degli immobili ad uso abitativo stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2020, qualora il locatore NON incassi i canoni di affitto potrà legittimamente non dichiarare gli stessi a condizione che la mancata percezione sia provata alternativamente:
– dall’intimazione di sfratto per morosità;
– dall’ingiunzione di pagamento
Non sarà quindi più necessario attendere la conclusione del procedimento di convalida dello sfratto per morosità del conduttore.
Per i contratti stipulati fino al 31 dicembre 2019 è riconosciuto un credito di imposta pari alle imposte versate sui canoni scaduti e non riscossi accertati nel processo di convalida dello sfratto.
APPLICAZIONE IVA IN MISURA MAGGIORE AL DOVUTO – SANZIONI:
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